Società a responsabilità limitata: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
m Annullate le modifiche di 151.84.255.210 (discussione), riportata alla versione precedente di 37.162.105.142
Nessun oggetto della modifica
Etichette: Modifica visuale Modifica da mobile Modifica da web per mobile
 
(22 versioni intermedie di 18 utenti non mostrate)
Riga 1:
{{societadiritto}}
 
Nel [[diritto commerciale]] italiano laLa '''società a responsabilità limitata''', in [[sigla]] ('''sS.r.l.''')<ref>{{Cita web|url=https://www.treccani.it/vocabolario/s-r-l/|titolo=s.r.l.|editore=''[[Enciclopedia Treccani]]''|accesso=24 ottobre 2022}}</ref><ref>{{Cita web|url=https://accademiadellacrusca.it/it/consulenza/sigle/141|titolo=Sigle|editore=''[[Accademia della Crusca]]''|accesso=22 novembre 2024}}</ref>, ènell'[[ordinamento ungiuridico|ordinamento]] tipo[[Italia|italiano]], diè una [[società di capitali]] che, come tale, è dotata di [[persona giuridica|personalità giuridica]] e risponde delle [[obbligazione (diritto)|obbligazioni]] sociali solamente nei limiti delle quote versate da ciascun socio.
 
== Storia ==
La S.r.l.Srl venne introdotta nell'[[ordinamento giuridico|ordinamento]] italiano con il [[Codice civile italiano(Italia)|Codice civile]] del [[1942]] (in precedenza esisteva una ''società anonima per quote'', che non si differenziava molto dalle altre società anonime). Il proposito era quello di creare un tipo sociale intermedio tra le [[società di persone]] e quelle per azioni. Il risultato non fu pienamente raggiunto, in quanto la S.r.l.Srl era una società priva di una vera e propria disciplina autonoma, mancanza a cui suppliva il rinvio a quella della [[Società per azioni|S.p.A.Spa]].
 
Inoltre la [[struttura finanziaria]] era molto limitata e ciò rendeva la S.r.l.Srl una società nella quale era frequente il fenomeno della sotto-capitalizzazione nominale. Questo perché era vietata l'emissione di obbligazioni e vi era il divieto di emettere quote speciali (tutte le quote erano uguali e concedevano uguali diritti). Si accentuò il fenomeno del cosiddetto "finanziamento del socio" che consiste in un prestito fatto da un socio alla società, il quale non comporta un aumento di capitale e fa vestire al socio la doppia veste di socio e di creditore. L'effetto negativo è che quello che avrebbe potuto essere un aumento di capitale a vantaggio dei creditori (ad esempio in caso di insolvenza della società) diviene al contrario un credito concorrente con le ragioni dei creditori.
 
Il tipo societario è stato profondamente innovato dalla [[riforma del diritto societario]] del [[2003]]. Ora la S.r.l.Srl, corredata da una disciplina autonoma, si presenta come un modello intermedio e "ibrido" tra la S.p.A.Spa e le [[società di persone]]: vi sono alcuni elementi, come la deroga completa del principio della [[responsabilità patrimoniale]] ''ex'' art. 2740 c.c., che la avvicinano alla S.p.A.Spa, assieme ad altri fattori, come la flessibilità organizzativa o la personalità delle quote, che sono propri delle società di persone. Questo pone un problema a livello interpretativo su quale disciplina utilizzare per colmare le eventuali lacune del modello S.r.lSrl.
 
== Costituzione ==
La S.r.l.Srl può costituirsi per [[contratto]] o, dal 1993, per [[Negozio giuridico unilaterale|atto unilaterale]]. Il [[Capitale sociale (economia)|capitale sociale]] minimo ammontava a 10.000 euro (art. 2463, 2º comma, 4 c.c.) ad oggi, la legge 9 agosto 2013 n. 99 ha notevolmente ridotto l'ammontare del capitale sociale minimo e adesso, per costituire SRLSrl di qualsiasi tipo, basta un capitale sociale di [1 euro<ref>{{Cita web|url=https://www.lexdo.it/d/costituzione-societa-srl-onlinesrls/capitale-sociale-minimo-srl/ 1 euro]|titolo=LexDo.it L'ammontare- delCapitale capitaleSociale puòMinimo essereSRL: determinatoImporto ine misura inferiore a euro diecimila, pari almeno a un euroLimiti|sito=www.lexdo.it|lingua=it|accesso=2023-11-29}}</ref>. In tal caso i conferimenti devono farsi in denaro e devono essere versati per intero alle persone cui è affidata l'amministrazione e; una somma pari a 1/5 degli utili netti di ogni esercizio deve essere destinato alla riserva legale, fino a che il patrimonio netto della società non abbia raggiunto la soglia di diecimila euro.
 
