Termine (diritto): differenze tra le versioni
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{{F|teoria del diritto|maggio 2015}}
Il termine è un evento futuro e certo al cui verificarsi l'ordinamento subordina determinati effetti giuridici; la certezza deve riguardare il verificarsi dell'evento (il cosiddetto ''an'') non è invece necessario che sia certo anche il momento in cui avverrà (il cosiddetto ''quando''). Può così essere un termine il giorno 24 agosto 2011, certo nell'''an'' e nel ''quando'', ma anche il giorno della morte di una determinata persona, incerta nel ''quando'' ma certa nell'''an''. La caratteristica della certezza distingue il termine dalla [[condizione]], incerta sia nell'''an'' che nel ''quando''.▼
Il '''termine''' è un [[Evento (diritto)|evento]] futuro e certo al cui verificarsi (la scadenza del termine) l'[[ordinamento giuridico]] subordina determinati [[effetto giuridico|effetti giuridici]].
A seconda degli effetti che produce si parla di:▼
* termine '''iniziale''' (o '''''dies a quo'''''), allorchè fa iniziare l'efficacia di un [[fattispecie|atto]] ([[contratto]], [[testamento]] o altro [[negozio giuridico]], [[atto amministrativo]], [[legge]] ecc.);▼
* termine '''finale''' (o '''''dies ad quem'''''), allorchè fa cessare l'efficacia di un atto;▼
* termine '''perentorio''', allorchè fa venire meno il potere di emanare un atto ('''decadenza'''), sicchè l'atto emanato dopo la scadenza è da considerarsi [[illegittimo]];▼
* termine '''dilatorio''', allorchè rende possibile l'emanazione di un atto, sicchè l'atto emanato prima della scadenza è da considerarsi illegittimo;▼
* termine '''ordinatorio''' (o '''accelleratorio''') allorchè l'ordinamento prevede che un atto debba essere emanato entro la scadenza senza però sanzionare con l'illegittimità l'atto emanto in ritardo (ma prevedendo, di solito, altre conseguenze sanzionatorie, ad esempio a carico della persona che doveva emanare l'atto).▼
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Nei contratti e, in generale, nei negozi giuridici, nonchè negli atti amministrativi, il termine, iniziale o finale, può essere fissato dalla legge ('''termine legale''') o da una clausola inserita nell'atto stesso.▼
[[Categoria:diritto]]▼
▲* termine
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▲Nei [[contratto|contratti]] e, in generale, nei [[negozio giuridico|negozi giuridici]],
Si denomina proroga la modifica del termine spostando in avanti nel tempo la sua scadenza, nonché l'atto che determina questo effetto giuridico.
== Contratto a tempo determinato ==
Nel contratto a tempo indeterminato esiste un termine finale temporale allo scadere del quale il contratto cessa di avere effetti giuridici se non per gli obblighi relativi alla cessazione del contratto. Per esempio in un contratto di locazione, che tipicamente prevede un termine, alla scandenza il conduttore non ha più il diritto di utilizzare l'immobile e ha l'obbligo di immettere nel possesso l'usufruttuario dello stesso. Mentre l'usufruttuario deve restituire se versata la caparra con gli interessi. Dopo le parti sono contrattualmente libere.
Il [[contratto di lavoro a tempo determinato]] è utilizzato anche come tipologia di [[contratto di lavoro]], per esempio per il c.d. periodo di prova o nei contratti stagionali o per progetti di durata limitata. Negli ordinamenti dove il welfare lavoristico è particolarmente disciplinato sono spesso utilizzati abusivamente perché favoriscono il licenziamento senza giusta causa.
== Voci correlate ==
*[[Termine processuale (ordinamento civile italiano)]]
{{Contratto (ordinamento italiano)}}
{{Portale|diritto}}
▲[[Categoria:Teoria del diritto]]
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