Statuto dei diritti del contribuente: differenze tra le versioni
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{{F|leggi|arg2=diritto tributario|novembre 2012}}
Le disposizioni sono contenute nella legge 27 luglio 2000, n. 212
== Principi ==
Alcuni principi fondamentali contenuti nella legge sono:
*
* il principio ''no taxation without representation''
▲*non-retroattività: contemplata nel [[diritto penale]], anche al contenzioso tributario è esteso il principio per il quale ''l'efficacia di una norma tributaria decorre successivamente'' alla sua approvazione e pubblicazione.
* la statuizione di termini perentori a pena di nullità per la notifica, la [[prescrizione (diritto)|prescrizione]] e la produzione di documenti (minimo 30 gg)
▲*''no taxation without representation'': non si possono estendere tributi esistenti o imporre nuovi tributi per decreto, senza una votazione parlamentare (art. 4).
* la limitazione dell'[[onere della prova
▲* termini perentori a pena di nullità per la notifica, [[prescrizione]] e produzione di documenti (minimo 30 gg).
* il principio di correttezza e [[buona fede
▲*limitazione dell'onere della prova: è nulla ogni norma che obbliga il contribuente a tenere prova dei pagamenti per un periodo superiore a dieci anni (art. 8, comma 3); l'amministrazione tributaria non può chiedere al cittadino di produrre documenti o informazioni di cui sono già in possesso altri organi della pubblica amministrazione; deve concedere almeno 30 giorni per produrre qualsiasi documentazione.
* [[principio di proporzionalità]]: l'azione deve essere "necessaria per l’attuazione del tributo, non eccedente rispetto ai fini perseguiti e non limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo".<ref>{{cita web|url=https://www.ilfattoquotidiano.it/2023/12/28/fisco-arriva-il-garante-nazionale-del-contribuente-ma-avra-pochi-poteri-non-puo-sospendere-gli-atti-dellamministrazione/7395443/amp/|titolo=Fisco, arriva il Garante nazionale del contribuente. Ma avrà pochi poteri: non può sospendere gli atti dell’amministrazione}}</ref>
▲* principio di correttezza e buona fede: non possono essere irrogate sanzioni se non in presenza di violazioni sostanziali, ossia se non esiste debito di imposta; se i ritardi dipendono da errori dell'amministrazione oppure da un oggettiva incertezza della legge.
* principio del ''ne bis in idem'': l'azione tributaria non può essere esercitata più di una volta per uno stesso tributo relativamente a un certo anno di imposta.
* dal novembre 2023, la [[nullità (diritto)|nullità]] degli atti del fisco eccepibile in sede amministrativa o giudiziaria ovvero rilevabile d'ufficio in tutti gli stati e gradi del procedimento. Il [[vizio di forma (diritto)|vizio]] deve essere espressamente [[qualificazione giuridica|qualificato]] per legge e dà [[pagamento d'indebito|diritto di ripetizione]], fatta salva la [[prescrizione (ordinamento civile italiano)|prescrizione]] del [[credito]].<ref>{{cita web|autore=Avv. Matteo Dellapina|url=https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/12/18/nullita-atti-fisco-new-entry-statuto-contribuente|titolo=Nullità degli atti del fisco: new entry dello Statuto dei diritti del contribuente|sito=[[IPSOA]]|urlarchivio=https://archive.is/20231218133455/https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/12/18/nullita-atti-fisco-new-entry-statuto-contribuente|dataarchivio=18 dicembre 2023|urlmorto=no}}</ref> Si distinguono annullabilità, nullità, irregolarità e inesistenza.<ref>{{cita web|url=https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/34471-riforma-fiscale-il-nuovo-statuto-del-contribuente.html|titolo=Riforma fiscale: il nuovo Statuto del Contribuente}}</ref>
* [[Principio del contraddittorio]] informato ed effettivo per tutti gli atti che incidono sfavorevolmente sulla [[sfera soggettiva|sfera]] del destinatario, a pena di annullabilità;
* obbligo di [[motivazione (diritto)|motivazione]] scritta, a pena di annullabilità, con l’indicazione specifica dei [[presupposti]], dei [[mezzo di prova|mezzi di prova]] e delle ragioni giuridiche alla base del provvedimento;
* equiparazione a una [[fonte del diritto]] di primo livello: "si conformano alle norme della Costituzione rilevanti in materia tributaria, ai principi dell’ordinamento dell’Unione Europea e alla Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo". In altre parole, in caso di dubbi interpretativi di una norma tributaria, valgono le disposizioni dello Statuto.<ref>{{cita web|url=https://www.ilsole24ore.com/art/statuto-contribuente-ecco-tutte-novita-AFFbbPMB|titolo=Statuto dei diritti del contribuente: ecco le novità|urlarchivio=https://archive.is/20231230155008/https://www.ilsole24ore.com/art/statuto-contribuente-ecco-tutte-novita-AFFbbPMB|dataarchivio=30 dicembre 2023|urlmorto=no}}</ref>
== Contenuto ==
All'art. 1, comma 1 viene disposto
Così come avviene nel
L'
La conoscenza degli atti e della semplificazione normativa è
Fondamentale risulta essere l'art. 7 che prevede la chiarezza e la motivazione degli atti di accertamento pena la nullità dell'atto stesso. È confermato il principio che se un atto ne richiama un altro, quest'ultimo deve essere allegato all'atto che lo richiama; in alternativa, è possibile riprodurre il contenuto essenziale dell'atto richiamato all'interno dell'atto che effettua il richiamo.