È necessaria la redazione di un [[atto costitutivo]] per [[atto pubblico]] il quale contiene alcune indicazioni fondamentali sulla società (es. ammontare del capitale sociale, denominazione, oggetto sociale) e lo statuto sulle regole sociali (es. rappresentanza, funzionamento, amministrazione). Non è possibile invece costituire una S.r.l.Srl per [[pubblica sottoscrizione]] come nelle S.p.ASpa.
 
Con la conversione in legge del D.L. n. 76/2013, viene modificata la disciplina delle S.r.l.Srl inerente al capitale sociale consentendone, a certe condizioni<ref>I conferimenti devono essere effettuati solo in denaro e interamente versati nelle mani degli amministratori della società; una somma pari a un quinto degli utili netti deve essere destinata a costituire la riserva legale fino a che il patrimonio netto della società non abbia raggiunto l'ammontare di diecimila euro; tale riserva può essere utilizzata solo per essere imputata a capitale sociale o per copertura di perdite d'esercizio</ref>, la costituzione anche per importi inferiori a diecimila euro purché pari ad almeno un euro.
 
=== Formazione dell'atto costitutivo ===
Per aprire una SRLSrl bisogna:
 
* Creare uno statuto e un atto costitutivo
Riga 25:
 
*Versamento di almeno il 25% (post riforma 2004 3/10, ovvero il 30%) dei conferimenti in denaro più l'intero sovrapprezzo direttamente presso l'amministrazione della società.
* Iscrizione entro 1030 giorni al registro delle imprese a cura del notaio.
 
Per obbligazioni sorte prima dell'iscrizione al registro delle imprese risponde illimitatamente chi ha stipulato queste obbligazioni.
Riga 40:
 
== Struttura finanziaria ==
La riforma del diritto societario ha profondamente modificato la struttura finanziaria della S.r.l.Srl ampliando il numero dei conferimenti possibili e permettendo la costituzione di quote speciali e l'emissione di titoli di debito.
 
=== Conferimenti ===
Nella S.r.l.Srl possono costituire oggetto del conferimento «''tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica''» (art. 2464 c.c.). Quindi anche prestazioni di opera o servizi, in genere garantite da polizza assicurativa o [[fideiussione]] bancaria, e non solo denaro o beni in natura. Questa è una grande differenza rispetto alla disciplina della S.p.A.Spa, per cui non è previsto che i soci possano conferire prestazioni o servizi.
 
Il legislatore della riforma ha previsto, in funzione di garanzia per i creditori, che le prestazioni di opera o servizi siano accompagnate da una [[polizza]] assicurativa o da una [[fideiussione]] bancaria che copra l'intero importo. Un altro elemento di diversità rispetto alla struttura finanziaria della S.p.A.Spa è che la relazione di stima che accompagna il conferimento di un bene in natura non deve essere redatta da un esperto nominato dal tribunale, bensì da un esperto di fiducia del socio iscritto nel registro dei revisori contabili, o a una società di revisione iscritta nell'apposito albo. Infine, per quanto riguarda il conferimento in denaro, al momento della sottoscrizione dell'atto costitutivo è richiesto che, analogamente alla disciplina prevista per la S.p.A.Spa, ne venga versato almeno il 25% ma, e questa è un'ulteriore differenziazione, tale versamento può essere sostituito da una polizza o da una fideiussione che lo garantisca.
 
Ai sensi dell'art. 2466 c.c., in caso di mancata esecuzione dei conferimenti da parte di un socio, questi viene diffidato dagli amministratori ad adempiere entro 30 giorni. Trascorso inutilmente tale termine, gli amministratori possono decidere, in alternativa alla normale azione giudiziaria, di vendere coattivamente le quote del socio moroso agli altri soci, in proporzione alla loro partecipazione. In mancanza di offerte di acquisto da parte dei soci, è possibile passare alla vendita all'[[Incanto (finanza)|incanto]] delle quote, solo se è previsto dallo statuto. Se la vendita non ha luogo in mancanza di compratori, gli amministratori escludono il socio, trattenendo le somme. Il capitale sociale deve essere immediatamente ridotto poiché la Srl non può mai farsi acquirente delle proprie quote. Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.
Riga 56:
 
