Cogitare et agere, sed non perficere: differenze tra le versioni
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'''''Cogitare et agere, sed non perficere''''' è una espressione latina, usualmente tradotta con: "Pensare e porre in essere atti idonei a commettere un delitto, ma non portarli a termine".<ref>{{cita|Mantovani, 2007|p. 220}}.</ref>
== Storia ==
Nella maggior parte degli ordinamenti giuridici si segue l'antico brocardo<ref>"Cogitare, agere sed non perficere, ammonivano i giuristi classici in ordine alla configurabilità del delitto tentato, volendo designare con siffatta espressione quella fattispecie che si articola nell'ideazione di un progetto criminoso, nella sua preparazione, nonché nella concreta commissione di atti volti alla sua realizzazione": Briziarelli Giada, ''Quel progetto criminoso non compiuto Niente tentato delitto senza veri pericoli'', DeG - Dir. e giust. 2006, pag. 86, fasc. 44 (29 ottobre 2006).</ref> che terminava con un ''non est puniendum''. "La [[Scuola Positiva (rivista)|Scuola Positiva di diritto penale]] (...) vorrebbe punire l’atto in quanto questo accerti e manifesti la pericolosità del [[delinquente]]. […] A tutto ciò si è sempre costantemente ribellato [[Codice penale italiano del 1889|il nostro legislatore]], che richiede, per la punibilità, atti che inizino l’esecuzione del delitto"<ref>Promemoria dell’arringa di Bruno Cassinelli al processo contro Tito Zaniboni, marzo 1927, in Acs, Segreteria particolare del Duce (Spd), Carteggio riservato (CR) (1922-1943), b. 99, che prosegue: "l’On. Cassinelli prospetta il profilo giuridico della sua arringa, volendo sostenere
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Il [[Codice penale italiano]] rientra in questa tipologia. Esso regola la materia nell'art. 56 [[delitto tentato]] in cui stabilisce una pena, sia pure ridotta, in tutti i casi in cui ci sia la figura del delitto tentato<ref>{{cita|Mantovani, 2007|p. 224}}.</ref>, in ossequio ai princìpi di tassatività e di riserva di legge.
Nei sistemi a legalità formale, come quello italiano, si applica quindi il brocardo antico, poiché vi si impone, per la punibilità del
==Note==
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==Bibliografia==
* {{cita libro|titolo=Principi di diritto penale|autore=Ferrando Mantovani|editore=[[CEDAM]]|edizione=2|anno=2007|isbn=
=== Testi normativi ===
*[[s:Codice penale|Codice penale]]
{{Portale|diritto}}
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