Statuto dei diritti del contribuente: differenze tra le versioni

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* la limitazione dell'[[onere della prova]], per cui è nulla ogni norma che obbliga il contribuente a tenere prova dei pagamenti per un periodo superiore a dieci anni (art. 8, comma 3); l'amministrazione tributaria non può chiedere al cittadino di produrre documenti o informazioni di cui sono già in possesso altri organi della pubblica amministrazione; deve concedere almeno 30 giorni per produrre qualsiasi documentazione;
* il principio di correttezza e [[buona fede]], ai sensi del quale non possono essere irrogate [[sanzioni]] se non in presenza di violazioni sostanziali, ossia se non esiste debito d'imposta o se i ritardi dipendono da errori dell'amministrazione oppure da un'oggettiva incertezza della [[legge]].
* [[principiprincipio di proporzionalità]]: l' azione deve essere "necessaria per l’attuazione del tributo, non eccedente rispetto ai fini perseguiti e non limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo".<ref>{{cita web|url=https://www.ilfattoquotidiano.it/2023/12/28/fisco-arriva-il-garante-nazionale-del-contribuente-ma-avra-pochi-poteri-non-puo-sospendere-gli-atti-dellamministrazione/7395443/amp/|titolo=Fisco, arriva il Garante nazionale del contribuente. Ma avrà pochi poteri: non può sospendere gli atti dell’amministrazione}}</ref>
* divietoprincipio didel ''ne bis in idem'': l'azione tributaria non può essere esercitata più di una volta per uno stesso tributo relativamente a un certo anno di imposta.
* dal novembre 2023, la [[nullità (diritto)|nullità]] degli atti del fisco eccepibile in sede amministrativa o giudiziaria ovvero rilevabile d'ufficio in tutti gli stati e gradi del procedimento. Il [[vizio di forma (diritto)|vizio]] deve essere espressamente [[qualificazione giuridica|qualificato]] per legge e dà [[pagamento d'indebito|diritto di ripetizione]], fatta salva la [[prescrizione (ordinamento civile italiano)|prescrizione]] del [[credito]].<ref>{{cita web|autore=Avv. Matteo Dellapina|url=https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/12/18/nullita-atti-fisco-new-entry-statuto-contribuente|titolo=Nullità degli atti del fisco: new entry dello Statuto dei diritti del contribuente|sito=[[IPSOA]]|urlarchivio=https://archive.vnis/l6TkO20231218133455/https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/12/18/nullita-atti-fisco-new-entry-statuto-contribuente|dataarchivio=18 dicembre 2023|urlmorto=no}}</ref> Si distinguono annullabilità, nullità, irregolarità e inesistenza.<ref>{{cita web|url=https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/34471-riforma-fiscale-il-nuovo-statuto-del-contribuente.html|titolo=Riforma fiscale: il nuovo Statuto del Contribuente}}</ref>
* [[Principio del contraddittorio]] informato ed effettivo per tutti gli atti che incidono sfavorevolmente sulla [[sfera soggettiva|sfera]] del destinatario, a pena di annullabilità;
* istituzione di un Garante nazionale del contribuente, terza di imparziale, che andrà a sostituire i garanti regionali, e che non è ancora munito del potere di sospendere gli atti amministrativi o di attivare atti vincolanti per l'amministrazione tributaria.
* obbligo di [[motivazione (diritto)|motivazione]] scritta, a pena di annullabilità, con l’indicazione specifica dei [[presupposti]], dei [[mezzo di prova|mezzi di prova]] e delle ragioni giuridiche alla base del provvedimento;
* equiparazione a una [[fonte del diritto]] di primo livello: "si conformano alle norme della Costituzione rilevanti in materia tributaria, ai principi dell’ordinamento dell’Unione Europea e alla Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo". In altre parole, in caso di dubbi interpretativi di una norma tributaria, valgono le disposizioni dello Statuto.<ref>{{cita web|url=https://www.ilsole24ore.com/art/statuto-contribuente-ecco-tutte-novita-AFFbbPMB|titolo=Statuto dei diritti del contribuente: ecco le novità|urlarchivio=https://archive.is/20231230155008/https://www.ilsole24ore.com/art/statuto-contribuente-ecco-tutte-novita-AFFbbPMB|dataarchivio=30 dicembre 2023|urlmorto=no}}</ref>
 
