Controllo (diritto): differenze tra le versioni

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Nel [[diritto]] ilIl '''controllo''', nel [[diritto]], è l'attività volta ad assicurare la conformità alle [[norma giuridica|norme giuridiche]] o all'[[interesse pubblico]] di altra attività, mediante l'esercizio dei corrispondenti [[potere (diritto)|poteri]] da parte di un soggetto (il ''controllante'') diverso da quello che svolge l'attività controllata (il ''controllato'').
 
== Caratteri generali ==
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Nell'ambito del controllo di merito, si possono ulteriormente distinguere:
*il ''controllo di tecnicità'', basato su regole regole tecnico-scientifiche;
*il ''controllo di merito'' in senso stretto, basato su criteri di opportunità e convenienza.
 
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Oggetto del controllo preventivo antecedente è un atto non ancora perfezionato, sicché l'autorizzazione è condizione per la sua [[validità (diritto)|validità]], mentre il controllo susseguente ha ad oggetto un atto già perfetto ma non ancora efficace, sicché visto e approvazione sono condizioni per sua [[efficacia (diritto)|efficacia]]. Il controllo repressivo ha ad oggetto un atto già perfetto ed efficace, mentre oggetto del controllo sostitutivo non è un atto positivo ma l'omissione di un atto dovuto.
 
Una forma particolare di controllo preventivo susseguente sugli atti è il ''controllo mediante riesame'', il cui esito negativo non impedisce l'efficacia dell'atto, ma la procastinaprocastrina condizionandola ad una nuova decisione del controllato (eventualmente da assumere con una [[maggioranza]] più elevata o altri aggravamenti procedurali).
 
== Controllo sugli organi ==
Il ''controllo sugli organi'' (o ''sui soggetti'') è volto ad assicurare la funzionalità di [[organo monocratico|organi monocratici]] o [[organo collegiale|collegiali]], di [[ente pubblico|enti pubblici]] o privati, mediante verifiche, intimazioni fino alla rimozione del titolare o lo scioglimento del collegio. A differenza del controllo sugli atti, non ha ad oggetto singoli atti giuridici ma la complessiva attività dell'organo controllato.
 
Rientra nel controllo sugli organi anche il ''controllo sostitutivo'' quando la sostituzione non è parziale, limitata al compimento di singoli atti omessi (che comporta l'esclusione della ''legitimatio ad agendum'' dell'organo controllato), ma totale, con esclusione della ''legitimatio ad officumofficium'' dei titolari degli organi ordinari che vengono sostituiti da ''organi straordinari''.
 
== Controllo di gestione ==
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*[[Corte dei conti]]
 
{{Controllo di autorità}}
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