Associazione sovversiva: differenze tra le versioni

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Un''''associazione sovversiva''' è un gruppo'organizzazione che si prefigge di sovvertire, anche con l'uso della violenza, l'ordine politico e sociale di uno Stato. Il reato derivante può anche escludere in sé l'attentato, rientrante nella fattispecie dell'[[omicidioStato]],. il delitto comune o il [[terrorismo]], ma configurarsi solo nell'[[associazione per delinquere]] per commettere [[cospirazione]] o sovversione.
 
Negli ordinamenti liberal-democratici l'associazione è ritenuta sovversiva solo se è finalizzata alla sovversione con mezzi violenti, altrimenti è lecita e tutelata dalla Costituzione. Il reato derivante può anche escludere in sé l'attentato, rientrante nella fattispecie dell'[[omicidio]], il delitto comune o il [[terrorismo]], ma configurarsi solo nell'[[associazione per delinquere]] per commettere [[cospirazione]] o sovversione.
==Ordinamento italiano==
Le cosiddette '''associazione sovversiva''' e le '''associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico''', secondo l'[[ordinamento giuridico]] [[italia]]no, sono quelle associazioni definite dagli articoli 270 e 270 bis del [[Codice penale italiano|codice penale]], come modificati e/o sostituiti dall'articolo 1 della [[legge]] 15 dicembre [[2001]], n.438<ref>Conversione in legge, con modificazioni, del [[decreto-legge]] 18 ottobre [[2001]], n. 374, recante disposizioni urgenti per contrastare il [[terrorismo]] internazionale.</ref>, e sono propriamente quelle «''che si propongono il compimento di atti di [[violenza]] con finalità di [[terrorismo]] o di eversione dell'ordine democratico''» (art. 270-bis). L'associazione sovversiva semplice (art. 270) si configura nella seguente formulazione: {{quote|Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre, ovvero a sopprimere violentemente una classe sociale o, comunque, a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.<ref>[http://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-i/capo-i/art270.html Dispositivo dell'art. 270 Codice Penale]</ref>}}
 
=== CenniNormative storicinazionali ===
=== Italia ===
Una precedente misura risale agliNegli [[anni 1960|anni sessanta1970]], convenne l'introduzioneintrodotto delil reato di ''associazione eversiva'' che forniva alla magistratura gli strumenti per perseguire gli ideologi del terrorismo. Ulteriori modifiche furono aggiunte con la legge Cossiga del 19801979, accanto alle modifiche attuate per i reati di terrorismo (attuate sugli articoli che erano stati introdotti in origine dal [[fascismo]] per il reato di attentato alla persona di [[Benito Mussolini]], come l'articolo 280). Prima del 20061979 la finalità di terrorismo non era contemplata nell'articolo 270 (così come non lo era nell'articolo 280) e l'articolo 270-bis non esisteva.
 
Sono definite dagli articoli 270 bis del [[Codice penale italiano|codice penale]], come modificato e/o sostituito dall'articolo 1 della [[legge]] 15 dicembre [[2001]], n.438<ref>Conversione in legge, con modificazioni, del [[decreto-legge]] 18 ottobre [[2001]], n. 374, recante disposizioni urgenti per contrastare il [[terrorismo]] internazionale.</ref>, sono propriamente quelle «''che si propongono il compimento di atti di [[violenza]] con finalità di [[terrorismo]] o di eversione dell'ordine democratico''» (art. 270-bis).
Dal gennaio [[2003]] i condannati il reato di cui al 270-bis sono esclusi dalla possibilità di misure alternative alla [[detenzione]], previste dalla [[legge Simeone]] per molti reati.
 
Dal gennaio [[2003]] i condannati il reato di cui al 270-bis sono esclusi dalla possibilità di misure alternative alla [[detenzione]], previste dalla [[legge Simeone]]27 maggio 1998, n. 165 per molti reati.
In seguito agli [[attentati dell'11 settembre 2001]] negli [[Stati Uniti d'America]] il legislatore ha previsto inoltre la «''[[confisca (diritto penale)|confisca]] delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il [[prezzo]], il prodotto, il [[profitto]] o che ne costituiscono l'impiego''».
 
