Opera postuma: differenze tra le versioni

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{{L|diritto|agosto 2014}}
Per '''opera postuma''' si intende l'opera pubblicata per la prima volta dopo la morte dell'autore.
{{W|diritto|luglio 2019}}
Per Un''''opera postuma''' siè intende lun'opera pubblicata o comunicata al pubblico per la prima volta dopo la morte dell'autore.
Caso particolare è l'opera pubblicata dopo l'estinzione dei diritti patrimoniali dell'autore, passati quindi i settanta anni previsti dalla legge italiana ([http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm#25 Art. 25 Legge n.633/41]) dalla morte di quest'ultimo.
 
La legislazione sul [[diritto d'autore]] si basa in genere in quasi tutti i paesi del mondo, sulla data di morte dell'autore,.[https://www.dirittodautore.it/la-guida-al-diritto-dautore/i-diritti-di-utilizzazione-economica/schema-riassuntivo-della-durata-del-diritto-dautore/ ancheSchema perriassuntivo assicuraredella all'autore e ai suoi eredi i mezzi di sostentamento.durata] Le regole ordinarie penalizzerebbero, pertanto le '''opere postume'''. Il legislatore ha inteso proteggere l'interesse economico dell'industria culturale per gli investimenti fatti per il recupero delle opere non edite durante la vita dell'autore. Si è stabilita pertanto una protezione basata sulla data della prima edizione.
 
La legge tutela il diritto esclusivo di utilizzazione economica di tali opere. Nel caso in cui i diritti d'autore sull'opera siano ancora validi, saranno eredi o legatari a detenere il diritto di pubblicare opere inedite dell'autore, sempre nel rispetto delle clausole che quest'ultimo ha espresso, secondo quanto detto '''''nell'Art. 24 comma 1 e 2 della Legge del 22 aprile 1941 n. 633'''''.
Una forma particolare la si ha quando la pubblicazione dell'opera avviene dopo la scadenza dell'ordinario diritto d'autore.
 
;[http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm#24 Art 24]
Ferma restando la tutela dei ''diritti morali'', la scelta del legislatore italiano era nel senso di subordinare la tutela alle sole opere edite nel periodo di 20 anni, dalla morte dell'autore ma le autorità europee non hanno condiviso questa limitazione. Ne è ora uscito il testo dell'art 86 ter del nuovo testo della legge sul diritto d'autore che accorda per 25 anni la protezione dell'industria culturale che pubblichi una opera postuma inedita <ref> [http://www.dirittodautore.it/page.asp?mode=Page&idpagina=216 Diritto d'autore]</ref> <ref> Jarach-Pojaghi ''Manuale del diritto d'autore'' Mursia p.96</ref> con un regime che, almeno in parte, si accosta a quello delle [[Edizioni critiche e scientifiche (diritto d'autore)|edizioni critiche]]
 
==Note==
''[1]. Il diritto di pubblicare le opere inedite spetta agli eredi dell'autore o ai legatari delle opere stesse, salvo che l'autore abbia espressamente vietata la pubblicazione o l'abbia affidata ad altri.''
<references/>
 
''[2]. Qualora l'autore abbia fissato un termine per la pubblicazione, le opere inedite non possono essere pubblicate prima della sua scadenza.''<ref name=":0">{{Cita libro|titolo=Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, LEGGE 22 aprile 1941, n. 633}}</ref>
 
Qualora vi siano dissensi fra le persone indicate nel primo comma la decisione spetterà all'attività giudiziaria, in accordo con il pubblico ministero.
 
Nel caso in cui i diritti patrimoniali dell'autore vengano meno e che l'opera inedita in questione sia quindi ritenuta di dominio pubblico, tali diritti di utilizzazione economica e pubblicazione vengono garantiti ad una qualsiasi impresa culturale interessata alla pubblicazione o alla comunicazione al pubblico di tale opera, nel rispetto delle clausole scritte '''''nell'Art.85-ter della Legge del 22 aprile 1941 n. 633'''''.
 
;''[http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm#85-ter Art.85-ter]''
''“[1]. Senza pregiudizio dei [[Diritto d'autore italiano#Diritto morale|diritti morali]] dell'autore, a chi, dopo la scadenza dei termini di protezione del diritto d'autore, lecitamente pubblica o comunica al pubblico per la prima volta un'opera non pubblicata anteriormente spettano i diritti di utilizzazione economica riconosciuti dalle disposizioni contenute nella Sezione I del Capo III, del Titolo I della presente legge, in quanto applicabili.''
 
''[2]. La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica di cui al comma 1 è di venticinque anni a partire dalla prima lecita pubblicazione o comunicazione al pubblico”''.'<ref name=":0" />
 
L''''''Art.85-ter''''' è stato introdotto dal ''[https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1997-06-13&atto.codiceRedazionale=097G0198&queryString=%3FmeseProvvedimento%3D%26testoNot%3D%26formType%3Dricerca_avanzata_aggiornamenti%26numeroArticolo%3D%26tipoRicercaTes D. Lgs 154/1997]'', di diretta attuazione della ''[http://www.jus.unitn.it/users/caso/dpc04-05/topics/Duration/Materiali/DIR_93-98-CE.html Direttiva Comunitaria 93/98/CE] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20190702101535/http://www.jus.unitn.it/users/caso/dpc04-05/topics/Duration/Materiali/DIR_93-98-CE.html |date=2 luglio 2019 }}'' sull'armonizzazione della durata di protezione dei diritti d'autore e connessi. In suddetto articolo inoltre la durata di validità dei diritti esclusivi di utilizzo economico dell'opera è stata estesa dai 20 anni previsti dalla legislatura italiana ai 25 previsti dalla Comunità Europea.
 
Invece, per le opere pubblicate per la prima volta dopo la morte dell'autore, che non ricadono nella previsione dell'articolo 85-ter, la durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica è di settant'anni a partire dalla morte dell'autore.<ref>{{Cita libro|titolo=Attuazione della direttiva 93/98/CEE concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi, DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 1997, n. 154}}</ref>
 
Clausole fondamentali per procedere alla pubblicazione di un'opera postuma sono il rispetto dei diritti morali dell'autore ed il consenso di eredi o legatari alla pubblicazione della stessa. Questi ultimi, pur non avendo alcun diritto economico sull'opera, secondo l’'''''[http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm#23 Art.23] della Legge n.633''''', hanno senza limiti di tempo la possibilità di far valere i diritti morali dell'autore.
 
== Note ==
<references />
 
== Voci correlate ==
* [[Diritto d'autore]]
* [[Diritto d'autore italiano]]
* [[Diritti morali]]
 
== Collegamenti esterni ==
*https://web.archive.org/web/20090519014454/http://www.dirittodautore.it/page.asp?mode=Page
*http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm
*[https://www.dirittodautore.it/la-guida-al-diritto-dautore/i-diritti-connessi/opere-pubblicate-per-la-prima-volta-successivamente-alla-estinzione-dei-diritti/?cn-reloaded=1 Opere pubblicate per la prima volta successivamente alla estinzione dei diritti (art. 85-ter)], su dirittodautore.it.
 
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{{Portale|diritto}}
 
[[Categoria:Diritto d'autore]]