È disciplinata la tutela dell'integrità patrimoniale
L’art. 10-''bis'' definisce la disciplina generale dell’[[elusione fiscale]] (o abuso del diritto). Per questa s’intende una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti<ref>{{cita libro | Angelo | Contrino | ''Fondamenti di diritto tributario'' | 2020 | CEDAM | Padova}}</ref>. È necessario il raggiungimento di un profitto indebito, che deve risultare prioritario rispetto a tutti gli altri scopi del contribuente e che consiste nell'assenza di corrispondenza dell'operazione compiuta rispetto agli obiettivi prefissati dalle leggi fiscali che la regolano<ref>{{Cita pubblicazione|autore=Giuseppe Ingrao|anno=2016|titolo="L'evoluzione dell'abuso del diritto in materia tributaria: un approdo con più luci che ombre"|rivista=Diritto e Pratica tributaria}}</ref>; occorre inoltre che quest’ultimo sia riuscito ad aggirare la norma di legge. Con l’intervento della riforma del 2015<ref>{{Cita legge italiana|tipo= DLGS |anno= 2015 |mese= 08 |giorno= 05 |numero= 128 |titolo= |articolo= 1}}</ref> si esclude la sanzionabilità penale delle condotte elusive e si esplicita invece quella amministrativa: prima del 2015 si riteneva che fossero penalmente rilevanti soltanto i comportamenti elusivi e non quelli abusivi. Si trattava di una ricostruzione fondata su norme sì presenti nel nostro ordinamento, ma per fini diversi da quelli penali. Questa riforma mira quindi a superare l’ambigua distinzione tra elusione e [[abuso del diritto]] tramite un’esplicita equiparazione dei due concetti e con la conseguente abrogazione dell’art. 37 bis D.P.R 600/1973<ref>D.P.R 29/09/1973 n. 600 "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi"</ref>. Nel quadro normativo post riforma del 2015, i rapporti tra il campo di applicazione dell’abuso del diritto e l’intervento penale sono improntati alla “mutua esclusione”<ref>{{Cita pubblicazione|autore=F. Donelli|anno=2015|titolo=“Irrilevanza penale dell’abuso del diritto tributario: entra in vigore l’art 10 bis dello Statuto del contribuente”|rivista=Diritto penale contemporaneo}}</ref>. Ciò significa, quindi, che se la condotta ha una qualche rilevanza penale, allora non può essere contestato l’abuso del diritto, il quale potrà essere punito solo con sanzioni amministrative.
Con l'art. 11 viene introdotta una nuova disciplina dell'[[interpello]]. È data la possibilità a ciascun contribuente di inoltrare per iscritto all'amministrazione finanziaria, che deve rispondere entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria. Qualora la risposta non pervenga al contribuente entro 120 giorni dall'inoltro della domanda - si intende che l'amministrazione concorda con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.▼
▲Con l'art. 11 viene introdotta una nuova disciplina dell'[[interpello]]. È data la possibilità a ciascun contribuente di inoltrare per iscritto all'amministrazione finanziaria, che deve rispondere entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
L'art. 12 disciplina minuziosamente i diritti e le garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali. Dal tempo massimo di permanenza degli operatori civili o militari dell'amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, che non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell'indagine individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio, ai tempi e modo di accesso, che devono avvenire durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente. È concessa la possibilità che su richiesta del contribuente, l'esame dei documenti amministrativi e contabili possa essere effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta.▼
▲L'art. 12 disciplina minuziosamente i diritti e le garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali. Dal tempo massimo di permanenza degli operatori civili o militari dell'amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, che non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell'indagine individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio, ai tempi e modo di accesso, che devono avvenire durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente. È concessa la possibilità
L'art. 13 istituisce la figura del ''[[Garante del contribuente]]''. che provvede su richiesta del contribuente ad accertare se effettivamente vi siano state violazioni perpetrate dai Funzionari civili o militari dell'amministrazione finanziaria. Sono enunciati tutti i poteri che tale figura ha per poter espletare il compito affidatogli.
I restanti articoli (artt. 14-21) trattano delle garanzie ai contribuenti all'estero al codice di comportamento per il personale addetto alle verifiche tributarie.
