Il '''Prestitoprestito Vitaliziovitalizio Ipotecarioipotecario''' è una particolare tipologia di finanziamento senza rate, destinato a persone fisiche con più di 6560 anni di età con un titolo di proprietà sull’immobilesu un immobile residenziale.
==Breve storiaStoria del prodotto==
In UK[[Gran Bretagna]] il prodotto è stato lanciato nel 1999 eed inè pochi anni i Prestiti Vitalizi Ipotecari, noti in UKnoto con le definizioni di [[:en:Lifetime_mortgage|''lifetime mortgage]]'' eo di [[:en:Equity_release|''equity release]]''. sonoDalla diventatisua unnascita importanteil strumentoprodotto disi pianificazioneè finanziariarapidamente adiffuso disposizionein delletutto famiglie:il inmondo solianglosassone 5(Gran anniBretagna, piùIrlanda, diCanada, unAustralia anzianoe proprietario[[Stati diUniti casad'America]], sudove 100è avevanoto giàcon sottoscrittola undefinizione equitydi release''reverse mortgage'').
In UK solo nel 2005 i Prestiti Vitalizi Ipotecari hanno permesso di "liberare" in via anticipata, e senza bisogno di alcuna forma di sussidio pubblico, risorse altrimenti bloccate nel patrimonio immobiliare per circa 4 miliardi di Euro a sostegno delle condizioni di vita degli anziani inglesi.
Dalla sua nascita il prodotto si è rapidamente diffuso in tutto il mondo anglosassone (UK, Irlanda, Canada, Australia e USA dove sono noti con la definizione di [[:en:Reverse_mortgage|reverse mortgage]]) accompagnato da un ampio dibattito scientifico sul ruolo che i Prestiti Vitalizi Ipotecari possono avere come strumento a sostegno delle politiche economico – sociali per la famiglia e la terza età.
Nel Dicembre del 2005 i Prestiti Vitalizi Ipotecari, arrivano anche in Italia grazie alla [http://www.camera.it/parlam/leggi/05248l.htm legge 248], art. 11-quaterdecies: Interventi infrastrutturali, per la ricerca e per l'occupazione - Comma 12 “ Il Prestito Vitalizio Ipotecario ha per oggetto la concessione da parte di aziende ed istituti di credito nonché da parte di intermediari finanziari, di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, di finanziamenti a medio e lungo termine con capitalizzazione annuale di interessi e spese, e rimborso integrale in unica soluzione alla scadenza, assistiti da ipoteca di primo grado su immobili residenziali, riservati a persone fisiche con età superiore ai 65 anni compiuti”.
Dal dicembre del 2005 il prestito vitalizio ipotecario è stato introdotto anche in Italia con l'art. 11-quaterdecies del decreto-legge n. 203/2005, come introdotto dalla legge di conversione n. 248/2005<ref>{{Normattiva
==Funzionamento del prodotto==
|tipo = legge
Il prestito vitalizio è un finanziamento a lungo termine assistito da [[ipoteca]] di primo grado sull’immobile di residenza.
|anno = 2005
Il finanziamento è ideato in modo tale da non prevedere rimborsi di alcun tipo, nemmeno per gli interessi, fino alla morte dell’anziano, (oppure, se è cointestato ad una coppia di ultra sessantacinquenni, con la scomparsa del coniuge più longevo). Spese e interessi vengono capitalizzati e sono dovuti solo a scadenza. Il rimborso, a meno di rimborso volontario anticipato da parte dell’anziano, è a carico degli eredi; può essere effettuato anche utilizzando i proventi derivanti dall’eventuale vendita dell'abitazione.
|mese = 12
Il prestito non prevede quindi il pagamento di alcuna rata per tutta la sua durata.
|giorno = 02
In taluni casi il prodotto può essere abbinato ad una clausola contrattuale (nota nel mondo anglosassone come “''no negative equity guarantee''”) che limita il valore del debito a carico degli eredi al valore di realizzo dell’immobile dato in garanzia: la finanziaria si accolla l’eventuale debito eccedente rinunciando a rivalersi nei confronti degli eredi a condizione che il rimborso avvenga a fronte della vendita dell’immobile per tramite di un curatore indipendente a prezzo di mercato.
