Controllo (diritto): differenze tra le versioni

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Nel [[diritto]] ilIl '''controllo''', nel [[diritto]], è l'attività volta ad assicurare la conformità alle [[norma giuridica|norme giuridiche]] o all'[[interesse pubblico]] di altra attività, mediante l'esercizio dei corrispondenti [[potere (diritto)|poteri]] da parte di un soggetto (il ''controllante'') diverso da quello che svolge l'attività controllata (il ''controllato'').
 
== Caratteri generali ==
Il controllo rientra tra le ''garanzie'', intendendo con questo termine tutti gli strumenti che assicurano la conformità dell'attività garantita rispetto a dei valori prescelti.
 
Nel controllo sono sempre presenti tre momenti: una verificazione, un giudizio e una misura. La ''verificazione'' è volta ad accertare se l'attività sottoposta a controllo è conforme alle norme giuridiche o alle regole d'altro genere (ad esempio, tecniche) che devono essere osservate. Alla verificazione segue una valutazione in ordine a tale conformità che si esprime in un ''giudizio'' in ordine a tale conformità, interamente o parzialmente positivo o negativo. Al giudizio consegue l'adozione di una ''misura'', positiva o negativa, che può assumere varie configurazioni (annullamento, approvazione, visto, autorizzazione, richiesta di riesame ecc.); la misura può avere natura di [[provvedimento]] o di atto endoprocedimentale (nel caso del [[#Controllo preventivo e successivo|controllo preventivo]] esercitato nell'ambito nel [[procedimento]] per l'adozione del provvedimentodell'atto controllato) o può limitarsi alla comunicazione del giudizio al soggetto controllato, affinchèaffinché possa autocorreggersi (è ciò che avviene nel cosiddetto ''controllo collaborativo'').<ref>Una figuraIn intermediacerti ècasi, il ''controllosoggetto medianteche riesame''effettua deglila atti:verificazione ined talesprime casoil l'esitogiudizio negativoè procastinadiverso l'efficaciada dell'atto,quello condizionandolacompetente ad unaadottare nuovala decisionemisura, dell'organosicché cheil loprimo hacomunica adottatoil (eventualmentesuo dagiudizio assumersial consecondo unache [[maggioranza]]decide piùdi elevata o altri aggravamenti procedurali)</ref>conseguenza.
 
IlControllante controlloe puòcontrollato possono essere esercitato da undue [[organo (diritto)|organoorgani]] nei confronti di un altro organo dello stesso [[ente (diritto)|ente]] (''controllo interorganico'') oppure dadue undiversi [[soggetto di diritto|soggettosoggetti giuridici]] nei(''controllo intersoggettivo'').<ref>Dal confrontipunto di unvista altrodell'ente soggettocontrollato, quello interorganico è un (''controllo interno'', quello intersoggettivo un ''controllo esterno''</ref> Il controllo può essere rivolto agli [[atto giuridico|atti]], agli [[organo (diritto)|organi]] o alla [[gestione]]. Può essere previsto come necessario e da effettuarsi con una certa regolarità (''controllo ordinario'') o eventuale e da effettuarsi [[discrezionalità|discrezionalmente]] quando se ne ravvisi l'opportunità (''controllo straordinario''). Può essere sugli [[atto giuridico|atti]] oppure sugli [[organo (diritto)|organi]].
 
== Controllo sugli atti ==
Il ''controllo sugli atti'' ha ad oggetto singoli atti giudicigiuridici, di [[diritto pubblico]] o [[diritto privato|privato]]. Può essere ''obbligatorio'' o ''a richiesta'', secondo che chi emana l'atto [[dovere|debba]] sottoporlo al controllo o gli sia lasciata la [[facoltà (diritto)|facoltà]] di farlo.
 
=== Controllo di legittimità e merito ===
In relazione al parametro di valutazione, il controllo sugli atti si distingue in:
* ''controllo di legittimità'' (detto anche ''vigilanza''), se verte sulla conformità dell'atto alle norme giuridiche;
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Nell'ambito del controllo di merito, si possono ulteriormente distinguere:
*il ''controllo di tecnicità'', basato su regole regole tecnico-scientifiche;
*il ''controllo di merito'' in senso stretto, basato su criteri di opportunità e convenienza.
 