La legge n.85/2006 ha modificato l'art. 270 c.p., limitando il reato alle sole associazioni sovversive idonee a sovvertire gli ordinamenti dello Stato. Ciò ha causato situazioni paradossali in giurisprudenza: mentre i magistrati del pubblico ministero avviano inchieste e processi per associazione sovversiva con una certa disinvoltura, le condanne penali da parte dei magistrati giudicanti sono ora estremamente rare. Ciò induce i movimenti e gruppi antisistema a considerare i processi per associazione sovversiva come un costo per cui raccogliere fondi e collette, al fine di pagare le spese legali.
=== Caratteristiche ===
 
La loro costituzione è naturalmente un [[Associazione per delinquere|reato associativo]], alla configurabilità del quale è perciò sufficiente una [[Condotta (diritto)|condotta]] - fra quelle idonee a concretizzare ragionevolmente un reale pericolo - di mera "progettazione" di un futuro [[concorso di persone|concorso]] in uno o più reati<ref>Massime:
Il reato si configura nella seguente formulazione: {{quote|Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.<ref>[http://www.altalex.com/documents/news/2014/07/14/dei-delitti-contro-la-personalita-dello-stato]</ref>}}
 
La loro costituzione è naturalmente un [[Associazione per delinquere|reato associativo]], alla configurabilità del quale è perciò sufficiente una [[Condotta (diritto)|condotta]] - fra quelle idonee a concretizzare ragionevolmente un reale pericolo - di meraidonea "progettazione" di un futuro [[concorso di persone|concorso]] in uno o più reati violenti<ref>Massime:
 
#«la semplice idea eversiva non accompagnata da propositi concreti ed attuali di violenza non realizza il reato, ricevendo tutela proprio dall'assetto costituzionale dello Stato che essa, contraddittoriamente, mira a travolgere» (cfr. ex plurimis, Cass. I n. 3486 del 20.6.2000, ud. 11.5.00, pres. Macrì, imp.PGc/Paiano ed altri; conf. Cass. I, n. 8952 del 10.8.1987, ud. 7.4.1987, Imp. Angelini).
 
#«Deve trattarsi dunque di indizi gravi e precisi dai quali sia lecito dedurre, senza alcun automatismo probatorio, la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo» (cfr. cass. SS.UU. n. 33748 del 12.7.2005, dep. 20.9.2005, Pres. Marvulli, imp. Mannino)</ref>, soprattutto dopo la modifica dell'art. 270 c.p. avvenuta nel 2006.
 
La [[norma giuridica|norma]] infatti punisce sia chi «''promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia''» queste associazioni, con la [[reclusione]] da sette a quindici anni, che chi più semplicemente vi partecipa, con la reclusione da cinque a dieci anni.
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Le finalità previste per la configurabilità del reato sono quelle di [[terrorismo]], «''anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale''».
 
Una condotta diventa reato perseguibile penalmente se c'è una parte lesa, persona fisica o giuridica. La semplice dichiarazione di opinioni, per quanto antidemocratiche o che incentivino la violenza non è in sé reato, finché questo non si traduce in concrete azioni illecite. Sono tuttavia applicabili i reati di [[Istigazione a delinquere]] e [[Apologia di reato]] (art. 414 c.p.) nei casi in cui vi è concreto pericolo che vi consegua la commissione di reati. Il diritto penale infatti vieta azioni preventive tese a evitare avvenimenti che derivino da una propaganda ideologica che spinga all'illegalità, introducendo dei reati di associazione eversiva si introduce il reato di associazione politica a scopo di sovversione violenta e in senso lato di opinione, si accetta una limitazione della libertà di parola e di stampa, con lo scopo di ridurre altri illeciti ben più gravi.
 
Nel caso di eversione, oltre all'[[s:Codice_Penale/Libro_II/Titolo_I#Art. 270 Associazioni sovversive|art. 270]], concepito senza successive modifiche nel [[1930]] durante la dittatura [[fascismo|fascista]] e solo parzialmente modificato solo nel [[2006]] (in particolare richiedendosi, per la sussistenza del reato, l'idoneità dell'associazione alla sovversione violenta)<ref>{{Cita web|url=http://www.diritto-penale.it/associazioni-sovversive.htm|titolo=Associazioni sovversive|sito=www.diritto-penale.it|accesso=13 gennaio 2017}}</ref>, alla fine degli anni '70 fu aggiunto l'articolo 270 bis del codice penale, poi modificato e sostituito dall'articolo 1 della legge 15 dicembre [[2001]] n.438 Art. 270-bis.
 
Dal 2001 sono state aumentate le pene, mentre dal gennaio [[2003]] i condannati per tali reati sono stati esclusi dalla possibilità di misure alternative alla detenzione, previste dalla legge Simeone per quasi tutti i reati. Più in generale sono stati ampliati i compiti e le possibilità di azione delle forze di [[polizia]] di prevenzione quantunque, sotto questo profilo, già con l'emergenza degli [[anni di piombo]] iniziata a livello normativo sul finire degli anni '70, questi fossero già abbondantemente dilatati rispetto alla tradizione delle più moderne democrazie.
 
=== La giurisprudenza ===
La [[Corte suprema di cassazione]] a più riprese è intervenuta per interpretare l'applicazione dell'articolo 270, mutuato da una legge concepita ben prima della nascita della Repubblica Italiana e della sua Carta Costituzionale, e per limitare i casi di applicazione dei reati associativi e di pericolo presunto.
 
