Dominium ex iure Quiritium: differenze tra le versioni
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In [[diritto romano]] l'istituto del '''''dominium ex iure Quiritium''''' (letteralmente: dominio secondo il diritto dei Quiriti) designava in origine l'appartenenza piena ed esclusiva di una ''
Caratteristiche essenziali del ''dominium ex iure Quiritium'' erano la
Tale diritto poteva essere acquisito a titolo originario o a titolo derivativo. A titolo originario attraverso l'[[usucapio]], la fruttificazione, gli [[incrementi fluviali|incrementi apportati dai fiumi]], l'[[accessione]], la [[Specificazione (diritto civile)|specificazione]], l'[[Occupazione (diritto)|occupazione]] e la [[confusione]]. A titolo derivativo per mezzo della [[traditio]], la [[in iure cessio]] e la [[mancipatio]].<ref name="simone"/>
Il suo diritto era tutelato da un'apposita [[actio in rem]]: la ''[[rei vindicatio]]''.▼
▲Il suo diritto era tutelato da un'apposita ''[[actio in rem]]'': la ''[[rei vindicatio]]''.
Per il ''[[ius civile]]'', il ''dominium ex iure Quiritium'' poteva essere trasferito o mediante uno degli atti formali previsti per lo scopo (''[[mancipatio]]'' o ''[[in iure cessio]]'') se la ''[[res]]'' da trasferire era una ''[[res mancipi]]'', ovvero tramite semplice consegna (''[[traditio]]'') della cosa se si fosse trattato di ''[[res nec mancipi]]''. Qualora il trasferimento di una ''[[res mancipi]]'' non fosse avvenuto tramite l'atto formale richiesto, si creava una situazione ambigua per cui l'alienante rimaneva ''dominus ex iure Quiritium'', mentre l'alienatario non riceveva tutela dal ''[[ius civile]]'' pur avendo acquistato la ''[[res]]''.▼
▲Per il ''
Per ovviare a questi problemi alla fine dell'età repubblicana un [[pretore (storia romana)|pretore]] di nome [[Publicio]] concesse a chi si fosse trovato in tale situazione un'[[actio in rem]] con cui l'alienatario avrebbe potuto reclamare la cosa acquistata da chiunque lo avesse privato del possesso. Parimenti concesse una [[exceptio]] per tutelarlo qualora il ''[[dominus]]'' (rimasto tale secondo il ''[[ius civile]]'', ma non più [[proprietario]] nella sostanza) avesse rivendicato il bene.▼
▲Per ovviare a questi problemi alla fine dell'età repubblicana un [[pretore (storia romana)|pretore]] di nome [[Publicio]] concesse a chi si fosse trovato in tale situazione un'[[actio in rem]] (''[[actio Publiciana]]'') con cui l'alienatario avrebbe potuto reclamare la cosa acquistata da chiunque lo avesse privato del possesso. Parimenti concesse una ''[[exceptio]] rei venditae ac traditae'' per tutelarlo qualora il ''
Si creò dunque un sistema doppio di proprietà che vedeva da un lato il ''dominum ex iure Quiritium'' (tutelato [[ex iure civili]]), e dall'altro la proprietà tutelata dal [[ius honorarium]] e tecnicamente definita [[in bonis habere]]. Di tale situazione scrive il [[giuristi romani|giurista romano]] [[Gaio]] nelle sue [[Istituzioni di Gaio|Istituzioni]]: «Sed postea divisionem accepit dominium, ut alius possit esse ex iure Quiritium dominus, alius in bonis habere» (Traduzione: Ma in seguito si ebbe una divisione del ''dominium'', tale che è possibile che qualcuno sia ''dominus ex iure Quiritium'' e un altro abbia ''in bonis'').▼
▲Si creò dunque un sistema doppio di proprietà che vedeva da un lato il ''dominum ex iure Quiritium'' (tutelato [[ex iure civili]]), e dall'altro la proprietà tutelata dal ''[[ius honorarium]]'' e tecnicamente definita ''[[in bonis habere]]''. Di tale situazione scrive il [[giuristi romani|giurista romano]] [[Gaio]] nelle sue [[Istituzioni di Gaio|Istituzioni]]: «''Sed postea divisionem accepit dominium, ut alius possit esse ex iure Quiritium dominus, alius in bonis habere''» (Traduzione: Ma in seguito si ebbe una divisione del ''dominium'', tale che è possibile che qualcuno sia ''dominus ex iure Quiritium'' e un altro abbia ''in bonis'').
Divenuta ormai un orpello storico al tempo di [[Giustiniano]], l'espressione tecnica ''Dominium ex iure Quiritium'' venne formalmente cancellata da una costituzione dell'imperatore che proclamò l'unicità del diritto di proprietà.
==Note==
<references/>
==Bibliografia==
* {{cita libro|autore=Andrea Lovato|autore2=Salvatore Puliatti|autore3=Laura Solidoro Maruotti|titolo=Diritto privato romano|editore= G. Giappichelli Editore|città = Torino|anno=2014|ISBN =9788834848494|cid=Lovato, 2014}}
==Voci correlate==
*[[Proprietà (diritto)
*[[Res mancipi]]
*[[Res nec mancipi]]
*[[Rei vindicatio]]
{{
{{Controllo di autorità}}
{{Portale|Antica Roma|diritto|lingua latina}}
[[Categoria:Diritti reali romani]]
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