|numero = 248
|titolo = Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria}}</ref>, che stabilisce che: "Il prestito vitalizio ipotecario ha per oggetto la concessione da parte di aziende ed istituti di credito nonché da parte di intermediari finanziari, di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al [[decreto legislativo]] 1º settembre 1993, n. 385, di finanziamenti a medio e lungo termine con capitalizzazione annuale di interessi e spese, e rimborso integrale in unica soluzione alla scadenza, assistiti da ipoteca di primo grado su immobili residenziali, riservati a persone fisiche con età superiore ai 65 anni compiuti."
Il 6 maggio 2015 è entrata in vigore la Legge n. 44 del 2 aprile 2015<ref name="gazzettaufficiale.it">[http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/04/21/15G00057/sg Legge 2 aprile 2015, n. 44, Gazzetta Ufficiale] in materia di ''“Modifica all'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, in materia di disciplina del prestito vitalizio ipotecario”''</ref>, integrata tramite il Decreto attuativo nº226 del 22 dicembre 2015<ref>[http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-02-16&atto.codiceRedazionale=16G00024&elenco30giorni=true Decreto Legge 22 dicembre 2015, n. 226, Gazzetta Ufficiale], ''“Regolamento recante norme in materia di disciplina del prestito vitalizio ipotecario, ai sensi dell'articolo 11-quaterdecies, comma 12-quinquies, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 aprile 2015, n. 44”''</ref>, che disciplina il prestito vitalizio ipotecario sostituendo il comma 12 dell'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge n. 203/2005. Tra le modifiche apportate vi è, in primis, l'abbassamento del requisito anagrafico per ottenere un prestito vitalizio, abbassando l'età minima richiesta dai 65 anni agli attuali 60 anni.
==Parti==
====Chi può contrarre il prestito====
Come previsto dalla [http://www.camera.it/parlam/leggi/05248l.htm legge 248/05] a beneficiare di questa tipologia di finanziamento sono le persone fisiche con età superiore ai 65 anni compiuti e proprietarie di un immobile residenziale.
In Italia gli ultra sessantacinquenni sono oggi circa 11 milioni e supereranno il 23% del totale della popolazione entro il 2020. Una parte rilevante della popolazione anziana vive in condizioni di forte vulnerabilità: il 20% ha un reddito inferiore ai 500 € mese; il 25 % vive solo; oltre il 30 % dichiara di non essere in grado di affrontare una spesa imprevista di 1000 €.
Tuttavia, secondo una ricerca dell’[[ISTAT]], circa il 90 % degli anziani italiani è proprietario della casa in cui vive. Ha quindi a disposizione un’importante ricchezza patrimoniale, soprattutto a valle della crescita dei prezzi degli immobili nel corso degli anni novanta, che però non è utilizzabile per far fronte alle proprie esigenze finanziarie perché bloccata.
I prestiti vitalizi ipotecari rappresentano uno strumento per sbloccare questa ricchezza patrimoniale altrimenti non fruibile: gli anziani che in Italia potrebbero rivolgersi a questo nuovo strumento finanziario sono quasi 10 milioni.
====Chi può erogare il prestito====
La legge 248/05 riconosce come soggetti autorizzati ad erogare il finanziamento “aziende ed istituti di credito nonché [[intermediari finanziari]], di cui all'[http://www.consulenzafinanziaria.net/legislazione/Dlgs%20385%20T.U.%20leggi%20bancarie.htm#106 articolo 106] del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385”: sono cioè autorizzati ad erogare il finanziamento sia banche che finanziarie regolarmente iscritte a termini di legge nei rispettivi registri pubblici.
Il [[Consiglio di Stato (Italia)|Consiglio di Stato]] ha espresso parere positivo dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza in data 8 ottobre 2015.