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La giurisprudenza della Suprema Corte, sia pure facendo riferimento al diverso fenomeno delle associazioni mafiose, ha più volte chiarito che:
 
{{q|si definisce ''intraneus a un contesto associativo'' colui che risultando inserito stabilmente ed organicamente nella struttura organizzativa della associazione iin contestazione, non solo “è” ma “fa parte” della stessa: locuzione da intendersi in senso dinamico e funzionalistico, con riferimento all’effettivo ruolo in cui si è immessi ed ai compiti che si è vincolati a svolgere perché l’associazione raggiunga i suoi scopi. Di talché sul piano della dimensione probatoria della partecipazione rilevano tutti gli indicatori fattuali dai quali si ricavi la stabile compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio.
Deve trattarsi dunque di indizi gravi e precisi dai quali sia lecito dedurre, senza alcun automatismo probatorio, la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo<ref>cfr. cass. SS.UU. n. 33748 del 12.7.2005, dep. 20.9.2005, Pres. Marvulli, imp. Mannino</ref>}}
 
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In una nuova sentenza del settembre [[2006]] la Suprema Corte di Cassazione assolveva tre magrebini accusati per art.270bis e condannati in primo e secondo grado a lunghe pene detentive e detenuti in regime speciale.
 
Per la Suprema Corte alle discussioni e ai contatti tra gli imputati, documentate da intercettazioni ambientali, attorno ai temi del terrorismo fondamentalista, e nella proclamata disponibilità addirittura a compiere in prima persona attentati per la jihad, non corrispondevano progetti attuali e concreti di violenza, programmi operativi, ma piuttosto una per quanto brutale e censurabile condotta ideologica che in sé, per la suprema Corte, non costituisce reato trovando tutela proprio nell'ordinamento costituzionale e democratico che l'idea eversiva mirerebbe a travolgere. Queste argomentazioni sono di norma completamentespesso ignorate sia a livello inquirente che giudicante, in favore di altri schemi interpretativi più consoni alle politiche dell'emergenza scaturite dagli [[anni di piombo]] e dalla guerra al [[terrorismo]] inaugurata dagli USA dopo il 2001. Sullo stesso piano esse sono sostanzialmente ignorate da ogni ambito di informazione in Italia. Per questi reati in Italia sono stati perseguiti ed incarcerati, in particolare dopo il 2001, decine di cittadini stranieri e, solo tra il 2003 e il 2006, svariate decine di cittadini italiani. Le predette argomentazioni sono invece seguite a livello giudicante, soprattutto sotto il profilo dell'idoneità, in seguito alla riforma del 2006. Anche le comuni associazioni per delinquere sono perseguite a prescindere dall'effettiva realizzazione del progetto criminoso (art. 416 c.p.) ma, poiché le associazioni sovversive sono gruppi politici, comportano delicate questioni di libertà politiche fondamentali. Non di rado, i magistrati del pubblico ministero iniziano procedimenti penali per associazione sovversiva, in base alle mere intenzioni rivoluzionarie di gruppuscoli molto esigui, male attrezzati e privi di reale pericolosità per lo stato.
 
== Stati Uniti==
Non esiste una specifica normativa per il reato di associazione sovversiva semplice, ma vengono usati dalla giurisprudenza i reati di associazione per commettere cospirazione ai danni dello Stato e l'associazione per delinquere della [[legge RICO]].
 
=== Stati Uniti d'America ===
== Influenze nella cultura di massa==
Negli Stati Uniti non esiste una normativa identica a quella italiana ma ci sono disposizioni per il reato di associazione sovversiva e per altre attività sovversive<ref>{{Cita web|url=https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/2385|titolo=18 U.S. Code § 2385 - Advocating overthrow of Government|sito=LII / Legal Information Institute|accesso=13 gennaio 2017}}</ref>. Non vi sono però norme relative alla sovversione degli ordinamenti economici o sociali. Vengono usati dalla giurisprudenza i reati di associazione per commettere cospirazione ai danni dello Stato e l'associazione per delinquere della [[legge RICO]].
Dalla disposizione italiana prende nome l'omonimo gruppo musicale, i [[270bis]], afferente al panorama della musica dell'estrema destra neofascista italiana.
 
== Note ==
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== Voci correlate ==
* [[Attentato]]
* [[Colpo di Stato]]
* [[Democrazia]]
* [[Strategia della tensione]]
* [[Terrorismo]]
* [[Rivoluzione]]
 
==Collegamenti esterni==
* [{{cita web|http://www.forumcostituzionale.it/sitewordpress/images/stories/pdf/nuovi%20pdf/Paper/0049_tondini-pierini.pdf | Tavole di legislazione e giurisprudenza comparata sul fenomeno del terrorismo internazionale] di|data=luglio 2007 |autore= Matteo Tondini e Jean Paul Pierini, in|opera= Forum di Quaderni Costituzionali, luglio 2007.}}
 
{{Portale|diritto|italia}}
 
[[Categoria:Delitti contro la personalità dello Stato]]