Codice (diritto): differenze tra le versioni
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== Storia ==
In [[età antica]], si afferma l'idea di codice come libro di leggi, raccolte dall'autorità in un insieme unitario, promulgato con un unico atto in un momento storico, reso coerente anche attraverso la manipolazione del materiale legislativo preesistente e naturalmente incluso, e per ciò stesso con carattere innovativo rispetto agli atti preesistenti in esso raccolti.
Secondo lo storico ebreo ellenistico [[Eupolemo (storico)|Eupolemo]], [[Mosè]] inventò l'[[alfabeto]] e redasse il primo codice di leggi scritte, le [[Tavole della Legge]] (''[[Praeparatio evangelica]]'' 9.26.1). I primi cinque libri della [[Bibbia]], il ''[[Pentateuco]]'', contengono le norme giuridiche ed etico-religiose per il popolo ebraico. Alla base della [[Legge ebraica]] c'è poi il ''[[Talmud]]''.
Nel [[diritto romano]] il termine ''Codex'', infatti, era originariamente il nome delle tavolette cerate su cui prendere appunti, connesse in modo da formare una sorta di primitivo bloc-notes. Il latino ''codex'' aveva proprio il significato generico di ''libro compatto cucito sul dorso, che si legge voltando le pagine''. La particolare forma fece sì che il termine si applicasse poi al vero e proprio libro rilegato, quando esso cominciò a contendere il campo al rotolo di [[papiro]] (''volumen''). Tuttora, nella [[filologia]] classica, il termine "''codice''" designa appunto un [[manoscritto]] confezionato in questa forma. A partire dal [[XVII secolo]] si nota l'impiego di ''codice'' per designare non tanto il libro in cui il diritto è riordinato, quanto lo stesso diritto nelle sue connotazioni di unitario e ordinato.{{senza fonte}}
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== Caratteristiche ==
{{Vedi anche|Codificazione}}
Alla base della genesi di un codice c'è l'idea di accorpare e sistematizzare la materia giuridica, al fine di semplificare il compito degli interpreti e degli operatori del diritto, nonché di minimizzare il potere influenzante dell'eventuale soggettività interpretativa degli stessi: intento fruttifero contestato dal Savigny.<ref>{{Cita libro|nome=A. F. J.|cognome=Thibaut|titolo=La polemica sulla codificazione|url=https://books.google.com/books?id=d-ZjmQEACAAJ&newbks=0&hl=it|accesso=2023-12-11|data=1992|editore=Edizioni Scientifiche Italiane|lingua=it}}</ref>
Solitamente, i codici sono pertanto denominati in base alla materia su cui dispongono e hanno l'effetto, con la loro approvazione, di portare all'abrogazione (quantomeno implicita) di tutte le previgenti disposizioni di legge sulla medesima materia.
Una classificazione a grandi linee dei vari tipi di codice riscontrabili nell'esperienza moderna potrebbe prendere le mosse dalla fondamentale distinzione tra diritto sostanziale e [[diritto processuale]]. Gli articoli di un codice generalmente recano [[Clausola generale|clausole generali]] con maggiore frequenza delle leggi speciali (che sono spesso molto lunghe e recano norme casistiche o dettagliate).
== Nel mondo ==
=== Italia ===
{{Vedi anche|Codici vigenti in Italia|Testo unico}}
Nel [[1979]] [[Adriano Cavanna]], noto storico e giurista italiano, afferma: ''"[...] in obbedienza al dogma della completezza, i codici si pongono come testo organico disciplinante in totale via esclusiva un certo ramo del diritto, rompendo assolutamente ogni rapporto col sistema di fonti del diritto comune"''.<ref>A. Cavanna, ''Storia del diritto moderno in Europa, I'', Giuffrè, Milano, 1979, pp. 257-258</ref> A partire dagli [[anni 2000]] sono stati emanati una serie di codici, allo scopo di coordinare e riordinare diverse materie, soprattutto a causa della grande quantità di leggi speciali che ha riguardato molte materie in precedenza regolate esclusivamente dai codici.
▲Tuttavia, una volta approvato in forme opportune, il [[testo unico]] ha lo stesso effetto abrogativo dei codici, e pertanto le future modifiche alla disciplina andranno ad incidere direttamente sul testo unico e non sulle leggi in esso catalogate. Nella prima categoria (diritto sostanziale), nell'[[ordinamento giuridico]] italiano, rammenteremo almeno il [[Codice civile italiano|codice civile]] ed il [[Codice penale italiano|codice penale]], mentre per la seconda (diritto processuale) andranno considerati il [[codice di procedura civile italiano|codice di procedura civile]] ed il [[codice di procedura penale italiano|codice di procedura penale]].
Tuttavia, una volta approvato in forme opportune, il [[testo unico]] ha lo stesso effetto abrogativo dei codici, e pertanto le future modifiche alla disciplina andranno ad incidere direttamente sul testo unico e non sulle leggi in esso catalogate.
== Note ==
<references/>
== Voci correlate ==
* [[Articolo (diritto)]]
* [[Testo unico]]
* [[Codificazione]]
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{{interprogetto|etichetta=codice|wikt=codice}}
{{Interprogetto|s=:Categoria:Codici|s_oggetto=opere originali di diritto|s_preposizione=sotto forma di|s_etichetta=codici}}
== Collegamenti esterni ==
* {{Collegamenti esterni}}
{{Controllo di autorità}}
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[[Categoria:Teoria del diritto]]
[[Categoria:
[[Categoria:Codici (diritto)|
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