Prospetto informativo: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
 
(5 versioni intermedie di 5 utenti non mostrate)
Riga 1:
{{F|diritto commerciale|giugno 2013}}
{{A|wnd|editoria|maggio 2007|[[Utente:Cochrane|cochrane]]<sup>{[[Discussioni utente:Cochrane|comunicatore]]}</sup>}}
 
In termini generali, perPer '''prospetto informativo''' si intende, nell'ambito dei [[Mercato finanziario|mercati finanziari]], la documentazione informativa predisposta ai fini di informazione del pubblico degli investitori.
 
La definizione di '''prospetto informativo''', nel diritto dei mercati finanziari italiano, deriva principalmente dalla Direttiva 2003/71/CE, e dal relativo regolamento di attuazione dell'anno successivo (Regolamento 809/2004/CE).
 
Secondo la disciplina primaria e secondaria attualmente vigente, il prospetto informativo si compone di: Documento di Registrazione, Nota Informativa sugli Strumenti Finanziari e Nota di Sintesi.
 
Il contenuto minimo del Documento di Registrazione (per esteso: "documento di registrazione sull'emittente") è disciplinato, a seconda della tipologia di soggetto che ha emesso gli strumenti finanziari oggetto del prospetto informativo, da uno degli schemi allegati al citato regolamento 809/2004/CE. La funzione di tale documento è quella di dare al pubblico degli investitori informazioni precise ed aggiornate circa il soggetto che ha emesso (il cosiddetto Emittente) gli strumenti finanziari.
 
{{Portale|diritto|economia}}
[[Categoria:Editoria]]
 
[[Categoria:EditoriaDiritto finanziario]]