Termine (diritto): differenze tra le versioni
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
MM (discussione | contributi) stub e da wikificare |
|||
| (69 versioni intermedie di 21 utenti non mostrate) | |||
Riga 1:
{{
Il '''termine''' è un [[Evento (diritto)|evento]] futuro e certo al cui verificarsi (la scadenza del termine) l'[[ordinamento giuridico]] subordina determinati [[effetto giuridico|effetti giuridici]].
La certezza si riferisce al verificarsi dell'evento (l{{'}}''an'', cioè il ''[[:wikt:se|se]]'' dell'evento medesimo) non al momento in cui avverrà (il ''quando''). Può così essere un termine il giorno 31 dicembre {{CURRENTYEAR}}, certo nell'''an'' e nel ''quando'', ma anche il giorno della morte di una determinata persona, incerta nel ''quando ''ma certa <nowiki>nell'</nowiki>''an''. La caratteristica della certezza distingue il termine dalla [[condizione]], incerta <nowiki>nell'</nowiki>''an'' sebbene non necessariamente nel ''quando''.
A seconda degli effetti che si producono alla scadenza si parla di:
* termine iniziale (o ''dies a quo''), allorché fa iniziare l'[[efficacia (diritto)|efficacia]] di un [[atto giuridico]] ([[contratto]], [[testamento]] o altro [[negozio giuridico]], [[atto amministrativo]], [[legge]] ecc.);
* termine finale (o ''dies ad quem''), allorché fa cessare l'efficacia di un atto;
* termine perentorio, allorché fa venire meno il [[potere (diritto)|potere]] di emanare un atto (decadenza), sicché l'atto emanato dopo la scadenza è da considerarsi [[validità (diritto)|invalido]];
* termine dilatorio, allorché rende possibile l'emanazione di un atto, sicché l'atto emanato prima della scadenza è da considerarsi invalido;
* termine ordinatorio o acceleratorio, allorché l'ordinamento prevede che un atto debba essere emanato entro la scadenza senza però sanzionare con l'illegittimità l'atto emanato in ritardo (ma prevedendo, di solito, altre conseguenze sanzionatorie, ad esempio a carico della persona che doveva emanare l'atto).
Nei [[contratto|contratti]] e, in generale, nei [[negozio giuridico|negozi giuridici]], nonché nei [[provvedimento amministrativo|provvedimenti amministrativi]], il termine, iniziale o finale, può essere fissato dalla [[legge (diritto)|legge]] (termine legale) o da una [[Clausola (diritto)|clausola]] inserita nell'[[Atto giuridico|atto]] stesso.
Si denomina proroga la modifica del termine spostando in avanti nel tempo la sua scadenza, nonché l'atto che determina questo effetto giuridico.
== Contratto a tempo determinato ==
Nel contratto a tempo indeterminato esiste un termine finale temporale allo scadere del quale il contratto cessa di avere effetti giuridici se non per gli obblighi relativi alla cessazione del contratto. Per esempio in un contratto di locazione, che tipicamente prevede un termine, alla scandenza il conduttore non ha più il diritto di utilizzare l'immobile e ha l'obbligo di immettere nel possesso l'usufruttuario dello stesso. Mentre l'usufruttuario deve restituire se versata la caparra con gli interessi. Dopo le parti sono contrattualmente libere.
Il [[contratto di lavoro a tempo determinato]] è utilizzato anche come tipologia di [[contratto di lavoro]], per esempio per il c.d. periodo di prova o nei contratti stagionali o per progetti di durata limitata. Negli ordinamenti dove il welfare lavoristico è particolarmente disciplinato sono spesso utilizzati abusivamente perché favoriscono il licenziamento senza giusta causa.
== Voci correlate ==
*[[Termine processuale (ordinamento civile italiano)]]
{{Contratto (ordinamento italiano)}}
{{Portale|diritto}}
[[Categoria:Teoria del diritto]]
| |||