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È disciplinata la tutela dell'integrità patrimoniale all'art. 9 e l'affidamento della buona fede all'art. 10. Il comma 1 recita che ''i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della [[buona fede]]''.
 
L’art. 10-''bis'' definisce la disciplina generale dell’[[elusione fiscale]] (o abuso del diritto). Per questa s’intende una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti<ref>{{cita libro | Angelo | Contrino | ''Fondamenti di diritto tributario'' | 2020 | CEDAM | Padova}}</ref>. È necessario il raggiungimento di un profitto indebito, che deve risultare prioritario rispetto a tutti gli altri scopi del contribuente e che consiste nell'assenza di corrispondenza dell'operazione compiuta rispetto agli obiettivi prefissati dalle leggi fiscali che la regolano<ref>{{Cita pubblicazione|autore=Giuseppe Ingrao|anno=2016|titolo="L'evoluzione dell'abuso del diritto in materia tributaria: un approdo con più luci che ombre"|rivista=Diritto e Pratica tributaria}}</ref>; occorre inoltre che quest’ultimo sia riuscito ad aggirare la norma di legge. Con l’intervento della riforma del 2015<ref>{{Cita legge italiana|tipo= DLGS |anno= 2015 |mese= 08 |giorno= 05 |numero= 128 |titolo= |articolo= 1}}</ref> si esclude la sanzionabilità penale delle condotte elusive e si esplicita invece quella amministrativa: prima del 2015 si riteneva che fossero penalmente rilevanti soltanto i comportamenti elusivi e non quelli abusivi. Si trattava di una ricostruzione fondata su norme sì presenti nel nostro ordinamento, ma per fini diversi da quelli penali. Questa riforma mira quindi a superare l’ambigua distinzione tra elusione e [[abuso del diritto]] tramite un’esplicita equiparazione dei due concetti e con la conseguente abrogazione dell’art. 37 bis D.P.R 600/1973<ref>D.P.R 29/09/1973 n. 600 "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi"</ref>. Nel quadro normativo post riforma del 2015, i rapporti tra il campo di applicazione dell’abuso del diritto e l’intervento penale sono improntati alla “mutua esclusione”<ref>{{Cita pubblicazione|autore=F. Donelli|anno=2015|titolo=“Irrilevanza penale dell’abuso del diritto tributario: entra in vigore l’art 10 bis dello Statuto del contribuente”|rivista=Diritto penale contemporaneo}}</ref>. Ciò significa, quindi, che se la condotta ha una qualche rilevanza penale, allora non può essere contestato l’abuso del diritto, il quale potrà essere punito solo con sanzioni amministrative.
 
Con l'art. 11 viene introdotta una nuova disciplina dell'[[interpello]]. È data la possibilità a ciascun contribuente di inoltrare per iscritto all'amministrazione finanziaria, che deve rispondere entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria. Qualora la risposta non pervenga al contribuente entro 120 giorni dall'inoltro della domanda - s'intende che l'amministrazione concorda con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.
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I restanti articoli (artt. 14-21) trattano delle garanzie ai contribuenti all'estero al codice di comportamento per il personale addetto alle verifiche tributarie.
 
*Nel istituzionedicembre di2023 viene istituito un Garante nazionale del contribuente, terza di imparziale, che andrà a sostituire i garanti regionali, e che non è ancora munito del potere di sospendere gli atti amministrativi o di attivare atti vincolanti per l'amministrazione tributaria.
 
== Analisi ==