=== Titoli di debito ===
A seguito della riforma del 2003 il Legislatore ha introdotto la possibilità per le S.r.l.Srl di emanare dei [[Titolo (finanza)|titoli]] di debito. Questi strumenti non sono assimilabili alle [[Società per azioni#Obbligazioni|obbligazioni]] delle Società per Azioni, ma sono comunque titoli di massa. La disciplina ''ex'' art. 2483 c.c. nulla stabilisce in ordine alla competenza, alle modalità di emissione o alle caratteristiche che questi titoli debbano avere, rimandando il tutto alla definizione da parte dell'[[atto costitutivo]].
 
Viene regolamentata la diffusione e la circolazione presso il pubblico: i titoli di debito possono essere sottoscritti solamente da un [[investitore professionale]] che svolge la funzione di mediatore. I titoli potranno poi essere diffusi presso il pubblico, ma chi li trasferisce sarà [[Garanzia|garante]] della solvenza della società, a meno che i titoli non vengano trasferiti ad altri investitori professionali o a soci della società emittente.
Riga 67:
La norma si propone di porre un limite alla pratica cui s'è accennato in precedenza, che portava i soci a non apportare alla società capitale di rischio, ma a concederle prestiti e [[fideiussione|fideiussioni]], che finivano per concorrere con le ragioni degli altri creditori.
 
Non tutti i finanziamenti dei soci, comunque, verranno [[Postergazione|postergati]]. Il capoverso dello stesso articolo 2467 c.c., infatti, limita l'applicazione della norma ai finanziamenti concessi :
* nel momento in cui, anche alla luce del tipo d'attività svolta dalla S.r.l.Srl, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto.;
* oppure in presenza di una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.
 
Riga 74:
 
== Amministrazione e controllo della società ==
La principale caratteristica della nuova disciplina dell'amministrazione della S.r.l.Srl è l'ampiezza dei poteri lasciati in materia di autonomia statutaria. In assenza di contrarie previsioni statutarie, con riferimento alla nomina degli amministratori e al funzionamento dell'organo amministrativo, si limita a prevedere che:
# L'amministrazione della società è affidata a uno o più amministratori nominati con decisione dei soci, salvo che per i primi amministratori, che sono nominati nell'atto costitutivo;
# Gli amministratori devono chiedere, entro 30 giorni da quando ne hanno avuto notizia, l'iscrizione della loro nomina nel registro delle imprese;
Riga 82:
# che l'amministrazione sia affidata anche a soggetti non soci;
# che in caso di amministrazione pluripersonale gli amministratori possano agire, oltre che in modo collegiale, congiuntamente o disgiuntamente. In caso di amministrazione pluripersonale è prevista la riserva di competenza esclusiva agli amministratori dei progetti di bilancio, di fusione e di scissione e le decisioni sull'aumento di capitale, quando gli sia delegato dall'art. 2481;
# in caso di amministrazione congiunta o disgiunta trovano applicazioni gli art. 2257-2258 sulle società di persone;.
 
In caso di amministrazione disgiunta, ogni amministratore ha potere di opporsi alle decisioni di un altro (diritto di veto), in tal caso la decisione spetterà ai soci. In caso di amministrazione congiunta, le decisioni devono essere approvate da tutti gli amministratori, ma ciascun amministratore può compiere atti urgenti. In caso di amministrazione affidata a un consiglio può essere abbandonato il metodo collegiale, sostituendolo con un sistema di consultazioni scritte o raccolta di consensi separati.
Riga 88:
L'atto costitutivo può poi indicare le norme relative al funzionamento della società e in particolare quelle relative all'amministrazione e alla rappresentanza (art. 2463, n. 7 c.c.). Esso può anche prevedere l'attribuzione ai singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società (art. 2468, comma 3 c.c.). L'atto costitutivo ha piena libertà di riservare competenze di tipo gestorio alle decisioni dei soci (art. 2479 c.c.).
 
Per quanto attiene alle regole processuali, gli atti costitutivi delle S.r.l.Srl e delle società di persone possono anche contenere clausole con le quali si deferiscono a uno o più terzi i contrasti tra coloro che hanno il potere di amministrazione in ordine alle decisioni da adottare nella gestione della società. Le decisioni possono essere reclamabili davanti a un collegio e il terzo chiamato a decidere può dare indicazioni vincolanti anche sulle questioni collegate con quelle espressamente deferitegli. La decisione resa è impugnabile avanti il giudice solo in caso di mala fede del decidente.
 
