Possesso: differenze tra le versioni
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
m WPCleaner v2.05 - fix redirect - Corte costituzionale della Repubblica Italiana |
Funzionalità collegamenti suggeriti: 2 collegamenti inseriti. Etichette: Modifica visuale Modifica da mobile Modifica da web per mobile Attività per i nuovi utenti Suggerito: aggiungi collegamenti |
||
Riga 60:
==== Denuncia di nuova opera ====
La persona che teme di ricevere un [[danno]] alla cosa in suo possesso od oggetto del suo diritto di proprietà o altro [[diritto reale di godimento]], a causa di una nuova opera che un'altra persona intraprende su un fondo proprio od altrui, può ottenere che il giudice vieti la continuazione della nuova opera, oppure che imponga a chi la compie il rispetto di opportune cautele.
Il provvedimento non può essere chiesto se la nuova opera è terminata o è passato più di un anno dal suo inizio (articolo 1171 del Codice Civile).
Riga 96:
* L'usucapione di beni mobili ed immobili in buona fede è abbreviata a 10 anni.
* L'usucapione di beni mobili registrati in possesso è di 10 anni, se il bene è trascritto, in buona fede ed a titolo astrattamente idoneo è di 3 anni.
* L'usucapione per i fondi rustici montani o per i fondi rustici non montani con [[reddito dominicale]] inferiore a 180,76 €<ref>[http://www.libriprofessionali.it/img_articoli/E9788861322561.pdf Usucapione speciale per la piccola proprietà rurale] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20160304142808/http://www.libriprofessionali.it/img_articoli/E9788861322561.pdf |data=4 marzo 2016 }}</ref> è di 15 anni; se il fondo è trascritto, in buona fede ed a titolo idoneo è di 5 anni.
Il possesso porta ad usucapire se dura continuativamente per tutto il tempo previsto dalla legge. Non è possibile usucapire le servitù non apparenti, cioè quelle che sono esercitate senza che vi siano opere visibili e permanenti a tale scopo. L'usucapione viene interrotta quando il titolare del diritto lo esercita con atti materiali o quando si presenta una domanda in giudizio volta al recupero del possesso (in ciò ricomprese, ovviamente, anche le azioni petitorie), ovvero quando il possesso venga perso per oltre un anno per fatto di un terzo.
|