Fermo tecnico: differenze tra le versioni
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Sostanzialmente il fermo tecnico è il danno derivante dal non utilizzo del veicolo per tutto il periodo di ricovero del mezzo incidentato. Tale fermo comporta chiari effetti nell'utente che,
Il risarcimento del fermo tecnico è calcolato tenendo presente le voci di danno cosi detto emergente, come il mancato godimento del bollo, dell'assicurazione obbligatoria e della benzina, oltre ad una somma forfetaria risarcitoria, discrezionale secondo la più recente giurisprudenza, calcolata per giorno di lavorazione e di privazione del mezzo, Cass. Civ. 13 luglio 2004, n. 12908 e, anche, Cass. Civ. 14 dicembre 2002, n. 17963▼
Le assicurazioni e isolate sentenze della Suprema Corte Italiana, insisitono nel ritenere il fermo tecnico non un "danno nel danno" come la giurisprudenza italiana, assieme alla dottrina, ormai storicamente ritengono, ma oggetto di una prova specifica del danno e delle ripercussioni negative dal punto di vista economico e professionale che deve ripercuotersi in una provata diminuzione e nocumento del reddito del sinistrato.▼
▲Il risarcimento del fermo tecnico è calcolato tenendo presente le voci di danno
Collegamenti esterni:▼
▲Le assicurazioni e isolate [[sentenza|sentenze]] della Suprema Corte Italiana
Al fine di calcolare il danno da fermo tecnico, posto che, come detto sopra, ad una giurisprudenza che lo ritiene un danno nel danno, si affianca una copiosa letteratura giuridica e consuetudinaria che ritiene il risarcimento da provare sulla base di una reale perdita economica, il calcolo può essere così stabilito:
# numero di ore di lavorazione del mezzo;
# giorni di lavorazione calcolati per frazione di ore otto [[sindacato|sindacali]] lavorative;
# euro x al giorno sulla base del valore del mezzo, sulla base della cilindrata, modello e classe, calcolato sul costo di noleggio di ipotetico veicolo avente tali caratteristiche.
Ai fini della liquidazione si è dibattuto se sia necessario provare un danno in concreto (es. allegando fatture) o se sia sufficiente dimostrarlo in via presuntiva. In proposito, occorre sottolineare, che la giurisprudenza prevalente abbia ritenuto "possibile la liquidazione equitativa del danno stesso anche in assenza di prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall'uso effettivo a cui esso era destinato".(cfr. [http://www.avvocatomaniglia.it/blog/item/risarcimento-del-danno-da-fermo-tecnico-quantificazione-danno-assenza-di-prova.html Cassazione civile, sez. III, Sentenza n. 6907 del 2012] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20130806022712/http://www.avvocatomaniglia.it/blog/item/risarcimento-del-danno-da-fermo-tecnico-quantificazione-danno-assenza-di-prova.html |date=6 agosto 2013 }})
==Note==
<references />
Corte di Cassazione, Sezione 3 Sezione civile Sentenza 21/10/2008, n. 25558
Corte di Cassazione, Sezione 3 Sezione civile Sentenza 27/01/2010, n. 1688
*{{cita web|http://www.ania.it|Sito dell'Ania}}
*{{cita web|http://www.isvap.it|Sito dell'Isvap}}
*{{cita web | 1 = http://www.altroconsumo.it/asp/rcmoto/elenco_ass.html | 2 = Sito di Altroconsumo | accesso = 6 aprile 2007 | urlarchivio = https://web.archive.org/web/20070513052452/http://www.altroconsumo.it/asp/rcmoto/elenco_ass.html | dataarchivio = 13 maggio 2007 | urlmorto = sì }}
[[Categoria:Diritto civile]]
[[Categoria:Diritto delle assicurazioni]]
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