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{{L|diritto|luglio 2010}}
In [[diritto]] si definisce '''possesso''' un potere di fatto su una [[bene (diritto)|cosa]], che si manifesta in
Art.1140 - ''Possesso'' - 1. Il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro [[diritto reale]].
2. Si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la [[detenzione]] della cosa.
Esempio: il soggetto titolare di un diritto di passaggio a titolo di [[Servitù (diritto)|servitù]], lo esercita attraversando con regolarità il fondo servente; questa azione di attraversamento indica che essa ha pure il possesso della servitù. Allo stesso modo il possessore - ad immagine della proprietà - di un'auto ne fa uso in modo esclusivo, paga la tassa di possesso, ne cura la manutenzione e così via.
Il nucleo fondante del possesso (salvo il concorso di altri elementi in ragione della tesi accolta) consiste nel:
# ''corpus possessionis'': la disponibilità materiale della cosa.
# ''animus possidendi'': il possessore dispone in modo pieno ed esclusivo della cosa poiché non riconosce alcun proprietario all'infuori di lui.
== Le dottrine "psichiche" ==
Secondo la più diffusa definizione il possesso è la signoria materiale, conforme al contenuto del diritto di proprietà (o altro diritto reale) ed accompagnata dall’''animus possidendi''
Una persona può tanto essere pieno possessore (coincidenza di ''corpus'' ed ''animus''), quanto possessore mediato (conserva l'''animus'', ma il ''corpus'' compete ad un altro soggetto il quale ne è detentore, in adempimento di un suo obbligo, oppure in base ad un rapporto di cortesia). Per esempio, rispetto a un [[appartamento]] dato in locazione, il locatario ([[inquilino]]) è detentore, mentre il locatore (proprietario) è e resta possessore.
== Le dottrine oggettivistiche ==
La ricostruzione ora ricordata è però contestata da un'ampia parte della dottrina. Secondo alcuni autori il possesso e la [[detenzione]] si distinguono solo in virtù del titolo che fonda la situazione di dominio. L'''animus'' osservano, non sarebbe altro che la "soggettivizzazione" delle ragioni oggettive che giustificano il dominio sul bene. Questa tesi risale a
Questo autore, nella sua monografia sul possesso, contestò con forza il [[Friedrich Carl von Savigny|Savigny]]. Egli ravvisò il fondamento della protezione del possesso nell’essere questo una “presunzione di [[proprietà (diritto)|proprietà]]”: “la protezione del possesso, quale esteriorità, quale posizione di fatto della proprietà, è un necessario completamento della protezione della proprietà, una facilitazione della prova a favore del proprietario, la quale ridonda di necessità a vantaggio del possessore”. Jhering impegnò gran parte del suo sforzo costruttivo ad affermare la natura del possesso quale presunzione di proprietà, ma non dedicò eguale attenzione né alla critica – che pure mosse – ai criteri distintivi tra possesso e detenzione proposti da Savigny, né offrì all’interprete ulteriori argomenti di differenziazione. Non si può dubitare, tuttavia, che risolto il possesso in una proprietà interinale, nessun rilievo poteva più avere la volontà del possessore ai fini della qualificazione della situazione stessa: una presunzione di proprietà comprensiva anche dello stato psichico del dominus sarebbe apparsa confusa ed incerta. La monografia dell’illustre A. risulta però carente proprio nella parte in cui avrebbe dovuto orientare l’interprete tra le figure di qualificazione; ed infatti sarà solo in un lavoro successivo che Jhering preciserà, ma in modo scarno, che “la regola giuridica, non la volontà, decide sul possesso e la detenzione” . Affermazione questa che, comunque, già si poteva cogliere tra le righe dell’opera precedente.▼
Questo autore, nella sua monografia sul possesso, contestò con forza il [[Friedrich Carl von Savigny|Savigny]]. Egli ravvisò il fondamento della protezione del possesso nell'essere questo una “presunzione di [[proprietà (diritto)|proprietà]]”: “la protezione del possesso, quale esteriorità, quale posizione di fatto della proprietà, è un necessario completamento della protezione della proprietà, una facilitazione della prova a favore del proprietario, la quale ridonda di necessità a vantaggio del possessore”.