Infine è da ricordare che gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società e ogni limitazione ai loro poteri attinenti alla gestione o alla rappresentanza è inopponibile ai terzi, salvo che questi non abbiano agito intenzionalmente a danno della società (art. 2475-bis c.c.).
 
Nella S.r.l.Srl la legge non impone sempre la presenza di un organo interno di controllo. Ogni socio ha infatti diritto di avere dagli amministratori notizia della svolgimento di affari sociali e di consultare i libri sociali, a condizione che il socio non partecipi all'amministrazione della società (art. 2476, 2&nbsp;°C.). Tale diritto può essere esercitato dal socio anche tramite professionisti di fiducia e riguarda non solo i libri sociali, ma anche i documenti relativi all'amministrazione. Il nuovo art. 2477 dispone che l'atto costitutivo possa prevedere, determinandone le competenze e i poteri, la nomina di un [[collegio sindacale]] o di un [[Revisione contabile|revisore]]. La nomina del collegio sindacale non è più obbligatoria se il capitale sociale fosse stato maggiore o uguale a quello minimo stabilito per le S.p.A.Spa, a seguito delle modifiche del d.l. 91/2014, ma lo è ancora qualora, per due esercizi consecutivi, siano stati superati almeno 2 dei limiti indicati dal 1&nbsp;°C. dell'art. 2435-bis e cioè:
 
# totale dell'attivo risultante dallo stato patrimoniale: 4.000.000 euro;
# ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4.000.000 euro;
# dipendenti occupati mediamente nell'esercizio: 20 unità.
 
L'obbligo cessa se per tre esercizi consecutivi due dei predetti limiti non vengono superati. Infine il collegio sindacale è obbligatorio anche per le S.r.l.Srl che abbiano dimensioni inferiori a quanto previsto dall'art. 2477, ma che:
# siano tenute alla redazione del bilancio consolidato;
# controllano una società obbligata alla revisione legale dei conti.
L'autonomia dello statuto riguarda solo la determinazione delle competenze e dei poteri del collegio sindacale o del revisore contabile, mentre la nomina spetta obbligatoriamente ai soci (art. 2479, 2&nbsp;°C., n.3). Per quanto riguarda i problemi della ineleggibilità, decadenza e requisiti di professionalità si applicano in via analogica gli art. 2397, 2&nbsp;°C. e 2399.
In tutte le S.r.l.Srl dove sia presente il collegio sindacale o il revisore, lo stesso è tenuto a redigere, a rendere disponibile per i soci e a depositare presso il registro delle imprese la propria relazione al bilancio (art. 2429). A esso dovrà quindi necessariamente applicarsi anche l'art. 2407 sulla responsabilità dei sindaci, conseguente all'esercizio da parte dell'organo di una funzione diretta alla tutela anche dell'interesse dei terzi. Quando la nomina del collegio sindacale è obbligatoria si applicano le disposizioni di S.p.A.Spa (art. 2477, u.c.).
Comunque il triplice modello di gestione e di controllo sulla gestione previsto per le S.p.A.Spa NON è applicabile anche alle S.r.l.Srl Il collegio sindacale ha competenza sul controllo contabile, se l'atto costitutivo non dispone diversamente, e sul controllo della gestione.
 
== Scioglimento ==
Oggi la disciplina dello scioglimento è unica per tutte le società di capitali. L'art. 2484 specifica infatti che le [[S.p.A.Società per azioni|Spa]], le [[Società in accomandita per azioni|S.a.p.A.Sapa]], le S.r.l.Srl si sciolgono per:
 
* Decorso del termine (che può essere prorogato dall'assemblea straordinaria).
Riga 120 ⟶ 121:
 
== Società a responsabilità limitata unipersonale ==
In recepimento della XII direttiva, il D. Lgs. del 3 marzo 1993, n. 88 ha introdotto nell'ordinamento italiano la forma societaria della S.r.l.Srl unipersonale.
 
Il socio unico è obbligato a versare integralmente il capitale sociale, indicare l'unipersonalità nell'atto costitutivo e nella corrispondenza societaria, trascrivere nel libro delle adunanze e delle delibere assembleari la stipulazione di contratti fra società e socio unico.