Copia conforme all'originale: differenze tra le versioni

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In [[diritto]], laLa '''copia conforme all'originale''' è un atto o un [[documento]] che ne riproduce un altro, in generesolitamente emesso da una [[pubblica amministrazione]] o da un [[pubblico ufficiale]], eper lalegge cuiautorizzato fedelea corrispondenzatale all'originalefunzione, èche attestataattesta dallacon dichiarazione formale dila unfedele pubblicocorrispondenza ufficialedella percopia legge autorizzato a tali funzioniall'originale.
 
L'attestazione di conformità non certifica la genuinità del documento originale, ma solo la fedele corrispondenza ad esso della copia. Gli atti dei quali è possibile produrre una copia conforme possono esesreessere tanto pubblici (cioécioè di [[diritto pubblico]]) che privati (di [[diritto privato]]).
L'operazione con la quale si conferisce alla copia l'attestazione di conformità all'originale è chiamata "autentica" (e si parla infatti anche di "copia autentica") se dall'attestazione conseguano particolari effetti giuridici che la rendano equipollente all'originale; la copia è invece detta "semplice" quando, pur attestandosene la conformità in modi analoghi, la qualità dell'atto resti meramente documentaria. La distinzione è riportata spesso in modo improprio nel parlare comune.
 
== Diritto italiano ==
Gli atti dei quali è possibile produrre una copia conforme possono esesre tanto pubblici (cioé di [[diritto pubblico]]) che privati (di [[diritto privato]]).
Il [[codiceCodice civile italiano]] disciplina la [[probatorietà]] delle copie agli articoli 2714 e seguenti, con particolare riguardo alla [[pubblica fede]].
 
L'operazione, con la quale si conferisce alla copia l'attestazione di conformità all'originale, è chiamata "autentica" (e si parla infatti anche di "copia autentica") se dall'attestazione conseguano particolari effetti giuridici, che la rendano equipollente all'originale; la copia è invece detta "semplice" quando, pur attestandosene la conformità in modi analoghi, la qualità dell'atto resti meramente documentaria. La distinzione è riportata spesso in modo improprio nel parlare comune.
Il [[codice civile]] disciplina la [[probatorietà]] delle copie agli articoli 2714 e seguenti, con particolare riguardo alla [[pubblica fede]].
 
Il [[Decreto del presidente della Repubblica|DPR]] 445 del 28 dicembre 2000<ref>{{Cita legge italiana|tipo= DPR|anno= 2000|mese= 12|giorno= 28|numero= 445|titolo= documentazione amministrativa}}</ref>, ha introdotto alcuni snellimenti delle procedure per l'autenticazione delle copie di atti (che tengono peraltro conto delle nuove forme elettroniche di redazione di alcuni atti), rivedendo la precedente disciplina introdotta dalla [[legge]] 15 del 4 gennaio 1968<ref>{{Cita legge italiana|tipo= legge|anno= 1968|mese= 01|giorno= 04|numero= 15|titolo= documentazione amministrativa e legalizzazione e autenticazione di firme}}</ref>.
Si ha, nella prassi, presenza di atti che sono dichiari conformi all'originale anche da soggetti privati (ad esempio da professionisti nell'ambito delle loro competenze, spesso in relazione ad atti originali da essi stessi formati), ma questo tipo di dichiarazioni restano a tutta e sola responsabilità personale di chi le rilascia e seguono un semplice regime declaratorio.
 
Precisamente, all'articolo 18 il decreto stabilisce che, date le nuove tecnologie, ''«le copie autentiche, totali o parziali, di atti e documenti possono essere ottenute con qualsiasi procedimento che dia garanzia della riproduzione fedele e duratura dell'atto o documento. Esse possono essere validamente prodotte in luogo degli originali»''. Circa i soggetti abilitati al rilascio dell'attestazione di conformità, lo stesso articolo indica al suo secondo comma che l'autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, da un [[notaio]], [[cancelliere]], [[segretario comunale]], o altro [[funzionario]] incaricato dal [[sindaco]].
 
Secondo l'articolo 19 del medesimo decreto è inoltre possibile, partendo da una '''copia fotostatica'''<ref>Termine burocratico che significa, in pratica, fotocopia. Con la diffusione
della digitalizzazione si può intendere, a meno di avvertenze esplicite, anche riproduzione su file (immagine o foto) per essere trasmessa con mezzo telematico.</ref> del documento, procedere autonomamente alla creazione di una copia conforme all'originale tramite un'[[dichiarazione sostitutiva di certificazione|autocertificazione]], e validamente produrla in luogo dell'originale<ref>In particolare, l'articolo 19 stabilisce che la conformità della copia può essere autocertificata, secondo le modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 e dall'articolo 19 bis, in virtù dei commi 1 e 3 dell'articolo 47.</ref>, solo se si tratta di un documento rilasciato o conservato da una pubblica amministrazione.
 
Per questo, qualsiasi documento può essere dichiarato conforme all'originale anche da soggetti privati, ad esempio da professionisti nell'ambito delle loro mansioni, quando viene registrato o conservato anche presso una pubblica amministrazione.
 
La copia conforme certificata (ad esempio, in uso per mandati e procure citati in alcuni tipi di atti notarili) ha lo stesso valore legale del documento originale, a tutti i fini e gli effetti di legge. Talora nel [[frontespizio]], è indicato il numero totale delle pagine di cui consta il documento.
Se lo stesso documento originale non è unico, si può indicare che viene rilasciato in numero 3 di 3 copie (originali e firmate) ''ad unico effetto'', in modo che il possesso e l'esibizione di una singola copia produce gli stessi effetti di legge delle rimanenti.
 
== Note ==
<references/>
 
== Altri progetti ==
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{{Portale|diritto}}
 
{{diritto}}
[[Categoria:Diritto civile]]
[[Categoria:Diritto amministrativo]]