=== Controllo preventivo e successivo ===
In relazione al momento in cui interviene, il controllo sugli atti si distingue in:
* ''controllo preventivo'', se è volto ad impedire che l'atto non conforme alla norma giuridica o all'interesse pubblico sia emanato (''controllo antecedente'') o produca i suoi [[effetto giuridico|effetti]] (''controllo susseguente''). Nel primo caso è richiesta <nowiki>l'</nowiki>''[[autorizzazione (diritto)|autorizzazione]]'' del soggetto che esercita il controllo,controllante prima dell'emanazione dell'atto, nel secondo caso il ''visto'' (se il controllo è di legittimita) o <nowiki>l'</nowiki>''approvazione'' (se il controllo si estende al merito) dellodel stesso soggetto,controllante prima che l'atto produca i suoi effetti;
* ''controllo successivo'', se è volto a rimuovere dal mondo giuridico l'atto (''annullamento'') o i suoi effetti (''revoca''), in conseguenza della non conformità alla norma giuridica o all'interesse pubblico (''controllo repressivo''), oppure ad emanare un atto dovuto in sostituzione del soggetto che era tenuto a farlo e lo ha omesso (''controllo sostitutivo'').
 
Oggetto del controllo preventivo antecedente è un atto non ancora perfezionato, sicchèsicché l'autorizzazione è condizione per la sua [[validità (diritto)|validità]], mentre il controllo susseguente ha ad oggetto un atto già perfetto ma non ancora efficace, sicchèsicché visto e autorizzazioneapprovazione sono condizioni per sua [[efficacia (diritto)|efficacia]]. Il controllo repressivo ha ad oggetto un atto già perfetto ed efficace, mentre oggetto del controllo sostitutivo non è un atto positivo ma l'omissione di un atto dovuto.
 
Una forma particolare di controllo preventivo susseguente sugli atti è il ''controllo mediante riesame'', il cui esito negativo non impedisce l'efficacia dell'atto, ma la procastrina condizionandola ad una nuova decisione del controllato (eventualmente da assumere con una [[maggioranza]] più elevata o altri aggravamenti procedurali).
==Controllo sugli organi==
 
== Controllo sugli organi ==
Il ''controllo sugli organi'' (o ''sui soggetti'') è volto ad assicurare la funzionalità di [[organo monocratico|organi monocratici]] o [[organo collegiale|collegiali]], di [[ente pubblico|enti pubblici]] o privati, mediante verifiche, intimazioni fino alla rimozione del titolare o lo scioglimento del collegio. A differenza del controllo sugli atti, non ha ad oggetto singoli atti giuridici ma la complessiva attività dell'organo controllato.
 
Rientra nel controllo sugli organi anche il ''controllo sostitutivo'' quando la sostituzione non è parziale, limitata al compimento di singoli atti omessi (conche comporta l'esclusione della ''legitimatio ad agendum'' dell'organo controllato), ma totale, con esclusione della ''legitimatio ad officumofficium'' dei titolari degli organi ordinari che vengono sostituiti da ''organi straordinari''.
 
== Controllo di gestione ==
==Note==
{{Vedi anche|Controllo di gestione}}
È rivolto alla complessiva attività degli organi anche il ''[[controllo di gestione]]'', mutuato dall'[[economia aziendale]]: introdotto in un primo tempo nelle [[imprese]], si sta ora estendendo anche alle [[amministrazione pubblica|pubbliche amministrazioni]], dove, secondo la filosofia del ''[[funzionario#Funzionari pubblici e manager|new public management]]'', sta sostituendo i controlli tradizionali. È un controllo collaborativo volto a guidare la [[gestione]] dell'ente verso il conseguimento dei suoi obiettivi, rilevando, attraverso la misurazione di appositi indicatori, lo scostamento tra obiettivi pianificati e risultati conseguiti e informando di tali scostamenti gli organi responsabili, affinché possano decidere e attuare le opportune azioni correttive.<ref>Talvolta si distingue il ''controllo di gestione'' dal ''controllo sulla gestione'', essendo il primo un controllo interno, il secondo svolto da un soggetto esterno all'ente</ref>
 
== Note ==
<references/>
 
==Voci correlateBibliografia ==
* AA.VV. ''Diritto Amministrativo''. Monduzzi Editore, Bologna, 2005
 
== Voci correlate ==
*[[Procedimento]]
*[[Provvedimento]]
*[[Controllo di legittimità costituzionale]]
*[[Corte dei conti]]
 
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