==A cosa serve==
Già nelle prime fasi di avvio, il prodotto si sta dimostrando un valido strumento a disposizione degli anziani per reperire risorse con le quali affrontare emergenze finanziarie e sanitarie, superare spese impreviste, aiutare i familiari oppure, semplicemente, integrare la pensione.
Il Prestito Vitalizio Ipotecario risulta una concreta possibilità di monetizzare parte del valore dell’immobile, sbloccando così il patrimonio dell’abitazione.
Il ricavato dei prestiti vitalizi ipotecari è utilizzato, sia in Italia sia nel mondo anglosassone per le seguenti principali finalità:
====Rimborso di prestiti pre-esistenti====
L’anziano rimborsa quote di mutui residui e di prestiti personali che non riesce più ad onorare con la sola pensione. Molto spesso il pagamento delle rate dei prestiti pre-esistenti assorbe oltre il 50% della pensione dell’anziano che fa quindi molta fatica a coprire le proprie esigenze con quanto resta della pensione dopo il pagamento delle rate. Con il Prestito Vitalizio l’anziano tipicamente può rimborsare per intero i debiti pre-esistenti liberandosi dell’onere di pagare le rate mensili sui prestiti precedentemente accesi e spesso ottiene anche una parte di liquidità in più.
====Copertura di spese sanitarie====
Un tipico esempio è l’anziana sola, non è più autosufficiente, che non ha più i mezzi per pagare i costi dell’assistenza domiciliare e che i parenti non riescono più ad aiutare. Con il Prestito Vitalizio Ipotecario è possibile avere a disposizione un importo significativo per far fronte a queste spese senza doversi preoccupare di come restituire il prestito finché in vita.
====Aiuto ai figli====
I genitori senior possono utilizzare il Prestito Vitalizio Ipotecario per aiutare i figli e i nipoti ad esempio con un contributo per l’acquisto della casa al momento della nascita di un nipote, con un contributo per sostenere i costi per gli studi del nipote, oppure con un contributo a fronte di difficoltà ed emergenze economiche (perdita di lavoro, debiti eccessivi, divorzi). In questi casi il Prestito Vitalizio Ipotecario è visto dai figli come un anticipo sull’eredità.
====Integrazione della pensione====
Il Prestito Vitalizio Ipotecario in questo caso permette all’anziano di avere a disposizione un ingente somma di denaro ad integrazione della [[pensione]] senza pesare sui figli e rimanendo a vivere nella propria casa.
Il 23 dicembre 2015 il [[Ministero dello sviluppo economico|Ministro dello Sviluppo Economico]] ha firmato il regolamento che definisce le direttive di attuazione del prestito ipotecario vitalizio. Il regolamento attuativo fa riferimento alla legge del 2 aprile 2015, n. 44<ref name="gazzettaufficiale.it" /> e precisa le modalità e i criteri di erogazione del finanziamento, i metodi di pagamento, l'importo del prestito, le spese e gli interessi capitalizzati annualmente. Disciplina, inoltre, i casi e le formalità che comportano una riduzione del valore del mercato dell'immobile.
==Quanto si può ottenere==
L’importo del prestito è generalmente compreso tra un minimo del 15% ed un massimo del 50% del valore dell’immobile e dipende dall’età del mutuatario (più alta l’età, maggiore l’importo del finanziamento) e dal valore dell’immobile. Il valore dell’immobile è normalmente determinato con una perizia realizzata da un perito immobiliare su indicazione del soggetto finanziatore.
Il 16 febbraio 2016 la Corte dei Conti ha registrato il regolamento nella Gazzetta Ufficiale ([http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/02/16/16G00024/sg GU n.38 del 16-2-2016]). Il provvedimento è entrato in vigore il 2 marzo 2016.
