Formula assolutoria: differenze tra le versioni
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La '''formula assolutoria''', nell'[[ordinamento giuridico]] italiano, è una delle due formule di [[proscioglimento]] con cui il [[giudice]] dichiara l'[[imputato]] non colpevole in relazione ai fatti oggetto dell'[[imputazione]].
I motivi per cui il giudice utilizza una formula assolutoria possono essere diversi: può mancare la [[prova (diritto)|prova]] della colpevolezza dell'imputato, oppure la prova è risultata insufficiente ad "eliminare ogni ragionevole dubbio" (art. 533, comma 1), oppure è risultata contraddittoria.
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In una sentenza con formula assolutoria il [[giudice]] ordina la liberazione dell'imputato in stato di [[custodia cautelare]] e dichiara la fine di ogni altra misura cautelare personale eventualmente disposta (art. 532, comma 1).
==Le formule ==
Il [[giudice]] che utilizza questa formula assolutoria giudica che nessuno degli elementi integrativi della fattispecie criminosa contestata risulti provato.
* Assoluzione perché ''l'imputato non ha commesso il fatto'';▼
* Assoluzione perché ''il fatto non costituisce reato'';▼
* Assoluzione perché ''il fatto non è previsto dalla legge come reato'';▼
* Assoluzione perché ''il reato è stato commesso da una persona non imputabile o non punibile per un'altra ragione''.▼
Questa formula prefigura la cosiddetta ''assoluzione piena''.
=====Esempio=====▼
Si contesta all'[[imputato]] di aver commesso un [[omicidio]] e poi dal [[dibattimento]] risulta che la presunta [[vittima]] è morta per cause naturali.▼
▲Si contesta all'[[imputato]] di aver commesso un [[omicidio]] e poi dal [[dibattimento]] risulta che la presunta
Questa formula viene utilizzata dal giudice quando accerta che il fatto di reato è avvenuto, ma non è stato commesso dall'imputato bensì da un'altra persona.
Anche questa formula assolutoria si configura come un{{'}}''assoluzione piena''.
=====Esempio=====▼
Riferendoci al precedente esempio, la [[vittima]] è stata uccisa (vi è stato un [[omicidio]]), ma è stato commesso da una persona diversa dall'[[imputato]].▼
Con questa formula, il [[giudice]] dichiara che il fatto addebitato all'imputato è stato commesso proprio da lui, tuttavia il fatto non può essere considerato un illecito penale (da qui il ''non costituisce reato'') perché manca l'[[elemento soggettivo]] ([[dolo]], [[colpa]] o [[preterintenzione]], si veda l'esempio 1).▼
Il [[giudice]] utilizza questa formula anche nel caso in cui il fatto è stato commesso dall'[[imputato]] in presenza di una [[causa di giustificazione]]; la presenza di una di queste cause, infatti, elimina l'[[antigiuridicità]] del fatto rendendolo lecito (si veda l'esempio 3).▼
▲Riferendoci al precedente esempio, la
=====Esempi=====▼
# La pubblica accusa chiede la condanna per [[omicidio]] dell'[[imputato]], accusato di aver causato un incidente stradale dal quale ne è rimasta uccisa la [[vittima]], ma dal [[dibattimento]] risulta che l'imputato non ha potuto far nulla per evitare l'evento (non si ha né [[dolo]], né [[colpa]] e nemmeno [[preterintenzione]]).▼
# Il [[giudice]] ritiene provato l'[[omicidio]], ma non condanna l'[[imputato]] perché ritiene che abbia agito in una situazione di [[legittima difesa]] (è presente la [[causa di giustificazione]]).▼
Queste prime due formule assolutorie, negando il presupposto storico dell'accusa, configurano l'assoluzione più ampia.<ref>{{Cita libro|autore=Giovanni Conso|autore2=Vittorio Grevi|titolo=Compendio di Procedura Penale|edizione=V edizione|editore=Cedam}}</ref>
▲Con questa formula, il [[giudice]] dichiara che il fatto addebitato all'imputato è stato
▲Il [[giudice]] utilizza questa formula anche nel caso in cui il fatto è stato commesso dall'[[imputato]] in presenza di una [[causa di giustificazione]]; la presenza di una di queste cause, infatti, elimina l'[[antigiuridicità]] del fatto rendendolo lecito (si veda l'esempio
▲# La pubblica accusa chiede la condanna per [[omicidio]] dell'[[imputato]], accusato di aver causato un incidente stradale dal quale ne è rimasta uccisa la
▲# Il [[giudice]] ritiene provato l'[[omicidio]], ma non condanna l'[[imputato]] perché ritiene che abbia agito in una situazione di [[legittima difesa (ordinamento italiano)|legittima difesa]] (è presente la [[causa di giustificazione]]).
