Software usato: differenze tra le versioni

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'''Software usato''' indica il [[software]] che è già stato utilizzato e che, successivamente al suo primo utilizzo, è messo nuovamente in [[commercio]]. Più che il software in sé, in tale ambito riveste importanza il [[diritto d'uso]] su un programma.
{{E|Sembra una ricerca originale su un concetto forse non affermato, con delle fonti nell'ultima sezione che si riferiscono a casi diversi o più generali.|diritto|giugno 2018|arg2=informatica}}
'''Software usato''' indica il [[software]] che è già stato utilizzato e che, successivamente al suo primo utilizzo, è messo nuovamente in [[commercio]]. Più che il software in sé, in tale ambito riveste importanza il diritto d'uso su un programma.
 
Un'eccedenza di software può, da un lato, insorgere a seguito di insolvibilità, ristrutturazioni e smantellamenti di posti di lavoro, ma anche a seguito di cambiamento dei sistemi, dell'introduzione di nuovo software, ecc. L'azienda che lo mette in commercio può anche perseguire l'obiettivo di vendere gli esuberi derivanti dall'acquisto di pacchetti multilicenza. Oltre a queste vendite dirette fra aziende, vi sono anche rivenditori specializzati che, dopo avere acquistato tali software, ne offrono a loro volta l'acquisto alle aziende interessate. Le aziende sono interessate al software usato poiché - solitamente – ha un costo nettamente inferiore al “nuovo”, oppure perché i produttori di software non offrono più le vecchie versioni che si vorrebbero avere. Il commercio di software usato ha inoltre luogo anche fra privati. Anche se ciò non è legalmente consentito, nei contratti relativi ai software è sovente vietato, sia agli utilizzatori, sia alle aziende, di rivendere il software.
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Il principio dell'esaurimento dei diritti del diritto d‘autore si applica all'intero territorio dell‘[[Unione europea]] e, in forma analoga, vige anche in [[Svizzera]], dove tuttavia non include il diritto di locazione.
 
La [[Direttiva dell'Unione europea|Direttivadirettiva]] software<ref name="eur-lex.europa.eu"/> vigente nell'UE prevede l'imperatività dell'applicazione ai software del principio dell'esaurimento dei diritti. Ciò significa che, dal momento in cui l'autore ha venduto per la prima volta un esemplare di un programma, il suo diritto all'ulteriore diffusione di tale copia si estingue. Poiché l'autore ha già ricevuto una remunerazione per la sua opera, egli non può controllarne l'ulteriore distribuzione e neppure vietarne la rivendita. Ciò vale sia per i software forniti online, sia per i software venduti su un supporto dati. Ciò è quanto ha deciso la Corte di Giustizia dell'Unione europea nella sua sentenza del 3 luglio 2012.
 
==Note==
<references />
 
{{portale|diritto|informatica}}
 
[[Categoria:Licenze software]]