==Come fare per ottenerlo==
Per poter richiedere tale finanziamento, gli istituti di credito richiedono solitamente una serie di documenti tra i quali:
*Certificato di nascita;
*Certificato di residenza;
*Certificato di stato di famiglia;
*Fotocopia carta di identità;
*Fotocopia del codice fiscale;
*Copia dell’atto di provenienza dell’abitazione di proprietà;
*Copia dell’eventuale certificato di assicurazione sull’abitazione;
*Copia dell’ultima dichiarazione dei redditi (o cud più recente) o libretto della pensione;
*Copia della ricevuta del bonifico per il pagamento della perizia;
*Assenso alla cancellazione dell’ipoteca da parte della banca creditrice in caso di presenza di un pre-esistente;
*Dichiarazione del richiedente di aver effettuato la sessione informativa sul prodotto e di aver ricevuto tutte le informazioni utili a comprenderne le caratteristiche.<br>
Oltre ai sopraelencati documenti gli istituti di credito possono richiedere ulteriori documenti concernenti lo stato giuridico e manutentivo dell'immobile. Inoltre al proprietario immobiliare che fa domanda del finanziamento viene chiesto il pagamento della perizia (o delle perizie, nel caso di più appartamenti) sull'immobile, la quale verrà effettuata da un perito scelto dagli istituti di credito. La presentazione dei documenti, ivi compresa la perizia, non dà automaticamente la certezza che gli istituti di credito eroghino il prestito: l'erogazione è a giudizio insindacabile degli istituti di credito medesimi. Tendenzialmente non vengono accettate richieste per immobili con stato manutentivo imperfetto (infissi usurati, impianti di riscaldamento e dell'acqua obsoleti etc.) o situati in aree rurali.
== Funzionamento ==
==Come si rimborsa==
Il prestito vitalizio è un finanziamento a lungo termine assistito da [[ipoteca]] di primo grado sull'immobile di residenza. Il finanziamento è ideato in modo tale da non prevedere rimborsi di alcun tipo, nemmeno per gli interessi, fino alla morte del contraente (ovvero, se cointestato a una coppia di ultra sessantenni, con la scomparsa del coniuge più longevo). Spese e interessi vengono capitalizzati e sono dovuti solo a scadenza. Il rimborso, a meno di rimborso volontario anticipato da parte del sottoscrittore, è a carico degli [[eredi]]. Il prestito non prevede quindi il pagamento di alcuna rata per tutta la sua durata, ma capitale e interessi sono capitalizzati fino a scadenza e maturano interessi.
Il prestito Vitalizio deve essere rimborsato in un'unica soluzione dagli eredi e/o aventi causa, normalmente entro i 10-12 mesi successivi alla scomparsa del più longevo dei contraenti.
Gli eredi hanno due possibilità: se vogliono conservare l’abitazione, possono rimborsare con la liquidità a loro disposizione, oppure l’abitazione potrà essere venduta e quanto dovuto a fronte del finanziamento rimborsato con il ricavato della vendita.
Normalmente al momento del rimborso l’importo dovuto a fronte del prestito è inferiore al valore di mercato dell’immobile ipotecato: in questo modo rimane comunque una porzione di eredità a favore degli eredi che sarà tanto maggiore quanto il valore della casa rivalutato per la durata del prestito. Se invece il valore dell’immobile dovesse essere inferiore all’importo dovuto a fronte del prestito, nei contratti di prestito vitalizio che contengono la clausola no negative equity guarantee, l’importo dovuto viene comunque limitato al solo valore dell’immobile.
Qualora non ci fossero eredi, o questi non procedessero al rimborso, il finanziamento viene estinto con la vendita dell’immobile, ma sempre allo scadere dei 12 mesi dalla data di scadenza del finanziamento.
La legge (44/15) prevede una tutela (nota nel mondo anglosassone come "''no negative equity guarantee''") che limita il valore del debito a carico degli eredi al valore di realizzo dell'immobile dato in garanzia: in tal caso è la società finanziaria che si accolla l'eventuale debito eccedente rinunciando a rivalersi nei confronti degli eredi a condizione che il rimborso avvenga a fronte della vendita dell'immobile per tramite di un curatore indipendente ed a [[prezzo di mercato]].
