Pseudonimo: differenze tra le versioni
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{{F|onomastica|giugno 2013}}
Uno '''pseudonimo''' è un nome fittizio di persona (
Analogo significato hanno l'espressione '''nome d'arte''' e il termine [[Lingua inglese|inglese]] '''''[[nickname]]''''' (
== Ambiti di utilizzo e motivazione ==
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* se lo pseudonimo è notorio, equivale a un nome d'arte ed è equiparabile al nome anagrafico, anche ai fini giuridici. Ad esempio, [[Alberto Moravia]] è notoriamente lo pseudonimo di Alberto Pincherle, [[Italo Svevo]] è quello di Aron Hector Schmitz (in quest'ultimo caso, anzi, lo pseudonimo è più che conosciuto, mentre il nome vero è quasi sconosciuto).
* se invece lo pseudonimo non è notorio, ossia non è identificato certamente, equivale di fatto all'[[anonimato]]. Ad esempio, Cecco di Ronchitti è uno pseudonimo sotto cui si celò
=== Pseudonimo su Internet ===
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== Valore legale degli pseudonimi ==
Diverse [[Legislazione|legislazioni]] nazionali hanno emanato norme finalizzate a dare valenza pubblica agli pseudonimi. In [[Italia]], qualora lo pseudonimo sia utilizzato in maniera tale da avere acquisito l'importanza del nome, cioè da rendere la persona riconoscibile pubblicamente, è tutelato al pari del nome anagrafico ai sensi dell'articolo 9 del [[Codice civile italiano|codice civile]].
L'uso dello pseudonimo, come dell'[[anonimato]], tutela un autore grazie alla legge sul [[Diritto d'autore italiano|diritto d'autore]]. La stessa tutela accordata al nome viene quindi estesa anche allo pseudonimo (o nome d'arte), cioè all'appellativo che un soggetto utilizza per farsi identificare in un dato contesto professionale (artistico, cinematografico o letterario). Il nome d'arte è tutelato solo se ha raggiunto una capacità identificativa del soggetto pari al nome, cioè se il personaggio può essere agevolmente e diffusamente individuato anche solo attraverso il proprio pseudonimo (ad esempio [[Totò]]). L'autore che ha pubblicato un'opera con uno pseudonimo, o in forma anonima, può rivendicarne la proprietà in qualsiasi momento.<ref>Giuliano Vigini, ''Glossario di biblioteconomia e scienza dell'informazione'', Milano, Editrice Bibliografica, 1985, p. 84.</ref>
=== Sostituzione di persona ===
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{{citazione|Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno.<ref>[[s:Codice penale/Libro II/Titolo VII|Codice penale/Libro II/Titolo VII]]</ref>|Art. 494 del Codice Penale}}
== Sinonimi non corretti ==
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== Altri progetti ==
{{
== Collegamenti esterni ==
* {{Collegamenti esterni}}
* {{cita web|1=http://www.irregardless.net/realname/|2=Elenco di pseudonimi|lingua=fr|accesso=29 giugno 2005|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20050715081557/http://www.irregardless.net/realname/|dataarchivio=15 luglio 2005|urlmorto=sì}}
* {{cita web |1=http://www.pipinoilbreve.it/soprannomi.htm |2=Elenco soprannomi |accesso=29 marzo 2008 |urlarchivio=https://web.archive.org/web/20090515110858/http://www.pipinoilbreve.it/soprannomi.htm |dataarchivio=15 maggio 2009 |urlmorto=sì }}
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