Copia conforme all'originale: differenze tra le versioni
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La '''copia conforme all'originale''' è un
L'attestazione di conformità non certifica la genuinità del documento originale, ma solo la fedele corrispondenza
== Diritto italiano ==
Il [[Codice civile italiano]] disciplina la probatorietà delle copie agli articoli 2714 e seguenti
L'operazione, con la quale si conferisce alla copia l'attestazione di conformità all'originale, è chiamata "autentica" (e si parla infatti anche di "copia autentica") se dall'attestazione conseguano particolari effetti giuridici, che la rendano equipollente all'originale; la copia è invece detta "semplice" quando, pur attestandosene la conformità in modi analoghi, la qualità dell'atto resti meramente documentaria. La distinzione è riportata spesso in modo improprio nel parlare comune.▼
▲Il [[Codice civile italiano]] disciplina la probatorietà delle copie agli articoli 2714 e seguenti<ref>[[Codice civile italiano]], [[s:Codice civile/Libro VI/Titolo II#Art. 2714 Copie di atti pubblici|Art. 2714]] su [[Wikisource]]</ref>, con particolare riguardo alla pubblica fede.
▲L'operazione con la quale si conferisce alla copia l'attestazione di conformità all'originale è chiamata "autentica" (e si parla infatti anche di "copia autentica") se dall'attestazione conseguano particolari effetti giuridici che la rendano equipollente all'originale; la copia è invece detta "semplice" quando, pur attestandosene la conformità in modi analoghi, la qualità dell'atto resti meramente documentaria. La distinzione è riportata spesso in modo improprio nel parlare comune.
Il [[Decreto del presidente della Repubblica|DPR]] 445 del 28 dicembre 2000<ref>{{Cita legge italiana|tipo= DPR|anno= 2000|mese= 12|giorno= 28|numero= 445|titolo= documentazione amministrativa}}</ref>, ha introdotto alcuni snellimenti delle procedure per l'autenticazione delle copie di atti (che tengono peraltro conto delle nuove forme elettroniche di redazione di alcuni atti), rivedendo la precedente disciplina introdotta dalla [[legge]] 15 del 4 gennaio 1968<ref>{{Cita legge italiana|tipo= legge|anno= 1968|mese= 01|giorno= 04|numero= 15|titolo= documentazione amministrativa e legalizzazione e autenticazione di firme}}</ref>.
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Precisamente, all'articolo 18 il decreto stabilisce che, date le nuove tecnologie, ''«le copie autentiche, totali o parziali, di atti e documenti possono essere ottenute con qualsiasi procedimento che dia garanzia della riproduzione fedele e duratura dell'atto o documento. Esse possono essere validamente prodotte in luogo degli originali»''. Circa i soggetti abilitati al rilascio dell'attestazione di conformità, lo stesso articolo indica al suo secondo comma che l'autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, da un [[notaio]], [[cancelliere]], [[segretario comunale]], o altro [[funzionario]] incaricato dal [[sindaco]].
Secondo l'articolo 19
della digitalizzazione si può intendere, a meno di avvertenze esplicite, anche riproduzione su file (immagine o foto) per essere trasmessa con mezzo telematico.</ref> del documento, procedere autonomamente alla creazione di una copia conforme all'originale tramite un'[[dichiarazione sostitutiva di certificazione|autocertificazione]], e validamente produrla in luogo dell'originale<ref>In particolare, l'articolo 19 stabilisce che la conformità della copia può essere autocertificata, secondo le modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 e dall'articolo 19 bis, in virtù dei commi 1 e 3 dell'articolo 47.</ref>, solo se si tratta di un documento rilasciato o conservato da una pubblica amministrazione. Per questo, qualsiasi documento
La copia conforme certificata (ad esempio, in uso per mandati e procure citati in alcuni tipi di atti notarili) ha lo stesso valore legale del documento originale, a tutti i fini e gli effetti di legge. Talora nel [[frontespizio]], è indicato il numero totale delle pagine di cui consta il documento.
Se lo stesso documento originale non è unico, si può indicare che viene rilasciato in numero 3 di 3 copie (originali e firmate) ''ad unico effetto'', in modo che il possesso e l'esibizione di una singola copia produce gli stessi effetti di legge delle rimanenti.
== Note ==
<references/>
== Altri progetti ==
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{{Portale|diritto}}
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