In questo caso la pronunzia «perché il fatto non è previsto dalla legge come reato» presuppone che il fatto storico ascritto all’imputato non sia munito di sanzione penale, ma sia punito sotto altri profili (in via amministrativa o disciplinare)
Il giudice usa questa formula anche quando il fatto storico era previsto precedentemente come reato, ma la norma di legge a cui si riferiva ha perso efficacia; questo può avvenire quando la [[Corte Costituzionale]] dichiara la norma illegittima (vedi l'esempio 2), oppure quando una legge depenalizza certi reati (vedi l'esempio 3).
È un'assoluzione ''in iure'' (''in punto di diritto'').
# Durante il [[dibattimento]] si discute del [[reato]] di [[danneggiamento]] (art. 635 c.p.) con [[colpa (diritto)|colpa]], ma il [[giudice]] assolve l'[[imputato]] perché, secondo l'[[ordinamento giuridico|ordinamento]] penale,
# La [[sentenza]] della [[Corte Costituzionale]] n. 126 del 19 aprile 1968 ha dichiarato l'[[Controllo di legittimità costituzionale|illegittimità costituzionale]] dell'art. 559 c.p., il quale puniva il reato di [[adulterio]].
# La legge n. 689 del 24 novembre 1981 ("Modifiche al sistema penale") ha trasformato diversi reati in illeciti amministrativi.
▲
Con quest'ultima formula il
È la formula assolutoria più sfavorevole per l'[[imputato]].
# L'imputato risulta aver compiuto il fatto quando era minore di 14 anni, oppure è totalmente infermo di mente.
# Dopo il [[dibattimento]] viene provato che l'imputato ha compiuto un [[furto]] ai danni della sorella, la quale convive insieme a lui (questa situazione configura la [[causa di non # Il [[giudice]] ritiene provato il fatto che l'imputato è un [[agente diplomatico]] accreditato presso il [[Capo dello Stato]] (l'imputato quindi beneficia dell'[[immunità diplomatica]], istituto di [[diritto internazionale]]).
==
Una parte della [[dottrina (diritto)|dottrina]] ritiene che la scelta del codice di presentare una molteplicità di formule assolutorie sia stata una scelta "non ragionevole". Secondo Paolo Tonini
{{quote|[...] la "''presunzione di innocenza'' impone, a chi accusa, l'onere di eliminare ogni ragionevole dubbio sulla reità. Pertanto, l'alternativa dovrebbe essere esclusivamente tra "colpevole" e "non colpevole". Gli argomenti, che inducono a prosciogliere, dovrebbero essere contenuti nella motivazione della sentenza e non apparire nel dispositivo; altrimenti potrebbero costituire un pregiudizio quando la formula non è totalmente liberatoria."|Paolo Tonini, ''Manuale di procedura penale''}}
== Note ==
<references/>
==Bibliografia==
* Luigi Tramontano (a cura di), ''Codice di procedura penale spiegato'', 6ª ed., Piacenza, Casa Editrice La Tribuna, 2008.
* Luigi Tramontano (a cura di), ''Codice penale spiegato'', 7ª ed., Piacenza, Casa Editrice La Tribuna, 2008.
* Paolo Tonini, ''Manuale di procedura penale'', 10ª ed., Milano, Giuffrè Editore, 2009, pp.
* Luigi Grilli, ''La procedura penale. Guida pratica - Volume I'', Wolters Kluwer Italia, 2009.
== Voci correlate ==
{{portale|Diritto}}▼
* [[Assoluzione (diritto)]]
* [[Sentenza di non luogo a procedere]]
[[Categoria:
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