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▲{{A|WND|diritto|luglio 2006}}
Per '''contenuto ordinatorio''', contrapposto a [[Dispositivo (diritto)|contenuto decisorio]], s'intende, nei procedimenti [[potere giudiziario|giudiziari]] ma anche in quelli [[potere esecutivo|amministrativi]] e in quello di [[potere legislativo|formazione delle leggi]], la natura di un atto come funzionale allo svolgimento del procedimento medesimo e non alla sua conclusione.
==L'ordinanza==
Atto avente tipicamente contenuto ordinatorio è, nei procedimenti giudiziari (civili, penali, amministrativi e costituzionali), l'[[ordinanza]].
Con l'ordinanza si stabilisce, ad esempio, la sospensione di un processo per motivi quali: l'invio degli atti alla [[Corte costituzionale (Italia)|Corte costituzionale]] per la decisione di una [[Controllo_di_legittimità_costituzionale#Italia|questione di legittimità costituzionale]]; la riunione o lo scorporo di più procedimenti; l'assenza, per [[legittimo impedimento]], di una delle parti etc.
===Possono le ordinanze avere contenuto decisorio?===
Delle ordinanze possono, in determinati casi, avere contenuto decisorio.
È il caso, tipico, delle ordinanze con le quali la Corte costituzionale dichiara inammissibile una questione di legittimità costituzionale.
In tali casi, può parlarsi, in gergo, di "ordinanza con forza di [[sentenza]]".
==Nei procedimenti legislativi ed amministrativi==
Nei procedimenti legislativi, hanno contenuto ordinatorio, ad esempio, gli atti con i quali si fissa l'ordine di priorità per l'esame dei disegni e delle proposte di legge.
In quelli amministrativi, un esempio può essere costituito dall'atto con il quale si fissa la data di "apertura delle buste" in una [[gara d'appalto]].
{{Portale|diritto}}
[[Categoria:Teoria del diritto]]
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