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{{F|teoria del diritto|maggio 2013}}
Una '''fattispecie''' (dal [[lingua latina|latino]] ''facti species'', "apparenza di fatto", nel senso di 'fatto immaginato', ovvero situazione-tipo ipotizzata), in [[diritto]], è la situazione particolare disciplinata da una [[Norma (diritto)|norma giuridica]], (o da parte di essa), nella quale sono descritte le condizioni il cui avverarsi rende la norma stessa applicabile. L'avvenimento o la situazione prevista dalla fattispecie è detta "[[fatto giuridico]]". Il complesso di norme che regolano la medesima fattispecie costituisce un ''"[[istituto giuridico]]''".
 
==Elementi costitutivi==
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*''B'' è la ''statuizione'', ossia la descrizione degli [[effetto giuridico|effetti giuridici]] prodotti dalla norma (creazione, modifica o estinzione di [[rapporto giuridico|rapporti giuridici]]) allorché si verifica ''A''.
 
In questo modo la norma istituisce tra la fattispecie e la statuizione una relazione di ''causalità giuridica'' che una teoria, diffusa in passato ma ormai abbandonata, considerava analoga alla [[causalità naturale]].
 
La stessa fattispecie può essere presa in considerazione da norme diverse che ricollegano a essa differenti effetti giuridici; se tali effetti sono tra loro logicamente incompatibili, si verifica un'''[[antinomia (diritto)|antinomia]]''. Quando, invece, una fattispecie non è prevista da alcuna norma giuridica si ha una ''[[lacuna (diritto)|lacuna]]''.
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== Altri progetti ==
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== Collegamenti esterni ==
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