Formula assolutoria: differenze tra le versioni
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La '''formula assolutoria''', nell'[[ordinamento giuridico]] italiano, è una delle due formule di [[proscioglimento]] con cui il [[giudice]] dichiara l'[[imputato]] non colpevole in relazione ai fatti oggetto dell'[[imputazione]].
I motivi per cui il giudice utilizza una formula assolutoria possono essere diversi: può mancare la [[prova (diritto)|prova]] della colpevolezza dell'imputato, oppure la prova è risultata insufficiente ad "eliminare ogni ragionevole dubbio" (art. 533, comma 1), oppure è risultata contraddittoria.
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In una sentenza con formula assolutoria il [[giudice]] ordina la liberazione dell'imputato in stato di [[custodia cautelare]] e dichiara la fine di ogni altra misura cautelare personale eventualmente disposta (art. 532, comma 1).
==Le formule ==
Il [[giudice]] che utilizza questa formula assolutoria giudica che nessuno degli elementi integrativi della fattispecie criminosa contestata risulti provato.
* Assoluzione perché ''il fatto non costituisce reato'';▼
Questa formula prefigura la cosiddetta ''assoluzione piena''.
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Si contesta all'[[imputato]] di aver commesso un [[omicidio]] e poi dal [[dibattimento]] risulta che la presunta vittima è morta per cause naturali.
===Assoluzione perché
Questa formula viene utilizzata dal giudice quando accerta che il fatto di reato è avvenuto, ma non è stato commesso dall'imputato bensì da un'altra persona.
Anche questa formula assolutoria si configura come un{{'}}''assoluzione piena''.
====Esempio====
Riferendoci al precedente esempio, la vittima è stata uccisa (vi è stato un [[omicidio]]), ma è stato commesso da una persona diversa dall'[[imputato]].
Queste prime due formule assolutorie, negando il presupposto storico dell'accusa, configurano l'assoluzione più ampia.<ref>{{Cita libro|autore=Giovanni Conso|autore2=Vittorio Grevi|titolo=Compendio di Procedura Penale|edizione=V edizione|editore=Cedam}}</ref>
Con questa formula, il [[giudice]] dichiara che il fatto addebitato all'imputato è stato commesso proprio da lui, tuttavia il fatto non può essere considerato un illecito penale (da qui il ''non costituisce reato'') perché manca l'[[elemento soggettivo]] ([[dolo]], [[colpa (diritto)|colpa]] o [[preterintenzione]], si veda l'esempio 1).▼
▲Con questa formula, il [[giudice]] dichiara che il fatto addebitato all'imputato è stato
Il [[giudice]] utilizza questa formula anche nel caso in cui il fatto è stato commesso dall'[[imputato]] in presenza di una [[causa di giustificazione]]; la presenza di una di queste cause, infatti, elimina l'[[antigiuridicità]] del fatto rendendolo lecito (si veda l'esempio 2).
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# Il [[giudice]] ritiene provato l'[[omicidio]], ma non condanna l'[[imputato]] perché ritiene che abbia agito in una situazione di [[legittima difesa (ordinamento italiano)|legittima difesa]] (è presente la [[causa di giustificazione]]).
===Assoluzione perché
In questo caso la pronunzia «perché il fatto non è previsto dalla legge come reato» presuppone che il fatto storico ascritto all’imputato non sia munito di sanzione penale, ma sia punito sotto altri profili (in via amministrativa o disciplinare)
Il giudice usa questa formula anche quando il fatto storico era previsto precedentemente come reato, ma la norma di legge a cui si riferiva ha perso efficacia; questo può avvenire quando la [[Corte Costituzionale]] dichiara la norma illegittima (vedi l'esempio 2), oppure quando una legge depenalizza certi reati (vedi l'esempio 3).
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# La legge n. 689 del 24 novembre 1981 ("Modifiche al sistema penale") ha trasformato diversi reati in illeciti amministrativi.
===Assoluzione perché
Con quest'ultima formula il giudice accerta che il fatto storico è realmente avvenuto, è stato commesso dall'[[imputato]] e configura un [[reato]], ma l'imputato non è comunque punibile; quest'ultimo può essere non punibile quando risulta non imputabile (vedi l'esempio 1), oppure quando è coperto da una [[causa di non punibilità]] (vedi l'esempio 2), oppure ancora quando risulta penalmente immune (vedi l'esempio 3). Con il d.lgs. 28/2015 è stata introdotta nell'ordinamento la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ferma restando per il danneggiato la possibilità di rivolgersi al giudice civile per ottenere la condanna del responsabile al risarcimento dei danni.
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====Esempi====
# L'imputato risulta aver compiuto il fatto quando era minore di 14 anni, oppure è totalmente infermo di mente.
# Dopo il [[dibattimento]] viene provato che l'imputato ha compiuto un [[furto]] ai danni della sorella, la quale convive insieme a lui (questa situazione configura la [[causa di non punibilità]] ex art. 649 c.p., comma
# Il [[giudice]] ritiene provato il fatto che l'imputato è un [[agente diplomatico]] accreditato presso il [[Capo dello Stato]] (l'imputato quindi beneficia dell'[[immunità diplomatica]], istituto di [[diritto internazionale]]).
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Una parte della [[dottrina (diritto)|dottrina]] ritiene che la scelta del codice di presentare una molteplicità di formule assolutorie sia stata una scelta "non ragionevole". Secondo Paolo Tonini
{{quote|[...] la "''presunzione di innocenza'' impone, a chi accusa, l'onere di eliminare ogni ragionevole dubbio sulla reità. Pertanto, l'alternativa dovrebbe essere esclusivamente tra "colpevole" e "non colpevole". Gli argomenti, che inducono a prosciogliere, dovrebbero essere contenuti nella motivazione della sentenza e non apparire nel dispositivo; altrimenti potrebbero costituire un pregiudizio quando la formula non è totalmente liberatoria."|Paolo Tonini, ''Manuale di procedura penale''}}
== Note ==
<references/>
==Bibliografia==
* Luigi Tramontano (a cura di), ''Codice di procedura penale spiegato'', 6ª ed., Piacenza, Casa Editrice La Tribuna, 2008.
* Luigi Tramontano (a cura di), ''Codice penale spiegato'', 7ª ed., Piacenza, Casa Editrice La Tribuna, 2008.
* Paolo Tonini, ''Manuale di procedura penale'', 10ª ed., Milano, Giuffrè Editore, 2009, pp.
* Luigi Grilli, ''La procedura penale. Guida pratica - Volume I'', Wolters Kluwer Italia, 2009.
== Voci correlate ==
{{portale|Diritto}}▼
* [[Assoluzione (diritto)]]
* [[Sentenza di non luogo a procedere]]
[[Categoria:Diritto processuale penale]]
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