Jhering impegnò gran parte del suo sforzo costruttivo ad affermare la natura del possesso quale presunzione di proprietà, ma non dedicò eguale attenzione né alla critica, che pure mosse, ai criteri distintivi tra possesso e detenzione proposti da Savigny, né offrì all'interprete ulteriori argomenti di differenziazione.
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== Il possesso quale fattispecie a qualificazione plurima ==
Di recente in dottrina è stato proposto di stimare il possesso quale fattispecie a qualificazione plurima. Si è suggerito di elevare
D'altra parte ogni qual volta incontriamo qualcuno, che entriamo in relazione con un soggetto e con la sua sfera di dominio, noi tendiamo a rispettare il suo rapporto con gli oggetti di cui dispone (salvo, come si preciserà in seguito, che il dominio non sveli, di per sé, un altro significato) come se quel soggetto ne fosse il proprietario; per ognuno di noi, estraneo alla fonte che ha consentito
Una simile ricostruzione prescinde, com'è evidente, da ogni indagine sullo stato psichico di chi possiede. Secondo questa dottrina il possesso può essere definito come ''
== Effetti del possesso ==
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=== Tutela del possesso ===
{{Vedi anche|Azioni a difesa del possesso}}
Il possessore può agire in giudizio a difesa del suo possesso con le [[azioni possessorie]], senza avere
Le finalità della tutela possessoria sono:
* Rafforzare la tutela del titolare del diritto reale
* Mantenere la pace sociale evitando azioni di autotutela da parte del titolare del diritto reale
Le azioni strettamente possessorie sono due,
Vi sono poi due azioni che possono essere esercitate non soltanto dal possessore in quanto tale, ma anche dal proprietario in quanto tale: la [[denuncia di nuova opera]] e la [[denuncia di danno temuto]].
ved.Art.1168 c.c.
La persona che sia stata privata, in modo violento, cioè senza la sua volontà o in modo clandestino, cioè occulto, del possesso di una cosa, può ottenere che il [[giudice]] ordini a chi se ne sia impossessato di restituirgliela immediatamente.
Per ottenere ciò, il possessore spogliato deve dare la prova che egli era possessore prima dello spoglio, cioè che esercitava i poteri di fatto sulla cosa; che lo spoglio è stato compiuto dalla persona contro la quale
Lo spoglio è violento se è fatto contro la [[volontà]] del possessore, anche se non si ricorre alla [[violenza]] ed è considerato occulto o clandestino se il possessore non è a conoscenza dello spoglio.
La reintegrazione deve essere richiesta entro un anno dallo spoglio.
La possibilità di reintegrazione è concessa anche al detentore
==== Azione di manutenzione ====
{{Vedi anche|Azione di manutenzione}}
La persona che viene disturbata, molestata nel suo possesso di un [[bene immobile]] o di
=== Le azioni di nunciazione (o quasi possessorie) ===
La loro finalità è tipicamente di natura cautelare,in quanto mirano a prevenire un danno o un pregiudizio che può derivare da una nuova opera o dalla cosa altrui, in attesa che successivamente si accetti il diritto alla proibizione.
==== Denuncia di nuova opera ====
La persona che teme di ricevere un [[danno]] alla cosa in suo possesso od oggetto del suo diritto di proprietà o altro [[diritto reale di godimento]], a causa di una nuova opera che
Il provvedimento non può essere chiesto se la nuova opera è terminata o è passato più di un anno dal suo inizio (articolo 1171 del Codice Civile).
==== Denuncia di danno temuto ====
La persona che teme di ricevere entro breve tempo un danno grave alle cose in suo possesso od oggetto del suo diritto reale, a causa di un altrui edificio, albero o altro, può ottenere che il giudice emani un provvedimento urgente per sventare il pericolo.