==Tipologie di immobili finanziabili==
Per lo più sono ammesse tutte le tipologie di immobili, ma il prestito viene normalmente rifiutato in presenza di immobili di bassa rivendibilità o in presenza di rischi ambientali. Il Prestito Vitalizio Ipotecario non viene quindi generalmente concesso a fronte di:
- Rustici e immobili non residenziali;
- Immobili in zone ad elevato rischio sismico, a meno di idonea copertura assicurativa;
- Immobili gravati da vincoli artistici, paesistici o idrogeologici o senza concessione edilizia;
- Immobili edificati su zone concesse dai comuni ex legge 167/1962;
- Immobili gravati di ipoteca, fatta salva l’ipotesi di cancellazione dell'ipoteca preesistente.
=== In Italia ===
==Se l’immobile è già ipotecato?==
La legge attuale riconosce come soggetti autorizzati a erogare il finanziamento banche nonché [[intermediari finanziari]], di cui all'articolo 106 del [[Testo Unico Bancario]]: sono cioè autorizzati a erogare il finanziamento sia banche sia finanziarie regolarmente iscritte a termini di legge nei rispettivi registri pubblici.
Qualora sull’immobile del richiedente gravassero delle ipoteche, queste dovranno essere cancellate perché il prestito possa essere erogato. Nel caso di ipoteche volontarie, come ad esempio in caso di un [[mutuo]] pre-esistente non ancora integralmente estinto, vi è la possibilità di cancellazione rimborsando il pre-esistente mutuo con parte del ricavato del Prestito Vitalizio stesso.
==Obblighi contrattuali==
Nel corso della durata del Prestito Vitalizio si devono normalmente osservare alcuni semplici obblighi contrattuali, quali ad esempio l’obbligo di non affittare l’immobile, e nel caso in cui si decida di venderlo rimborsare il finanziamento, oppure quello di mantenere l’immobile in buono stato di conservazione. È inoltre spesso richiesto dall’istituto erogante l’invio di una comunicazione annuale con specifiche informazioni riguardanti l’immobile.
L'importo del prestito è generalmente compreso tra un minimo del 15% e un massimo del 50% del valore dell'immobile dipendentemente dall'età del mutuatario (più alta l'età, maggiore l'importo del finanziamento) e dal valore dell'immobile. Il valore dell'immobile è normalmente determinato con una [[perizia]] realizzata da un perito immobiliare su indicazione del soggetto finanziatore.
==Sottoscrizione del contratto==
Il contratto di finanziamento viene sottoscritto per atto pubblico davanti ad un notaio. Il notaio legge il contratto e chiede al/ai richiedente/i di firmarlo. Dopo che il notaio avrà espletato tutte le formalità giuridiche e fiscali inerenti al contratto, inclusa l’iscrizione dell’ipoteca, viene consegnato l’importo richiesto. Tutti i costi notarili e le imposte relative al contratto vengono solitamente dedotti dall’importo del finanziamento.
Nel contesto Italiano sono previste diverse tipologie di prestiti vitalizi tra le quali il sottoscrittore può scegliere:
==Altri prodotti per la terza età==
Per chi ha più di 65 anni e necessita di un finanziamento, il mercato ad oggi propone diverse possibilità tra le quali:
====La cessione del quinto della pensione====
Si tratta di un contratto di finanziamento a lungo termine ed a tasso fisso che permette di ottenere una somma in prestito da rimborsare con una trattenuta alla fonte sulla pensione, tipicamente pari ad un quinto della pensione
====La vendita della nuda proprietà====
Con la vendita della [[nuda proprietà]] si vende la casa di proprietà mantenendone però l’[[usufrutto]] per tutta la vita. Ciò significa che la casa non è più del proprietario che mantiene però il diritto a disporne per tutta la vita. Il prezzo al quale viene venduta la nuda proprietà di una abitazione dovrebbe essere uguale al suo prezzo di mercato ridotto in base all’età
* Erogazione unica - nessuna rata di rimborso: in questo caso gli interessi non sono pagati e quindi capitalizzano
==Voci correlate==
* Erogazione unica - rate di rimborso degli interessi: in questo caso gli interessi sono pagati periodicamente e quindi non si accumulano e non capitalizzano
- [[:en:Equity_release|Equity release]], l’equivalente inglese
* Erogazione progressiva - nessuna rata: l'importo è erogato progressivamente sotto forma di capitale; in questo caso gli interessi che maturano non vengono pagati e quindi capitalizzano
- [[:en:Reverse_mortgage|Reverse mortgage]], l’equivalente americano
Il prestito vitalizio deve essere rimborsato in un'unica soluzione dagli eredi e/o aventi causa, normalmente entro i 10-12 mesi successivi alla scomparsa del più longevo dei contraenti. Gli eredi hanno due possibilità: se vogliono conservare l'abitazione, possono rimborsare con la liquidità a loro disposizione, oppure l'abitazione potrà essere venduta e quanto dovuto a fronte del finanziamento rimborsato con il ricavato della vendita.
