Contratto di solidarietà: differenze tra le versioni

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I '''contratti di solidarietà''' o '''contributi di solidarietà''' sono ununa istitutotipologia deldi [[dirittocontratto deldi lavoro]], che prevede la riduzione del monte ore e della retribuzione.
{{S|diritto}}
{{Diritto del lavoro in Italia}}
 
Il contratto di solidarietà permette di evitare i licenziamenti individuali e collettivi, distribuendo il risparmio di ore lavorate sulla totalità della forza lavoro, con il cosiddetto "lavorare meno per lavorare tutti". È anche uno strumento contrattuale per mantenere le diverse professionalità all'interno delle aziende, evitandone la chiusura o la delocalizzazione.
I '''contratti di solidarietà''' o '''contributi di solidarietà''' sono un istituto del [[diritto del lavoro]] che prevede la riduzione del monte ore e della retribuzione.
 
==InAspetti Italiaeconomici==
In termini economici, un calo della quantità prodotta e venduta (e del fatturato) pari al 50% non può essere compensato con uguale taglio lineare del 50% al costo della forza-lavoro (es. licenziando metà del personale), se è vero che:
In Italia il contratto di [[solidarietà]] è stato introdotto nel [[1984]]. Le norme stabiliscono che la diminuzione dell'orario di lavoro sia concordata dai sindacati con il datore di lavoro al fine di
*la produttività del lavoro (fatturato per addetto) è un multiplo del costo del personale per addetto;
*evitare il licenziamento degli operai considerati in eccesso quando l'azienda entra in crisi (contratti di solidarietà "difensivi")
*una quota importante del monte ore lavorate in azienda non è riferibile ad attività fisiche di trasformazione del prodotto (quali sono le stazioni di una catena di montaggio, rispetto al costo non evitabile per attività quali controlli di qualità di prodotto e processo, movimentazione logistica interna, promozione commerciale, ecc.);
*incentivare nuove assunzioni con una riduzione dell'orario lavorativo e della retribuzione (contratti di solidarietà "espansivi").
*anche per i costi diretti, ore direttamente imputabili ad un singolo oggetto prodotto, a volte l'operazione è del tutto automatizzata e la macchina lavora su turno non presidiato (che non richieda una risorsa umana), oppure la stazione produttiva (lavoratore e macchina) non è duplicata: se la catena di montaggio è composta da 50 macchine che lavorano in serie/sequenza e da 50 lavoratori, in assenza anche di uno solo è evidente che si ferma l'intero processo produttivo. Esiste l'opzione di riduzione della forza-lavoro se in un punto qualsiasi della catena di montaggio una singola operazione (o due operazioni alternative) sono svolte da due macchine "in parallelo" presidiate da due risorse umane differenti, per cui una delle due stazioni può essere eliminata senza fermare l'intera produzione.
 
La perdita del ''[[know-how]]'' costituisce generalmente un danno notevole per le imprese, sia in termini di competenze legate al ''core business'' portate in altre aziende magari concorrenti dal personale che vi trova una nuova occupazione, che in termini di perdita delle competenze specifiche (pregresse e acquisite durante l'esperienza lavorativa) delle risorse umane in uscita. Anche laddove il ''[[know-how]]'' possa essere recuperato, esistono dei costi di selezione e formazione del personale, e dei tempi minimi tecnici per ricreare le competenze necessarie formando le risorse umane direttamente in azienda, e per riportarle ai livelli di produttività pre-crisi. La mancata capitalizzazione in azienda del fattore umano può ritardare o far perdere del tutto le congiunture favorevoli ad una ripresa economica.
Nel caso dei contratti di solidarietà difensiva è prevista un'integrazione dell'80% della retribuzione persa.<ref>Cfr. [http://www.inps.it/portale/default.aspx?lastMenu=6543&iMenu=1&iNodo=6543&p1=2 INPS Contratti di solidarietà]</ref>
 
==In GermaniaNel mondo ==
=== Germania ===
La riduzione di orario (''Kurzarbeit '') è regolata da una legge del 1910 che introduce un'integrazione salariale dello Stato a seguito di un accordo fra datore e sindacati per la riduzione collettiva dell'orario di lavoro, in assenza di licenziamenti collettivi.
 
Senza l'integrazione statale del salario, una politica di riduzione dell'orario è praticabile con difficoltà dove il reddito da lavoro è medio-basso.
 
Questa politica di finanziare il mantenimento dell'impiego e la riduzione dell'orario fu introdotta allo scopo di evitare licenziamenti di massa e trattenere le varie professionalità nelle aziende, contenere la disoccupazione .<br />
Questa L'esigenza nascenacque dalla considerazione che la disoccupazione di lungo periodo è correlata alla rinuncia a cercare un nuovo impiego e nuova formazione, ad una perdita delle competenze acquisite, e spesso a un danno psicologico della persona.
 