Nonostante l'istituto abbia analoga funzione rispetto alla denuncia di nuova opera (tant'è che il Codice Civile lo accomuna a quest'ultimo ''ratione loci'') esso se ne differenzia, in quanto tende a tutelare da situazioni di pericolo che possano insorgere da opere già esistenti; e l'attivazione dei rimedi a cui si riferisce è svincolata, al contrario della denuncia di nuova opera, da termini particolari (articolo 1172 Codice Civile).
==== Il risarcimento per lesione del possesso ====
La [[giurisprudenza]] e parte della [[dottrina (diritto)|dottrina]] ritengono che le azioni possessorie possano essere accompagnate dalla richiesta per il risarcimento dei danni (cd. risarcimento per la lesione del possesso). L'orientamento non è però da tutti condiviso. Si veda ad esempio, questa pronuncia:
"In tema di lesione possessoria, il danno del soggetto spogliato non è in ''re ipsa'', ma sorge solo in quanto si accompagni a una lesione del diritto, da riconoscersi in sede petitoria. Altrimenti, siccome il possesso è tutelato
==== Regole sul rapporto tra processo possessorio e processo petitorio ====
Le [[azioni possessorie]] garantiscono al possessore una tutela efficiente, in quanto semplice e rapida. Innanzitutto, infatti, egli non ha
Prima finalità: La finalità principale delle
Tuttavia non sempre questo accade, perché talvolta il possessore possiede senza diritto. Nel procedimento possessorio di regola non è possibile accertare se il possessore è titolare del diritto reale corrispondente, oppure se non lo è quindi esercita abusivamente il potere di fatto sulla cosa.
Seconda finalità: evitare che il titolare del diritto compia azioni di [[autotutela]], cioè si faccia giustizia da sé, e indurlo a rivolgersi
La sentenza della [[Corte costituzionale
In tali situazioni il titolare del diritto, autore dello [[Azione di spoglio|spoglio]], può agire per ottenere il riconoscimento del suo diritto, in via petitoria, anche prima della decisione del giudizio possessorio.
Vi sono due casi eccezionali indicati dalla corte costituzionale:
a)
b)
=== Il possesso quale fonte dell'acquisto della proprietà ===
Il possessore può acquistare il diritto reale corrispondente, quando non ne sia già titolare, grazie alla regola “possesso vale titolo”(chi ha un bene lo si presume proprietario) e
Le finalità degli effetti sostanziali del possesso sono: a) favorire la circolazione dei beni; b) tutelare il possessore senza titolo che utilizza effettivamente il bene. Infine i divisati effetti sostanziali avvantaggiano anche colui che, pur fondando il suo acquisto su una completa catena di acquisti derivativi, voglia provare la bontà del suo acquisto, e ciò in quanto nella ricostruzione di quella catena non deve proseguire oltre laddove incontri gli elementi sufficienti a fondare un acquisto a titolo originario.
==== Usucapione ====
L'[[usucapione]] (dal latino ''uso-capere'', prendere con
La durata del periodo di tempo necessario per usucapire varia secondo la categoria del bene, la situazione soggettiva del possessore, l'esistenza o meno di un titolo idoneo, l'esistenza o meno della trascrizione:
* L'usucapione ordinaria sui beni mobili ed immobili in possesso è di 20 anni
* L'usucapione di beni mobili ed immobili in buona fede è abbreviata
* L'usucapione di beni mobili registrati in possesso è di 10 anni, se il bene è trascritto, in buona fede ed a titolo astrattamente idoneo è di 3 anni
* L'usucapione per i fondi rustici montani o per i fondi rustici non montani con [[reddito dominicale]] inferiore a 180,76 €<ref>[http://www.libriprofessionali.it/img_articoli/E9788861322561.pdf Usucapione speciale per la piccola proprietà rurale] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20160304142808/http://www.libriprofessionali.it/img_articoli/E9788861322561.pdf |data=4 marzo 2016 }}</ref> è di 15 anni
Il possesso porta ad usucapire se dura continuativamente per tutto il tempo previsto dalla legge. Non è possibile usucapire le servitù non apparenti, cioè quelle che sono esercitate senza che vi siano opere visibili e permanenti a tale scopo. L'usucapione viene interrotta quando il titolare del diritto lo esercita con atti materiali o quando si presenta una domanda in giudizio volta al recupero del possesso (in ciò ricomprese, ovviamente, anche le azioni petitorie), ovvero quando il possesso venga perso per oltre un anno per fatto di un terzo.