[[Categoria:Servizi finanziari]]
Qualora non ci fossero eredi, o questi non procedessero al rimborso, il finanziamento viene estinto con la vendita dell'immobile, ma sempre allo scadere dei 12 mesi dalla data di scadenza del finanziamento.
[[da:Nedsparingslån]]
[[de:Umgekehrte Hypothek]]
La Legge attuale prevede diversi casi di rimborso integrale, ossia in un'unica soluzione, del prestito vitalizio ipotecario, e cioè:
[[en:Reverse mortgage]]
* Al decesso del proprietario intestatario del finanziamento, salva la possibilità per gli eredi di intervenire per estinguere il debito e acquisire per successione la proprietà dell'immobile.
[[es:Hipoteca inversa]]
* Al trasferimento, in parte o in tutto, della proprietà o di altri diritti reali o di godimento sull'immobile dato in garanzia.
[[he:משכנתה הפוכה]]
* Quando vengono compiuti atti che riducono significativamente il valore dell'immobile, inclusa la costituzione di diritti reali di garanzia a favore di terzi che vanno a gravare sull'immobile stesso.
[[ja:リバースモーゲッジ]]
* Quando vengono compiute omissioni nella cura e nella manutenzione tali da determinare la revoca dell'abitabilità.
* Nel caso in cui siano apportate modifiche all'immobile senza accordo col finanziatore.
* Qualora altri soggetti, dopo la stipula, prendano residenza nell'immobile, ad eccezione dei familiari (limitatamente a figli, convivente o coniuge) del soggetto finanziato, oltre che di personale prestatore di assistenza.
* Nel caso in cui l'immobile subisca procedimenti conservativi o esecutivi per oltre il 20% del proprio valore.
Qualora, a distanza di 12 mesi dal verificarsi di una di queste tre condizioni, il finanziamento non venisse rimborsato, la banca o l'istituto finanziario che elargisce il finanziamento, può vendere l'immobile al valore di mercato, valore che si decurta del 15% per ogni dodici mesi, sino al momento della vendita. La legge 44/15 prevede una tutela per gli eredi, diffusa anche in altri paesi europei (conosciuta come "''non negative equity guarantee''"): nel caso in cui la vendita dell'immobile da parte del creditore non sia sufficiente a estinguere il debito, agli eredi è rimessa la restante parte del debito. Al contrario, nel caso in cui l'importo derivante dalla vendita sia superiore al debito da estinguere, la differenza è riconosciuta agli eredi o aventi causa.
Per lo più sono ammesse tutte le tipologie di immobili residenziali, ma il prestito viene normalmente rifiutato in presenza di immobili di bassa rivendibilità o in presenza di rischi ambientali. Il prestito vitalizio ipotecario non viene quindi generalmente concesso a fronte di:
* Rustici e immobili non residenziali;
* Immobili in zone a elevato rischio sismico, a meno di idonea copertura assicurativa;
* Immobili gravati da vincoli artistici, paesistici o idrogeologici o senza concessione edilizia;
* Immobili edificati su zone concesse dai comuni ex lege n. 167/1962;
* Immobili gravati di ipoteca, fatta salva l'ipotesi di cancellazione dell'ipoteca preesistente.
