Dominium ex iure Quiritium: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Papesatan (discussione | contributi)
Nessun oggetto della modifica
 
fix link
 
(27 versioni intermedie di 19 utenti non mostrate)
Riga 1:
In [[diritto romano]] l'istituto del [['''''dominium ex iure Quiritium]]''''' (letteralmente: dominio secondo il diritto dei Quiriti) designava in origine l'appartenenza piena ed esclusiva di una ''[[res]]'' ada un individuo, situazione riconosciuta e tutelata dal risalente ''[[ius civile]]''. È il più antico tipo di diritto di proprietà e veniva riconosciuto solo ai cives, cioè ai [[cittadinanza romana|cittadini romani]] ed era relativo, per quanto riguarda gli [[bene immobile|immobili]], solo ai fondi del suolo italico.<ref name="simone">{{Cita web |url=http://www.simone.it/newdiz/newdiz.php?action=view&dizionario=3&id=954 |titolo=www.simone.it |accesso=13 gennaio 2018 |dataarchivio=14 gennaio 2018 |urlarchivio=https://web.archive.org/web/20180114021242/https://www.simone.it/newdiz/newdiz.php?action=view&dizionario=3&id=954 |urlmorto=sì }}</ref>.
 
Caratteristiche essenziali del ''dominium ex iure Quiritium'' erano la pienezzaillimitatezza, la esclusivitàimprescrittibilità e l'elasticità. AlEsso si estendeva ''[[dominusCuius est solum eius est usque ad coelum et ad inferos|usque ad coelum et ad inferos]]'', cioè sia nel sottosuolo sia sullo spazio sovrastante, e non erano ammessi prelievi fiscali né esproprio per pubblica utilità (''illimitatezza''); né era concepibile il venir meno del ''dominium'' per il semplice non esercizio di tale diritto, salvo il caso di [[usucapio]] (''imprescrittibilità''); inoltre, quando il diritto di proprietà fosse gravato da usufrutto o altre forme di [[ius in re aliena|diritti su cosa altrui]], all'estinzione di questi il ''dominium'' compresso si sarebbe riespanso (''elasticità''). Al ''dominus'' spettava dunque ogni facoltà di utilizzare la ''[[res]]'' in maniera illimitata, la facoltà di modificarla e perfino di distruggerla (cd. ''ius utendi fruendi abutendi'').
 
Tale diritto poteva essere acquisito a titolo originario o a titolo derivativo. A titolo originario attraverso l'[[usucapio]], la fruttificazione, gli [[incrementi fluviali|incrementi apportati dai fiumi]], l'[[accessione]], la [[Specificazione (diritto civile)|specificazione]], l'[[Occupazione (diritto)|occupazione]] e la [[confusione]]. A titolo derivativo per mezzo della [[traditio]], la [[in iure cessio]] e la [[mancipatio]].<ref name="simone"/>
Il suo diritto era tutelato da un'apposita [[actio in rem]]: la ''[[rei vindicatio]]''.
 
Il suo diritto era tutelato da un'apposita ''[[actio in rem]]'': la ''[[rei vindicatio]]''.
Per il ''[[ius civile]]'', il ''dominium ex iure Quiritium'' poteva essere trasferito o mediante uno degli atti formali previsti per lo scopo (''[[mancipatio]]'' o ''[[in iure cessio]]'') se la ''[[res]]'' da trasferire era una ''[[res mancipi]]'', ovvero tramite semplice consegna (''[[traditio]]'') della cosa se si fosse trattato di ''[[res nec mancipi]]''. Qualora il trasferimento di una ''[[res mancipi]]'' non fosse avvenuto tramite l'atto formale richiesto, si creava una situazione ambigua per cui l'alienante rimaneva ''dominus ex iure Quiritium'', mentre l'alienatario non riceveva tutela dal ''[[ius civile]]'' pur avendo acquistato la ''[[res]]''.
 
