Italia vs. Simmenthal SpA: differenze tra le versioni

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{{caso giudiziario
{{Infobox caso giudiziario|name=Ministero dell'Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana vs. Simmenthal SpA|court=Corte di Giustizia dalla Comunità Europea|date decided=1978}} '''Ministero delle Finanze della Repubblica Italiana ''contro'' Simmenthal SpA''' (causa n. 106/1977 decisa il 9 marzo 1978 dalla Corte di giustiza della Comunità europea) è stato un caso di [[Diritto dell'Unione europea|diritto dell'Unione Europea]] relativo al conflitto di leggi tra il sistema giuridico nazionale e la legge dell'Unione Europea. La sentenza ha avuta una portata storica in quanto decisiva all'affermazione del [[Preferenza comunitaria|principio della supremazia della legislazione dell'Unione]] nonché del principio c.d. dell'effetto diretto.
| nome = Ministero dell'Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana vs. Simmenthal SpA
| corte = [[Corte di giustizia dell'Unione europea|Corte di Giustizia della Comunità Europea]]
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| data = 1978
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{{Infobox caso giudiziario|name=Ministero dell'Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana vs. Simmenthal SpA|court=Corte di Giustizia dalla Comunità Europea|date decided=1978}} '''Ministero delle Finanze della Repubblica Italiana ''contro'' Simmenthal SpA''' (causa n. 106/1977 decisa il 9 marzo 1978 dalla Corte di giustiza della Comunità europea) è stato un caso di [[Diritto dell'Unione europea|diritto dell'Unione Europea]] relativo al conflitto di leggi tra il sistema giuridico nazionale e la legge dell'Unione Europea. La sentenza ha avutaavuto una portata storica in quanto decisiva all'affermazione del [[Preferenza comunitaria|principio della supremazia della legislazione dell'Unione]] nonché del principio c.d. dell'effetto diretto. L'intervento della Corte è stato ritenuto parte di una «rivoluzione silenziosa» che ha stravolto la struttura costituzionale italiana (con riferimento specifico all'art. 11 Cost.) terminata solamente nel 1984 con il dispositivo della [http://www.giurcost.org/decisioni/1984/0170s-84.html sentenza n. 170 c.d. Granital].
 
== Fatto ==
La [[Simmenthal|Simmenthal]] SpA]] importava carne di bovino in [[Italia]] dalla [[Francia]]. IlLa [[Governolegislazione della Repubblica Italiana|governo italiano]] - conitaliana (legge 30 dicembre [[1970]], n. 1239 -) aveva impostaintrodotto una tassa per l'ispezione sanitaria (effettuata da parte dello [[Stato italiano|Stato]])gravante sulle carni che attraversavano la frontiera., ma tale Ciòprevisione era in conflitto con i regolamenti della [[Comunità europea|Comunità Europea]] del 1964 e del 1968.
 
I tribunali italiani avevano argomentato che la legge italiana sarebbeavrebbe dovutadovuto prevalere in quanto - in ossequio al principio per il quale ''lex posteriori derogat anteriori'' valido tra atti normativi di medesimo rango - approvata successivamente ([[1970]]) rispetto ai regolamenti ([[1964]] e [[1968|'68]]): dovendotale pertantosoluzione esserepoggiava applicatasul finopresupposto asecondo uncui le due diverse fonti normative si ponevano sullo stesso piano gerarchico, con la conseguenza che l'eventualeantinomia [[Controllogenerata didalle legittimitàstesse costituzionale|pronunciaavrebbe ddovuto risolversi mediante il criterio cronologico ('incostituzionalità'[[Lex posterior derogat priori]]''). dellaIl giudice a quo, se del caso, avrebbe dovuto sollevare questione di costituzionalità dinanzi alla [[Corte costituzionale della Repubblica Italiana(Italia)|Corte Costituzionale italiana]] per ottenere la caducazione della norma interna contrastante con la norma comunitaria, adducendo come parametro di costituzionalità l'art. 11 della Carta.
 
Sottoposta quindi alla [[Corte di giustizia dell'Unione europea|Corte di Giustizia della Comunità Europea]], la questione assunse particolare rilevanza in quanto questa era chiamata a decidere quale dei due atti, in caso di conflitto, sarebbe prevalso. Il procuratore generale Reischl formulò un'opinione secondo la quale non avrebbe avutaavuto importanza il monentomomento dell'emanazione della legge italiana - come invece sostenne il giudice interno, ''retro'' - poiché il diritto dell'Unione Europea era "supremo", cioè prevaleva in ogni caso.
 
== Massima ==
In sostanza, la [[Corte di giustizia dell'Unione europea|Corte di giustizia]] dichiarò che il giudice nazionale aveva il dovere di dare piena efficacia alle disposizioni comunitarie, anche se in seguito è stata adottata una legge nazionale in conflitto.<ref>{{Cita libro|autore=Barsotti Vittoria; Cartabia Marta; Simoncini Andrea; CarozzaCarrozza Paolo G.|titolo=Italian Constitutional Justice in Global Context|anno=2017|editore=Oxford University Press|p=213}}</ref>
{{Citazione|Ogni giudice nazionale deve, in caso di propria competenza giurisdizionale, applicare la (c.d.) legge comunitaria nella sua interità e proteggere i diritti che la stessa conferisce ai (singoli) individui e deve, coerentemente, disapplicare ogni previsione di legge nazionale la quale potrebbe essere con la stessa in conflitto, ancorché anteriore o successiva nel tempo alla regola comunitaria.}}
 
== Note ==
<references/>
 
==Voci correlate==
*[[Caso Costa contro Enel]]
*[[Primazia del diritto unionale europeo]]
{{portale|diritto|Unione europea}}
 
[[Categoria:Sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea]]
[[Categoria:Diritto dell'Unione europea]]
[[Categoria:Diritto costituzionale italiano]]