==== Possesso vale titolo ====
Con la formula possesso vale titolo (''en fait de meubles, possession vaut titre'') si usa sintetizzare una regola (cfr art. 1153 c.c.), secondo la quale il possessore di una cosa mobile ne acquista la proprietà per effetto del possesso immediatamente, cioè nel momento stesso in cui ne riceve in consegna e inizia a possederla, purché egli sia in buona fede e la consegna avvenga in forza di un "titolo astrattamente idoneo". Titolo idoneo è ad esempio il contratto di compravendita, in quanto ha
In caso di conflitto fra più acquirenti dello stesso bene mobile, la regola ora esposta vale anche per dirimere il conflitto: acquista la proprietà quello tra gli acquirenti che per primo ha conseguito in buona fede il possesso della cosa. Ne consegue che essendo l'art. 1155 c.c. una mera applicazione dell'art. 1153 c.c. laddove prevalga il secondo acquirente, il suo acquisto sarà a titolo originario. Si ricordi che, al contrario, per i beni immobili acquista la proprietà il soggetto che trascrive per primo e che giusta l'irrilevanza degli atti incompatibili con quello trascritto, l'acquisto del trascrivente più solerte rimane a titolo derivativo.
== Regole generali sul possesso ==
Secondo
* Si presume, salvo prova contraria, che il possessore attuale, se abbia posseduto in un tempo più remoto, abbia posseduto anche nel tempo intermedio. Ad es. se ho una borsa a gennaio e l'ho ancora ad agosto si presume che nel tempo trascorso io abbia avuto la borsa.
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* Il possessore attuale può unire il periodo di tempo del suo possesso con il periodo di tempo del possesso del suo dante causa, al fine di conseguirne gli effetti positivi.
* Il possesso è di buona fede e non bisogna dimostrarla in quanto la buona fede è presunta. Quando si acquista un bene, lo sia acquista in buona fede, che non deve essere dimostrata. La mala fede avviene quando si è consapevoli di non avere un diritto, ma volontariamente si occupa un bene.
* Chi ottiene la disponibilità materiale di una cosa come detentore non può successivamente trasformarsi in possessore soltanto per sua volontà, è necessario, invece, che vi siano atti o fatti di rilievo esterno, rilevabili e accertabili in modo oggettivo: il titolo in forza del quale egli detiene, cioè,
* Una norma simile è stabilita per il possessore a titolo di un diritto reale su cosa altrui: egli non può per sua volontà, diventare possessore a titolo di proprietà, senza atti o fatti di rilievo esterno, rilevabili e accertabili in modo oggettivo
* Non è possessore chi esercita un potere di fatto, su
Mentre il successore (erede) continua nel possesso del suo dante causa con i suoi pregi
== Note ==
<references />
== Bibliografia ==
* R. Sacco, R. Caterina, ''Il possesso'', in ''Tratt.
* B. Troisi, C. Cicero, ''I possessi'', in ''Trattato di diritto civile del Consiglio Nazionale del Notariato'', diretto da P.Perlingieri, Napoli, 2005.
* U. Grassi, ''La tutela esterna del possesso. Contributo allo studio delle fattispecie a qualificazione plurima''. Napoli, 2006.
* U. Natoli, ''Il possesso'', Milano, Giuffrè, 1992.
* F.Alcaro, ''Il possesso'', Milano, Giuffrè, 2003 (Il codice civile. Commentario. Artt. 1140-1143).
*F. S. Gentile, ''Il possesso nel diritto civile,'' Napoli, Jovene, 1956.
== Voci correlate ==
* [[Spoliatus ante omnia restituendus]]
* [[Proprietà (diritto)]]
* [[Detenzione]]
* [[Animus domini]]
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