Rappresentanza: differenze tra le versioni
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{{Nota disambigua|il concetto relativo alla Stato di democrazia classica|Rappresentanza politica}}
{{L|diritto|giugno 2010}}
{{F|teoria del diritto|arg2=diritto civile|settembre 2017}}La '''rappresentanza''', in [[diritto]], è
== Caratteristiche e gli atti personalissimi ==
Generalmente, qualsiasi atto giuridico può essere compiuto a mezzo di un rappresentante, ad eccezione
Si differenzia inoltre dalla ''procura'' che è un documento, con il quale si conferisce un potere specifico di rappresentanza, e dal [[mandato]].
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La rappresentanza non va confusa con l'attività di semplice ''messo'' (detto anche portavoce o, in latino, ''[[nuncius]]''), che è il soggetto incaricato di enunciare la volontà altrui a terzi. Infatti, mentre il rappresentante agisce in base ad una volontà propria (sia pure nell'interesse altrui), il messo si limita a riferire ad altri la dichiarazione di volontà del rappresentato (come lo farebbe il latore di una lettera).<ref>Per approfondire si veda Andrea Torrente e Piero Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, Giuffrè editore, 1995, pag. 209.</ref>
== Tipi di rappresentanza ==▼
== Dibattito sulla natura dell'istituto ==▼
* Nella rappresentanza
La fattispecie della rappresentanza è molto vasta e ricca di risvolti teorici piuttosto complessi.▼
* Nella rappresentanza
* Nella rappresentanza
== Fonti della rappresentanza ==▼
Secondo alcuni autori, la rappresentanza indiretta non sarebbe vera e propria rappresentanza, ma una semplice ''[[interposizione di persona|interposizione reale di persona]]'' (detta anche ''interposizione gestoria'').▼
Le fonti del potere di rappresentanza (art. 1387, [[Codice civile italiano|codice civile]]) sono due:▼
#la ''[[legge]]'', che dà vita alla rappresentanza
La rappresentanza organica, invece, avrebbe caratteristiche specifiche a causa delle differenze strutturali che sussistono fra un organo di una persona giuridica (o ente di fatto) ed un rappresentante. Infatti, il [[contratto]] stipulato da una [[persona giuridica]] (o un ente di fatto) è un [[atto giuridico|atto]] espressione della volontà stessa della persona giuridica, e non del suo rappresentante.▼
#l'interessato, attraverso il conferimento di una
== Rappresentanza senza poteri, procura apparente ==▼
▲== Tipi di rappresentanza ==
Si ha procura apparente quando il
▲* Nella rappresentanza ''diretta'' il rappresentante pone in essere un'[[negozio giuridico|attività negoziale]] (eventualmente anche con [[terzo (diritto)|terzi]]) spendendo il nome del rappresentato (''contemplatio domini''). In questo modo gli effetti negoziali si producono direttamente in capo al rappresentato. Si dice anche che, in questo caso, il rappresentante stipula ''in nome e per conto'' del rappresentato.
Il caso di ''falsus procurator'' previsto dall'art. 1398 [[Codice civile italiano|c.c.]] è l'opposto: il soggetto in questione conclude un negozio con un terzo dicendo di rappresentare qualcuno, mentre non ha procura o ce l'ha, ma non per quel genere di negozio (cioè opera eccedendo i limiti della procura conferita). Naturalmente, in questo caso è il ''falsus procurator'' a rispondere dei danni sofferti dai terzi, salvo che il ''dominus'' sani il negozio compiuto dal ''falsus procurator'' attraverso l'istituto della [[ratifica (ordinamento civile italiano)|ratifica]].▼
▲* Nella rappresentanza '''indiretta''' (o ''impropria'') il rappresentante non spende il nome del rappresentato, cosicché, generalmente (anche se vi sono rilevanti eccezioni da tener presente), gli effetti della negoziazione (unilaterale o bilaterale che sia) non si producono direttamente in capo al rappresentato, bensì, normalmente, in capo al rappresentante. Si dice anche che in tal caso il rappresentante stipula ''per conto'' (ma non ''in nome'') del rappresentato.
