Codicillo: differenze tra le versioni
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica |
m Moving from Category:Termini giuridici to Category:Terminologia giuridica using Cat-a-lot |
||
(26 versioni intermedie di 18 utenti non mostrate) | |||
Riga 1:
[[Immagine:RéplicaMissoriumTeodosioMNAR.JPG|thumb
Un '''codicillo''' è un documento che emenda un documento precedente, come un [[testamento]], senza superarlo, aggiungendo o togliendo delle disposizioni.
Il nome deriva dal ''codex'' romano tramite ''codicillus'', e indicava il supporto su cui questo documento veniva scritto: il ''codicillus'' era infatti un quaderno a tavolette incerate su cui prendere appunti.
Nel [[diritto romano]] i codicilli sono atti ''mortis causa'' non inseriti nel testamento.
Essi possono essere ''confirmati'', cioè citati e riconosciuti come validi nel testamento, o ''non confirmati'', dunque non menzionati nel testamento; possono essere del pari precedenti o successivi rispetto al testamento stesso.
Con codicillo è possibile disporre solo a titolo particolare del proprio patrimonio, dunque non si possono istituire eredi o prevedere sostituzioni, è invece possibile costituire [[Legato (diritto)|legati]] o [[fideicommissa]].
L'origine storica si fa risalire ad [[Augusto]] che ottemperò a un [[fideicommissa|fedecommesso]] presente in un codicillo (di tale Lentulo) e in seguito convocò una commissione di giuristi guidata da [[Trebazio]] per giudicare sulla legittimità dei codicilli stessi.<ref>''[[Istituzioni di Giustiniano|Institutiones]]''. [http://www.thelatinlibrary.com/justinian/institutes2.shtml Libro II, 25]</ref>
In realtà questi atti dovevano essere ritenuti validi già precedentemente almeno per i legati.
==Note==
<references />
== Bibliografia ==
* Ottorino Pianigiani, [http://www.etimo.it/?term=codicillo "Codicillo"], ''Vocabolario Etimologico della Lingua Italiana''
{{Controllo di autorità}}
[[Categoria:Diritto romano]]▼
{{portale|diritto}}
[[
|