Per il ''[[ius civile]]'', il ''dominium ex iure Quiritium'' poteva essere trasferito o mediante uno degli atti formali previsti per lo scopo (''[[mancipatio]]'' o ''[[in iure cessio]]'') se la ''[[res]]'' da trasferire era una ''[[res mancipi]]'', ovvero tramite semplice consegna (''[[traditio]]'') della cosa se si fosse trattato di ''[[res nec mancipi]]''. Qualora il trasferimento di una ''[[res mancipi]]'' non fosse avvenuto tramite l'atto formale richiesto, si creava una situazione ambigua per cui l'alienante rimaneva ''dominus ex iure Quiritium'', mentre l'alienatario non riceveva tutela dal ''[[ius civile]]'' pur avendo acquistato la ''[[res]]''.
Per ovviare a questi problemi alla fine dell'età repubblicana un [[pretore (storia romana)|pretore]] di nome [[Publicio]] concesse a chi si fosse trovato in tale situazione un'[[actio in rem]] con cui l'alienatario avrebbe potuto reclamare la cosa acquistata da chiunque lo avesse privato del possesso. Parimenti concesse una [[exceptio]] per tutelarlo qualora il ''[[dominus]]'' (rimasto tale secondo il ''[[ius civile]]'', ma non più [[proprietario]] nella sostanza) avesse rivendicato il bene.
 
Per ovviare a questi problemi alla fine dell'età repubblicana un [[pretore (storia romana)|pretore]] di nome [[Publicio]] concesse a chi si fosse trovato in tale situazione un'[[actio in rem]] (''[[actio Publiciana]]'') con cui l'alienatario avrebbe potuto reclamare la cosa acquistata da chiunque lo avesse privato del possesso. Parimenti concesse una ''[[exceptio]] rei venditae ac traditae'' per tutelarlo qualora il ''[[dominus]]'' (rimasto tale secondo il ''[[ius civile]]'', ma non più [[proprietario]] nella sostanza) avesse rivendicato il bene.
Si creò dunque un sistema doppio di proprietà che vedeva da un lato il ''dominum ex iure Quiritium'' (tutelato [[ex iure civili]]), e dall'altro la proprietà tutelata dal [[ius honorarium]] e tecnicamente definita [[in bonis habere]]. Di tale situazione scrive il [[giuristi romani|giurista romano]] [[Gaio]] nelle sue [[Istituzioni di Gaio|Istituzioni]]: «Sed postea divisionem accepit dominium, ut alius possit esse ex iure Quiritium dominus, alius in bonis habere» (Traduzione: Ma in seguito si ebbe una divisione del ''dominium'', tale che è possibile che qualcuno sia ''dominus ex iure Quiritium'' e un altro abbia ''in bonis'').
 
Si creò dunque un sistema doppio di proprietà che vedeva da un lato il ''dominum ex iure Quiritium'' (tutelato [[ex iure civili]]), e dall'altro la proprietà tutelata dal ''[[ius honorarium]]'' e tecnicamente definita ''[[in bonis habere]]''. Di tale situazione scrive il [[giuristi romani|giurista romano]] [[Gaio]] nelle sue [[Istituzioni di Gaio|Istituzioni]]: «''Sed postea divisionem accepit dominium, ut alius possit esse ex iure Quiritium dominus, alius in bonis habere''» (Traduzione: Ma in seguito si ebbe una divisione del ''dominium'', tale che è possibile che qualcuno sia ''dominus ex iure Quiritium'' e un altro abbia ''in bonis'').
Divenuta ormai un orpello storico al tempo di [[Giustiniano]], l'espressione tecnica ''[[Dominium ex iure Quiritium]]'' venne formalmente cancellata da una costituzione dell'imperatore che proclamò l'unicità del diritto di proprietà.
 
Divenuta ormai un orpello storico al tempo di [[Giustiniano]], l'espressione tecnica ''[[Dominium ex iure Quiritium]]'' venne formalmente cancellata da una costituzione dell'imperatore che proclamò l'unicità del diritto di proprietà.
 
==Note==
<references/>
 
==Bibliografia==
* {{cita libro|autore=Andrea Lovato|autore2=Salvatore Puliatti|autore3=Laura Solidoro Maruotti|titolo=Diritto privato romano|editore= G. Giappichelli Editore|città = Torino|anno=2014|ISBN =9788834848494|cid=Lovato, 2014}}
 
==Voci correlate==
*[[Proprietà (diritto)]]
*[[Res mancipi]]
*[[Res nec mancipi]]
*[[Rei vindicatio]]
 
{{Diritto romano}}
{{Controllo di autorità}}
{{Portale|Antica Roma|diritto|lingua latina}}
 
[[Categoria:Diritti reali romani]]