▲== Dibattito sulla natura dell'istituto ==
▲* Nella rappresentanza ''organica'' (o ''istituzionale''), il rappresentante ha funzione di ''[[organo (diritto)|organo esterno]]'' di un ente giuridico ed è rivestito del potere di manifestare la volontà di quest'ultima: ad esempio l'amministratore di una società, il presidente di un'associazione, e così via. Tale potere trova fonte nella [[legge]] o nello [[statuto (diritto)|statuto]] dell'ente in questione.
▲La fattispecie della rappresentanza è molto vasta e ricca di risvolti teorici piuttosto complessi.
▲Secondo alcuni autori, la rappresentanza indiretta non sarebbe vera e propria rappresentanza, ma una semplice
▲== Fonti della rappresentanza ==
▲Le fonti del potere di rappresentanza (art. 1387, [[Codice civile italiano|codice civile]]) sono due:
▲La rappresentanza organica, invece, avrebbe caratteristiche specifiche a causa delle differenze strutturali che sussistono fra un organo di una persona giuridica (o ente di fatto) ed un rappresentante. Infatti, il [[contratto]] stipulato da una [[persona giuridica]] (o un ente di fatto) è un [[atto giuridico|atto]] espressione della volontà stessa della persona giuridica, e non del suo rappresentante.
▲#la ''[[legge]]'', che dà vita alla rappresentanza c.d. ''legale'' o ''necessaria'' (si pensi al caso dei [[genitore|genitori]] del [[Minorenne|minore]], del [[tutore (diritto)|tutore]], del curatore fallimentare etc.). Si tratta di un caso di rappresentanza diretta.
▲#l'interessato, attraverso il conferimento di una ''[[procura (diritto)|procura]]''. Tale fattispecie è detta anche rappresentanza ''volontaria''.
▲== Rappresentanza senza poteri, procura apparente ==
▲Si ha procura apparente quando il rappresentato (falso) ha ingenerato nel terzo con il suo comportamento il ragionevole convincimento circa la sussistenza di un rapporto di rappresentanza.
▲Il caso di ''falsus procurator'' previsto dall'art. 1398 [[Codice civile italiano|c.c.]] è l'opposto: il soggetto in questione conclude un negozio con un terzo dicendo di rappresentare qualcuno, mentre non ha procura o ce l'ha, ma non per quel genere di negozio (opera eccedendo i limiti della procura conferita). Naturalmente, in questo caso è il ''falsus procurator'' a rispondere dei danni sofferti dai terzi, salvo che il ''dominus'' sani il negozio compiuto dal ''falsus procurator'' attraverso l'istituto della [[ratifica]].
==Note==
<references/>
==Bibliografia ==
* Hasso Hofmann, ''Rappresentanza-rappresentazione. Parola e concetto dall'antichità all'Ottocento'', Milano, Giuffré, 2007.
* Ugo Natoli, voce Rappresentanza (dir. priv.), in ''Enciclopedia del diritto XXXVIII'', Milano, 1987, pag.463 e seg.
* Stella Richter, ''La Responsabilità precontrattuale'', Torino, UTET, 2001. ISBN 8877503696.
* Nattini, Angelo, ''La dottrina generale della procura: la rappresentanza,'' Milano, Società editrice libraria, 1910. http://id.sbn.it/bid/FER0093727
* Gabor Hamza, ''Aspetti della rappresentanza negoziale in diritto romano'', INDEX 9 (1980) pp. 193–229.
* Mosco, Luigi. ''La rappresentanza volontaria nel diritto privato,'' Napoli, Jovene, 1961.
===Riferimenti normativi===▼
* [[s:Codice Civile|Codice Civile]]▼
== Voci correlate ==
*[[Agente di commercio]]
*[[Contratto]]
*[[Contratto con se stesso]]
*[[Mandato]]
*[[Procura (diritto)]]
*[[Rappresentante]]
*[[Rappresentanza legale]]
*[[Rappresentanza (filosofia politica)]]
*[[Rappresentanza politica]]
*[[Rappresentanza sindacale unitaria]]
*[[Ratifica (
▲==Riferimenti normativi==
▲* [[s:Codice Civile|Codice Civile]]
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[[Categoria:Diritto civile]]
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