Italia vs. Simmenthal SpA: differenze tra le versioni
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La [[Simmenthal]] SpA importava carne di bovino in [[Italia]] dalla [[Francia]]. La legislazione italiana (legge 30 dicembre [[1970]], n. 1239) aveva introdotto una tassa per l'ispezione sanitaria gravante sulle carni che attraversavano la frontiera, ma tale previsione era in conflitto con i regolamenti della [[Comunità europea|Comunità Europea]] del 1964 e del 1968.
I tribunali italiani avevano argomentato che la legge italiana avrebbe dovuto prevalere in quanto approvata successivamente ([[1970]]) rispetto ai regolamenti ([[1964]] e [[1968|'68]]): tale soluzione poggiava sul presupposto secondo cui le due diverse fonti normative si ponevano sullo stesso piano gerarchico, con la conseguenza che l'antinomia generata dalle stesse avrebbe dovuto risolversi mediante il criterio cronologico (''[[Lex posterior derogat priori]]''). Il giudice a quo, se del caso, avrebbe dovuto sollevare questione di costituzionalità dinanzi alla [[Corte costituzionale
Sottoposta quindi alla [[Corte di giustizia dell'Unione europea|Corte di Giustizia della Comunità Europea]], la questione assunse particolare rilevanza in quanto questa era chiamata a decidere quale dei due atti, in caso di conflitto, sarebbe prevalso. Il procuratore generale Reischl formulò un'opinione secondo la quale non avrebbe avuto importanza il momento dell'emanazione della legge italiana - come invece sostenne il giudice interno - poiché il diritto dell'Unione Europea era "supremo", cioè prevaleva in ogni caso.
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