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Fermo Tecnico
 
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VoceSi intende per '''fermo tecnico''' la voce [[diritto|giuridica]] specialistica relativa al campo della [[responsabilità aquiliana]] e della responabilità[[responsabilità civile]] auto e generale.
Sostanzialmente il fermo tecnico è il danno derivante dal non utilizzo del veicolo per tutto il periodo di ricovero del mezzo incidentato. Tale fermo comporta chiari effetti nell'utente che, aper causa ad esso non suaaddebitabile, si trova a dover rinunciare all'uso dell'auto o del veicolo per un determinato periodo, incidendo tutto ciò nella organizzazione degli impegni, della vita professionale e del tempo libero dello stesso.
Il risarcimento del fermo tecnico è calcolato tenendo presente le voci di danno cosi detto emergente, come il mancato godimento del bollo, dell'assicurazione obbligatoria e della benzina, oltre ad una somma forfetaria risarcitoria, discrezionale secondo la più recente giurisprudenza, calcolata per giorno di lavorazione e di privazione del mezzo, Cass. Civ. 13 luglio 2004, n. 12908 e, anche, Cass. Civ. 14 dicembre 2002, n. 17963
Le assicurazioni e isolate sentenze della Suprema Corte Italiana, insisitono nel ritenere il fermo tecnico non un "danno nel danno" come la giurisprudenza italiana, assieme alla dottrina, ormai storicamente ritengono, ma oggetto di una prova specifica del danno e delle ripercussioni negative dal punto di vista economico e professionale che deve ripercuotersi in una provata diminuzione e nocumento del reddito del sinistrato.
 
Il risarcimento del fermo tecnico è calcolato tenendo presente le voci di danno cosi dettocosiddetto ''emergente'', come il mancato godimento del bollo, dell'assicurazione obbligatoria e della [[benzina]], oltre ad una somma forfetariaforfettaria risarcitoria, discrezionale secondo la più recente giurisprudenza, calcolata per giorno di lavorazione e di privazione del mezzo, .<ref>''Cass. Civ. 13 luglio 2004, n. 12908 e, anche, .''</ref><ref>''Cass. Civ. 14 dicembre 2002, n. 17963.''</ref>
Collegamenti esterni:
 
Le assicurazioni e isolate [[sentenza|sentenze]] della Suprema Corte Italiana, insisitonoinsistono nel ritenere il fermo tecnico non un "danno nel danno" come la [[giurisprudenza]] italiana[[italia]]na, assieme alla dottrina, ormai storicamente ritengono, ma oggetto di una prova specifica del danno e delle ripercussioni negative dal punto di vista economico e professionale che deve ripercuotersi in una provata diminuzione e nocumento del reddito del sinistrato.
sito dell'Ania,
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www.ania.it
 
Al fine di calcolare il danno da fermo tecnico, posto che, come detto sopra, ad una giurisprudenza che lo ritiene un danno nel danno, si affianca una copiosa letteratura giuridica e consuetudinaria che ritiene il risarcimento da provare sulla base di una reale perdita economica, il calcolo può essere così stabilito:
sito dell'Isvap
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www.isvap.it
 
# numero di ore di lavorazione del mezzo;
elenco principali compagnie assicurative italiane
# giorni di lavorazione calcolati per frazione di ore otto [[sindacato|sindacali]] lavorative;
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# euro x al giorno sulla base del valore del mezzo, sulla base della cilindrata, modello e classe, calcolato sul costo di noleggio di ipotetico veicolo avente tali caratteristiche.
www.altroconsumo.it/asp/rcmoto/elenco_ass.html - 36k
Ai fini della liquidazione si è dibattuto se sia necessario provare un danno in concreto (es. allegando fatture) o se sia sufficiente dimostrarlo in via presuntiva. In proposito, occorre sottolineare, che la giurisprudenza prevalente abbia ritenuto "possibile la liquidazione equitativa del danno stesso anche in assenza di prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall'uso effettivo a cui esso era destinato".(cfr. [http://www.avvocatomaniglia.it/blog/item/risarcimento-del-danno-da-fermo-tecnico-quantificazione-danno-assenza-di-prova.html Cassazione civile, sez. III, Sentenza n. 6907 del 2012] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20130806022712/http://www.avvocatomaniglia.it/blog/item/risarcimento-del-danno-da-fermo-tecnico-quantificazione-danno-assenza-di-prova.html |date=6 agosto 2013 }})
 
==Note==
<references />
Corte di Cassazione, Sezione 3 Sezione civile Sentenza 21/10/2008, n. 25558
Corte di Cassazione, Sezione 3 Sezione civile Sentenza 27/01/2010, n. 1688
 
==Collegamenti esterni:==
*{{cita web|http://www.ania.it|Sito dell'Ania}}
*{{cita web|http://www.isvap.it|Sito dell'Isvap}}
*{{cita web | 1 = http://www.altroconsumo.it/asp/rcmoto/elenco_ass.html | 2 = Sito di Altroconsumo | accesso = 6 aprile 2007 | urlarchivio = https://web.archive.org/web/20070513052452/http://www.altroconsumo.it/asp/rcmoto/elenco_ass.html | dataarchivio = 13 maggio 2007 | urlmorto = sì }}
 
[[Categoria:Diritto civile]]
[[Categoria:Diritto delle assicurazioni]]