Nel dicembre 2023 viene istituito un Garante nazionale del contribuente, terza di imparziale, che andrà a sostituire i garanti regionali, e che non è ancora munito del potere di sospendere gli atti amministrativi o di attivare atti vincolanti per l'amministrazione tributaria.
== Analisi ==
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Risulta inoltre assente anche un principio di proporzionalità fra sanzione (la pena) e la gravità del "reato", solo parzialmente rimediata da una sentenza della Cassazione che vieta il [[pignoramento]] di beni immobili per somme iscritte a ruolo inferiori ai 10.000 euro.
Essendo una norma di rango primario, lo statuto del contribuente resta derogabile da qualsiasi norma tributaria ordinaria successiva, in base al principio [[lex posterior derogat legi priori]]<ref>Un invito ad arginare l’arbitrio del Legislatore in questa materia - almeno per quanto riguarda il divieto di interpretazione autentica di tipo innovativo e di irretroattività impositiva - si rinviene nel parere espresso dalla 6ª Commissione permanente del Senato della Repubblica in sede consultiva sul disegno di legge costituzionale n. 3047, il 13 dicembre 2011, nonché nella relazione al [http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00626794.pdf disegno di legge - Disegno di legge n. 3091 del Senato della 16ª Legislatura].</ref>. Si ripropone quindi il problema di gerarchia delle fonti già avanzato nella precedente normativa<ref>Bellè Brunella, ''[[Gerarchia delle fonti]]'' e... correttezza istituzionale (nota a sent. Cass., Sez. I, 21 luglio 1995 n. 7960, Soc. Oto c. Min. fin.), in Riv. dir. trib., 1996, pag. 204.</ref> ed a fronte della quale la Corte di Cassazione ha più volte ribadito la sua natura di fonte del diritto primaria per i principi sanciti, rispetto a norme tributarie ordinarie.
L'Associazione Nazionale Commercialisti ha proposto di elevare lo Statuto dei diritti del contribuente a legge costituzionale.<ref>{{Cita web|url=https://www.informazionefiscale.it/statuto-del-contribuente-rango-costituzionale-regime-forfettario-2020|titolo=“Potenziare” lo Statuto del Contribuente, necessità richiamata dal regime forfettario 2020|sito=informazionefiscale.it|data=2020-01-24|lingua=it|accesso=2021-03-06}}</ref>
== Note ==
<references/>
== Bibliografia ==
* B. Bellè, ''Gerarchia delle fonti e... correttezza istituzionale'' (nota a sent. Cass., Sez. I, 21 luglio 1995 n. 7960, Soc. Oto c. Min. fin.), in Riv. dir. trib., 1996, pag. 204
* A. Contrino & altri, ''Fondamenti di diritto tributario'', pag. 33, Padova, Cedam, 2020
* L. Murciano, ''Statuto del contribuente e fonti del diritto tributario: un'ipotesi interpretativa sull'art. 23 Cost.'', Riv. dir. trib. 2002, pag. 921, fasc. 9
*F. Donelli, ''Irrilevanza penale dell’abuso del diritto tributario: entra in vigore l’art 10 bis dello Statuto del contribuente'', in Diritto penale contemporaneo, 2015, pag 2.
* G. Ingrao, ''L'evoluzione dell'abuso del diritto in materia tributaria: un approdo con più luci che ombre'', in Diritto e Pratica tributaria, 2016
* {{Cita libro|autore=Vittorio Carlomagno|curatore=Giuseppe Ragno|illustratore=[[Vincenzo Carbone (magistrato)|Vincenzo Carbone]]; Giancarlo Fornari|titolo=LO STATUTO dei DIRITTI del CONTRIBUENTE|collana=Novità Legislative e Fiscali|data=giugno 2001|editore=ESSELIBRI S.p.A|città=Napoli|ISBN=88-8149-254-7}}
* {{Cita libro|autore=Vittorio Carlomagno|curatore=Giuseppe Ragno|illustratore=[[Ferdinando De Franciscis]]|titolo=CARTELLE PAZZE: COME DIFENDERSI DAL FISCO|collana=Novità Legislative e Fiscali|data=dicembre 1999|editore=ESSELIBRI S.p.A|città=Napoli|ISBN=88-8149-176-1}}
==Voci correlate==
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* [[Commissione tributaria]]
{{Div col end}}
== Altri progetti ==
*
== Collegamenti esterni ==
* {{cita web|http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-07-27;212|Testo della legge 27 luglio 2000, n. 212 "''Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente''" (GU n.177 del 31-7-2000)}}
▲* [[File:Wikisource-logo.svg|18px]] '''[[s:Pagina principale|Wikisource]]''' contiene il testo dello '''[[s:Statuto dei diritti del contribuente|Statuto dei diritti del contribuente]]'''
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