Italia vs. Simmenthal SpA: differenze tra le versioni
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
m →top: smistamento lavoro sporco e fix vari |
m WPCleaner v2.05 - fix redirect - Corte costituzionale della Repubblica Italiana |
||
(6 versioni intermedie di 3 utenti non mostrate) | |||
Riga 1:
{{caso giudiziario
| nome = Ministero dell'Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana vs. Simmenthal SpA
| corte = [[Corte di giustizia dell'Unione europea|Corte di Giustizia
| immagine =
| dimensione =
Riga 24:
La [[Simmenthal]] SpA importava carne di bovino in [[Italia]] dalla [[Francia]]. La legislazione italiana (legge 30 dicembre [[1970]], n. 1239) aveva introdotto una tassa per l'ispezione sanitaria gravante sulle carni che attraversavano la frontiera, ma tale previsione era in conflitto con i regolamenti della [[Comunità europea|Comunità Europea]] del 1964 e del 1968.
I tribunali italiani avevano argomentato che la legge italiana avrebbe dovuto prevalere in quanto approvata successivamente ([[1970]]) rispetto ai regolamenti ([[1964]] e [[1968|'68]]): tale soluzione poggiava sul presupposto secondo cui le due diverse fonti normative si ponevano sullo stesso piano gerarchico, con la conseguenza che l'antinomia generata dalle stesse avrebbe dovuto risolversi mediante il criterio cronologico (''[[Lex posterior derogat priori]]''). Il giudice a quo, se del caso, avrebbe dovuto sollevare questione di costituzionalità dinanzi alla [[Corte costituzionale
Sottoposta quindi alla [[Corte di giustizia dell'Unione europea|Corte di Giustizia della Comunità Europea]], la questione assunse particolare rilevanza in quanto questa era chiamata a decidere quale dei due atti, in caso di conflitto, sarebbe prevalso. Il procuratore generale Reischl formulò un'opinione secondo la quale non avrebbe avuto importanza il momento dell'emanazione della legge italiana - come invece sostenne il giudice interno - poiché il diritto dell'Unione Europea era "supremo", cioè prevaleva in ogni caso.
== Massima ==
In sostanza, la [[Corte di giustizia dell'Unione europea|Corte di giustizia]] dichiarò che il giudice nazionale aveva il dovere di dare piena efficacia alle disposizioni comunitarie, anche se in seguito è stata adottata una legge nazionale in conflitto.<ref>{{Cita libro|autore=Barsotti Vittoria; Cartabia Marta; Simoncini Andrea;
{{Citazione|Ogni giudice nazionale deve, in caso di propria competenza giurisdizionale, applicare la (c.d.) legge comunitaria nella sua interità e proteggere i diritti che la stessa conferisce ai (singoli) individui e deve, coerentemente, disapplicare ogni previsione di legge nazionale la quale potrebbe essere con la stessa in conflitto, ancorché anteriore o successiva nel tempo alla regola comunitaria.}}
Riga 35:
<references/>
==Voci correlate==
{{portale|diritto}}▼
*[[Caso Costa contro Enel]]
*[[Primazia del diritto unionale europeo]]
▲{{portale|diritto|Unione europea}}
[[Categoria:Sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea]]
[[Categoria:Diritto dell'Unione europea]]
[[Categoria:Diritto costituzionale italiano]]
|