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==Origine storica==
Questo istituto fu elaborato dalla giurisprudenza e dalla dottrina tedesca dopo l'entrata in vigore del codice civile unitario del [[Secondo Reich]], il [[Bürgerliches Gesetzbuch|BGB]], nel 1900. La ''Verwirkung'' si colloca nell'ambito della dottrina dell'[[abuso del diritto]] (''Rechtsmissbrauch''), nata a partire dalle disposizioni dei paragrafi del BGB § 226 (divieto di utilizzo di diritti soggettivi al solo scopo di ledere un terzo, cosiddetti [[Atto emulativo|atti emulativi]]), § 826 (risarcimento del danno doloso contrario al buon costume) e soprattutto § 242 (buona fede nell'esecuzione della prestazione).<ref name="nota1">{{cita web | 1 = http://www.comparazionedirittocivile.it/prova/files/bonanzinga_abuso.pdf | 2 = Rosa Thea Bonanziga, ''Abuso del diritto e rimedi esperibili'', www.comparazioneedirittocivile.it | 3 = 22-10-2013 | dataarchivio = 23 ottobre 2013 | urlarchivio = https://web.archive.org/web/20131023073457/http://www.comparazionedirittocivile.it/prova/files/bonanzinga_abuso.pdf | urlmorto = sì }}</ref>
 
Sulla base dell'elaborazione tedesca dell'abuso del diritto, anche la ''Verwirkung'' è stata recepita in numerosi ordinamenti, ad esempio la [[Svizzera]].
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L'Italia non ha recepito la ''Verwirkung'', e neppure ha accolto un generale principio di abuso del diritto, come è stato codificato da numerosi ordinamenti sul modello tedesco. Si ritiene infatti riconducibile la fattispecie alla clausola generale della buona fede.<ref name=nota1/>
 
Gli studiosi italiani sono dibattuti sulla natura della ''Verwirkung'' all'interno del sistema. Generalmente si ritiene sia una [[Rinuncia (diritto)|rinuncia]] tacita all'[[Azione (diritto)|azione]], ma per altri è invece una forma di decadenza dall'esercizio di un diritto soggettivo.<ref>Giuseppe B. Portale, ''Il modello tedesco'', in ''Lezioni di diritto privato comparato'', p. 109, Torino, Giappichelli, 2007 (II ed.).</ref> Autorevole dottrina invece ritiene si tratti di [[perenzione]] dell'azione, ben distinta dalla rinuncia tacita all'azione.<ref>[[Francesco Gazzoni]], ''Manuale di diritto privato'', p. 1000, Napoli, ESI, 2009 (XIV ed.).</ref> In ogni caso la [[giurisprudenza]] di [[legittimità]], in numerose [[sentenza|sentenze]], si è occupata di tali [[principio|principi]] richiamando espressamente la Verwirkung e applicando tale particolare [[decadenza]] a causa della prolungata [[inerzia]] del ''[[creditore]] o del titolare di una situazione [[potestà|potestativa]] che per lungo tempo trascuri di esercitarla e generi così un affidamento dell'altra parte nell’abbandono della relativa pretesa, è idoneo come tale a determinare la perdita della situazione soggettiva [...]''.<ref>motivazione di sentenze della [[Corte di cassazione]] [[italia|italiana]]</ref>
 
==Note==
<references/>
 
== Bibliografia ==
 
* Ranieri, Filippo, ''Rinuncia tacita e Verwirkung: tutela dell'affidamento e decadenza da un diritto,'' Padova CEDAM, 1971.http://id.sbn.it/bid/MIL0135152
 
==Voci correlate==