=== Italia ===
Questa esigenza nasce dalla considerazione che la disoccupazione di lungo periodo è correlata alla rinuncia a cercare un nuovo impiego e nuova formazione, ad una perdita delle competenze acquisite, e spesso a un danno psicologico della persona.
Tale tipologia di contratti vennero introdotti con il decreto legge 30 ottobre 1984 n. 726, convertito in legge 19 dicembre 1984 n. 863.
 
La legge prevede che quelle aziende, che abbiano stipulato appositi [[contratto collettivo aziendale di lavoro|contratti collettivi aziendali di lavoro]] con i sindacati aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative
Di contro, la perdita del ''know-how'' è un danno permanente per le imprese, e, anche laddove può essere recuperato, esistono dei tempi minimi tecnici per ricreare le competenze e riportarle ai livelli di produttività pre-crisi. </br>
sul piano nazionale,<ref>Art. 1 comma decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726</ref> possano ricorrere a tali tipologie contrattuali al fine di:
La mancata capitalizzazione in azienda del fattore lavoro può ritardare o far perdere del tutto le congiunture favorevoli ad una ripresa economica.
*evitare il licenziamento degli operai considerati in eccesso quando l'azienda entra in crisi (contratti di solidarietà "difensivi")
*incentivare nuove assunzioni con una riduzione dell'orario lavorativo e della retribuzione (contratti di solidarietà "espansivi").
 
Nel caso dei contratti di solidarietà difensiva è prevista un'integrazione dell'80%da parte INPS di una parte della retribuzione persa e comunque variabile negli anni.<ref>Cfr.{{Cita [httpweb |url=https://www.inps.it/portale/default.aspx?lastMenu=6543&iMenu=1&iNodo=6543&p1=2 |titolo=INPS Contratti di solidarietà] |accesso=30 aprile 2019 |urlarchivio=https://web.archive.org/web/20160326150926/http://www.inps.it/portale/default.aspx?lastMenu=6543&iMenu=1&iNodo=6543&p1=2 |dataarchivio=26 marzo 2016 |urlmorto=sì }}</ref>
 
Nota: Questa voce va aggiornata con le recenti modifiche INPS: è necessario fare riferimento al sito INPS per ulteriori informazioni.
 
Il decreto legge 20 maggio 1993 n. 148, convertito con modificazioni in legge 19 luglio
1993 n. 236, estese tale tipologia di contratto alle imprese non rientranti nel regime di [[Cassa integrazione guadagni#Cassa integrazione guadagni straordinaria .28CIGS.29|cassa integrazione guadagni straordinaria]] (CIGS).
 
==Note==
<references/>
 
==Bibliografia==
* {{cita libro|autore=Vincenzo Ferrante|autore2=Tullio Tranquillo|titolo=Nozioni di diritto della previdenza sociale|anno=2016|editore=[[CEDAM]]|isbn=978-8813359621|cid=Ferrante e Tranquillo, 2016}}
 
== Voci correlate ==
* [[Cassa integrazione guadagni]]
* [[TrattamentoContratto di fine rapportolavoro]]
* [[Contratto collettivo aziendale di lavoro]]
* [[Sindacato]]
* [[Trattamento di fine rapporto]]
 
== BibliografiaCollegamenti esterni ==
* {{cita web | 1 = http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreeTematiche/AmmortizzatoriSociali/Contratti_Solidarieta/ | 2 = Legge 19 dicembre 1984, n. 863 | accesso = 17 febbraio 2013 | urlarchivio = https://web.archive.org/web/20091011034142/http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreeTematiche/AmmortizzatoriSociali/Contratti_Solidarieta/ | dataarchivio = 11 ottobre 2009 | urlmorto = sì }}
* {{cita web | 1 = http://www.lavoro.gov.it/md/AreaLavoro/AmmortizzatoriSociali/Contratti_Solidarieta/Pages/CIGS-SolidarietaL236.aspx | 2 = Circolare n. 20 del 25/05/2004 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali con relativi allegati | accesso = 22 settembre 2013 | urlarchivio = https://web.archive.org/web/20130927213337/http://www.lavoro.gov.it/md/AreaLavoro/AmmortizzatoriSociali/Contratti_Solidarieta/Pages/CIGS-SolidarietaL236.aspx | dataarchivio = 27 settembre 2013 | urlmorto = sì }}
 
{{Diritto del lavoro in Italia}}
* [http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreeTematiche/AmmortizzatoriSociali/Contratti_Solidarieta/ <nowiki>[L 863/84]</nowiki>]
{{Sportale|diritto|lavoro}}
* [http://www.cgil.it/ufficiostampa/welfare/ammortizzatori/cig_solidarieta.htm <nowiki>[L 48/88]</nowiki>]
* [http://www.provincia.siena.it/pages/Default2.asp?cod=463 <nowiki>[L 236/93]</nowiki>]
* [http://www.arcidonna.org/indexweb/arcidonna_acc/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=227 <nowiki>[L 448/99]</nowiki>]
* Circolare [INPS 89/96]
{{Portale|lavoro}}
 
[[Categoria:Contratto di lavoro]]