Monstrum vel prodigium: differenze tra le versioni

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LaNel [[diritto romano]], la [[locuzione]] [[lingua latina|latina]] '''''monstrum vel prodigium'' indica''', nelletteralmente diritto"mostro romanoo prodigio", indica un [[neonato]] tanto deforme da avere sembianze più simili agli animali che agli uomini. Ai fini del diritto, il ''monstrum vel prodigium'' era considerato come se non fosse mai nato.
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La locuzione latina ''monstrum vel prodigium'' indica, nel diritto romano, un neonato tanto deforme da avere sembianze più simili agli animali che agli uomini. Ai fini del diritto, il ''monstrum vel prodigium'' era considerato come se non fosse mai nato.
Secondo una definizione di [[Giulio Paolo]] "''non sunt liberi qui contra formam humani generis converso more procreantur''" ("non sono considerati figli coloro che nascono con sembianze diverse da quelle umane"). Ai fini del diritto, dunque, il ''monstrum vel prodigium'' era considerato come se non fosse mai nato e, pertanto, era privo di [[capacità giuridica]].
 
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[[Categoria:Diritto di famiglia romano]]
[[Categoria:Terminologia giuridica latina]]