La nuova normativa ([http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/02/16/16G00024/sg D.Lgs 22 dicembre 2015, n. 226]), prevede che siano le banche a decidere le diverse tipologie di prestito ipotecario vitalizio e i rispettivi tassi di [[interesse finanziario (diritto)|interesse]] da applicare. Sarà infatti possibile concordare con l'istituto di credito, al momento della stipula, le modalità di erogazione e di pagamento degli interessi.
La normativa introduce una nuova modalità di tutela dei mutuatari permettendo l'intestazione del prestito ad entrambi i richiedenti, anche a conviventi, oltre che ai coniugi. Le banche dovranno, inoltre, garantire [[Trasparenza bancaria|trasparenza]] e certezza dell'importo degli interessi maturati e di tutte le spese a carico del mutuatario.
La legge sul prestito vitalizio ipotecario prevede che l'immobile è venduto ''a un valore pari a quello di mercato'' (dopo 12 rate non pagate, superando i precedenti 7 previsti dal TUB, che è una legge del 1993):<br />
{{quote|“qualora il finanziamento non sia integralmente rimborsato entro dodici mesi dal verificarsi degli eventi di cui al citato comma 12, il finanziatore vende l'immobile ad un valore pari a quello di mercato, determinato da un perito indipendente incaricato dal finanziatore, utilizzando le somme ricavate dalla vendita per estinguere il credito vantato in dipendenza del finanziamento stesso.”|Legge 2 aprile 2015, n. 44, che modifica comma 12-quater art. 11-quaterdecies d.l. 203/2005}}
Il Consiglio Nazionale del Notariato, congiuntamente a 14 Associazioni dei Consumatori, ha pubblicato un Vademacum per far conoscere meglio il Prestito Vitalizio (https://www.notariato.it/sites/default/files/Foglio%20informativo%20PVI%202018-def.pdf).
<br />
== Rischi connessi al prodotto ==
Data la natura [[ipoteca]]ria della garanzia sul prestito, al momento della firma del contratto l'immobile non può essere venduto (a meno del preventivo rimborso del prestito), non può essere soggetto a modifiche sostanziali, deve essere mantenuto in buono stato di conservazione (è spesso richiesto da parte dall'istituto erogante l'invio di una comunicazione annuale con specifiche informazioni riguardanti l'immobile) e non ne è possibile la locazione e l'[[affitto]].
Qualora, alla scadenza dei dodici mesi successivi alla scomparsa del contraente, gli eredi si trovassero nell'impossibilità di rimborsare il prestito potrebbero rischiare di perdere la proprietà dell'abitazione dato che potrebbero non essere in grado di risarcire in un'unica soluzione una somma pari alla [[capitalizzazione composta]] sul capitale prestato e sugli interessi maturati: questo perché il prestito vitalizio è uno strumento finanziario che prevede l'[[anatocismo]], ovvero la maturazione di interessi anche sugli interessi già scaduti; in pratica, gli interessi maturati sul prestito producono a loro volta altri interessi, causando una crescita esponenziale del debito.
== Riferimenti Bibliografici ==
"Il Prestito Vitalizio, ''Funzionamento e caratteristiche del "mutuo al contrario" per over 65''" è il titolo del libro scritto nel 2010 da Palolo Buzzonetti e Claudio Pacella ed edito dal Il Sole 24 ORE. ISBN 978-88-6345-110-8
"Il Prestito Vitalizio. Funzionamento e caratteristiche del "mutuo al contrario" per over 60" è la nuova edizione del libro edito da Il Sole24Ore, scritta da Claudio Pacella e Umberto Filotto nel 2016 ISBN 978-88-6345-614-1
== Note ==
<references/>
== Voci correlate ==
* [[Ipoteca]]
* [[Anatocismo]]
* [[Nuda proprietà]]
{{Controllo di autorità}}
{{Portale|Economia}}
[[Categoria:Prestiti]]
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