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{{L|diritto|luglio 2010}}
il soggetto titolare di un diritto di passaggio a titolo di [[Servitù (diritto)|servitù]], lo esercita attraversando con regolarità il fondo servente; questa azione di attraversamento indica che essa ha pure il possesso della servitù. Allo stesso modo il possessore - ad immagine della proprietà - di un'auto ne fa uso in modo esclusivo, paga la tassa di possesso, ne cura la manutenzione e così via.▼
In [[diritto]] si definisce '''possesso''' un potere di fatto su una [[bene (diritto)|cosa]], che si manifesta in un'attività corrispondente a quella esercitata dai titolari di [[diritti reali]] sulla cosa stessa. Essa non è sempre corrispondente, ''tout court,'' all'esercizio di [[proprietà (diritto)|proprietà]]. Il possesso è regolato nel [[codice civile italiano]] dagli artt. 1140-1170 c.c.., il primo dei quali enuncia:
Art.1140 - ''Possesso'' - 1. Il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro [[diritto reale]].
2. Si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la [[detenzione]] della cosa.
▲Esempio: il soggetto titolare di un diritto di passaggio a titolo di [[Servitù (diritto)|servitù]], lo esercita attraversando con regolarità il fondo servente; questa azione di attraversamento indica che essa ha pure il possesso della servitù. Allo stesso modo il possessore - ad immagine della proprietà - di un'auto ne fa uso in modo esclusivo, paga la tassa di possesso, ne cura la manutenzione e così via.
Il nucleo fondante del possesso (salvo il concorso di altri elementi in ragione della tesi accolta) consiste nel:
== Le dottrine "psichiche" ==
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==== Denuncia di nuova opera ====
La persona che teme di ricevere un [[danno]] alla cosa in suo possesso od oggetto del suo diritto di proprietà o altro [[diritto reale di godimento]], a causa di una nuova opera che un'altra persona intraprende su un fondo proprio od altrui, può ottenere che il giudice vieti la continuazione della nuova opera, oppure che imponga a chi la compie il rispetto di opportune cautele.
Il provvedimento non può essere chiesto se la nuova opera è terminata o è passato più di un anno dal suo inizio (articolo 1171 del Codice Civile).
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Seconda finalità: evitare che il titolare del diritto compia azioni di [[autotutela]], cioè si faccia giustizia da sé, e indurlo a rivolgersi all'[[autorità giudiziaria]] per ottenere giustizia. In tali situazioni il risultato ottenuto è solo provvisorio e non definitivo, è tale da non pregiudicare in modo irreversibile gli interessi dell'effettivo titolare del diritto. Se il procedimento possessorio si è concluso con un giudizio a lui sfavorevole, può iniziare un procedimento giudiziario petitorio.
La sentenza della [[Corte costituzionale
In tali situazioni il titolare del diritto, autore dello [[Azione di spoglio|spoglio]], può agire per ottenere il riconoscimento del suo diritto, in via petitoria, anche prima della decisione del giudizio possessorio.
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* L'usucapione di beni mobili ed immobili in buona fede è abbreviata a 10 anni.
* L'usucapione di beni mobili registrati in possesso è di 10 anni, se il bene è trascritto, in buona fede ed a titolo astrattamente idoneo è di 3 anni.
* L'usucapione per i fondi rustici montani o per i fondi rustici non montani con [[reddito dominicale]] inferiore a 180,76 €<ref>[http://www.libriprofessionali.it/img_articoli/E9788861322561.pdf Usucapione speciale per la piccola proprietà rurale] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20160304142808/http://www.libriprofessionali.it/img_articoli/E9788861322561.pdf |data=4 marzo 2016 }}</ref> è di 15 anni; se il fondo è trascritto, in buona fede ed a titolo idoneo è di 5 anni.
Il possesso porta ad usucapire se dura continuativamente per tutto il tempo previsto dalla legge. Non è possibile usucapire le servitù non apparenti, cioè quelle che sono esercitate senza che vi siano opere visibili e permanenti a tale scopo. L'usucapione viene interrotta quando il titolare del diritto lo esercita con atti materiali o quando si presenta una domanda in giudizio volta al recupero del possesso (in ciò ricomprese, ovviamente, anche le azioni petitorie), ovvero quando il possesso venga perso per oltre un anno per fatto di un terzo.
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