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{{L|diritto|novembre 2009}}
Per '''contenuto ordinatorio''', contrapposto a [[contenuto decisorio]], s'intende, nei procedimenti [[potere giudiziario|giudiziari]] ma anche in quelli [[potere esecutivo|amministrativi]] e in quello di [[potere legislativo|formazione delle leggi]], la natura di un atto come funzionale allo svolgimento del procedimento medesimo e non alla sua conclusione.▼
▲Per '''contenuto ordinatorio''', contrapposto a [[Dispositivo (diritto)|contenuto decisorio]], s'intende, nei procedimenti [[potere giudiziario|giudiziari]] ma anche in quelli [[potere esecutivo|amministrativi]] e in quello di [[potere legislativo|formazione delle leggi]], la natura di un atto come funzionale allo svolgimento del procedimento medesimo e non alla sua conclusione.
==L'ordinanza==
Atto avente tipicamente contenuto ordinatorio è, nei procedimenti giudiziari (civili, penali, amministrativi e costituzionali), l'[[ordinanza]].
Con l'ordinanza si stabilisce, ad esempio, la sospensione di un processo per motivi quali: l'invio degli atti alla [[Corte costituzionale
===Possono le ordinanze avere contenuto decisorio?===
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In quelli amministrativi, un esempio può essere costituito dall'atto con il quale si fissa la data di "apertura delle buste" in una [[gara d'appalto]].
{{Portale|diritto}}
[[Categoria:Teoria del diritto]]
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