Dominium ex iure Quiritium: differenze tra le versioni
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In [[diritto romano]] l'istituto del '''''dominium ex iure Quiritium''''' (letteralmente: dominio secondo il diritto dei Quiriti) designava in origine l'appartenenza piena ed esclusiva di una ''res'' a un individuo, situazione riconosciuta e tutelata dal risalente ''[[ius civile]]''. È il più antico tipo di diritto di proprietà e veniva riconosciuto solo ai cives, cioè ai [[cittadinanza romana|cittadini romani]] ed era relativo, per quanto riguarda gli [[bene immobile|immobili]], solo ai fondi del suolo italico.<ref name="simone">
Caratteristiche essenziali del ''dominium ex iure Quiritium'' erano la illimitatezza, la imprescrittibilità e l'elasticità. Esso si estendeva ''[[Cuius est solum eius est usque ad coelum et ad inferos|usque ad coelum et ad inferos]]'', cioè sia nel sottosuolo sia sullo spazio sovrastante, e non erano ammessi prelievi fiscali né esproprio per pubblica utilità (''illimitatezza''); né era concepibile il venir meno del ''dominium'' per il semplice non esercizio di tale diritto, salvo il caso di [[usucapio]] (''imprescrittibilità''); inoltre, quando il diritto di proprietà fosse gravato da usufrutto o altre forme di [[ius in re aliena|diritti su cosa altrui]], all'estinzione di questi il ''dominium'' compresso si sarebbe riespanso (''elasticità''). Al ''dominus'' spettava dunque ogni facoltà di utilizzare la ''res'' in maniera illimitata, la facoltà di modificarla e perfino di distruggerla (cd. ''ius utendi fruendi abutendi'').
Tale diritto poteva essere acquisito a titolo originario o a titolo derivativo. A titolo originario attraverso l'[[usucapio]], la fruttificazione, gli [[incrementi fluviali|incrementi apportati dai fiumi]], l'[[accessione]], la [[Specificazione (diritto civile)|specificazione]], l'[[Occupazione (diritto)|occupazione]] e la [[confusione]]. A titolo derivativo per mezzo della [[traditio]], la [[in iure cessio]] e la [[mancipatio]].<ref name="simone"/>
Il suo diritto era tutelato da un'apposita ''[[actio in rem]]'': la ''[[rei vindicatio]]''.
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