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{{L|diritto|agosto 2014}}
NellLa '''ditta''', nell'ordinamento giuridico [[Italia|italiano]], la '''ditta''' è uno dei [[Segni distintivi|segni distintivi dell'azienda]], l'unico a essere obbligatorio, ed è nome sotto il quale l'[[imprenditore]] individuale esercita la sua impresa, compie gli atti di impresa, assume obbligazioni, acquista diritti e, più in generale, diventa punto di riferimento soggettivo dei rapporti giuridici relativi all' impresa.<ref>{{Cita web|url=https://www.to.camcom.it/12-ditta-insegna-e-marchio-i-segni-distintivi-dellimpresa|titolo=Ditta, insegna e marchio: i segni distintivi dell'impresa|sito=Camera di Commercio Industria e Artigianato e Agricoltura di Torino}}</ref><ref>{{Cita libro|autore=Gustavo Minervini|autore2=Graziani Augusto|autore3=Belvisio Umberto|titolo=Manuale di diritto commerciale|anno=2020|editore=[[Cedam]]|p=85|autore4=Santoro Vittorio}}</ref>
 
Nell'ordinamento giuridico [[Italia|italiano]], la '''ditta''' è uno dei [[Segni distintivi|segni distintivi dell'azienda]], l'unico a essere obbligatorio, ed è nome sotto il quale l'[[imprenditore]] individuale esercita la sua impresa, compie gli atti di impresa, assume obbligazioni, acquista diritti e, più in generale, diventa punto di riferimento soggettivo dei rapporti giuridici relativi all' impresa.<ref>{{Cita web|url=https://www.to.camcom.it/12-ditta-insegna-e-marchio-i-segni-distintivi-dellimpresa|titolo=Ditta, insegna e marchio: i segni distintivi dell'impresa|sito=Camera di Commercio Industria e Artigianato e Agricoltura di Torino}}</ref><ref>{{Cita libro|autore=Gustavo Minervini|autore2=Graziani Augusto|autore3=Belvisio Umberto|titolo=Manuale di diritto commerciale|anno=2020|editore=[[Cedam]]|p=85|autore4=Santoro Vittorio}}</ref>
 
== Elementi della ditta ==
Essa è formata da un elemento necessario, costituito dal [[cognome]] o dalla sigla dell'imprenditore, e da un elemento eventuale, cioè facoltativo, che può essere costituito anche da parole liberamente scelte.<ref>{{Cita libro|autore=Carlo Angelici|autore2=Giovanni Battista Ferri|titolo=Manuale di diritto commerciale|editore=[[Utet]] giuridica|p=80}}</ref>
 
Infatti, a norma dell'art. 2563, secondo comma, c.c.del [[Codice civile (Italia)|Codice civile]], «la ditta, comunque sia formata, deve contenere ''almeno'' il cognome o la sigla dell'imprenditore, salvo quanto è disposto dall'art. 2565», cioè salvo che nel caso di trasferimento della ditta.
 
== Teorie della ditta ==
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Di conseguenza, la ditta è intrasferibile per qualsiasi motivo, dal momento che con la cessione viene inevitabilmente a istituirsi la figura giuridica del [[prestanome]].<ref>{{Cita libro|autore=[[Cesare Vivante]]|titolo=Trattato di diritto commerciale|anno=1929|editore=Francesco Vallardi|volume=Vol. 1}}</ref><ref>{{Cita pubblicazione|autore=[[Alfredo Rocco]]|anno=1916|titolo=Saggio di una teoria generale degli atti di commercio|rivista=Rivista del diritto commerciale|volume=1|pp=81-111}}</ref>
 
=== Teoria della ditta oggetivaoggettiva ===
La teoria della ditta oggettiva non identifica l'imprenditore con la ditta, per cui quest'ultima diventa denominazione durevole dell'azienda, diventa cioè segno distintivo.
 
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==Bibliografia==
* {{cita libro|autore=Gian Franco Campobasso|wkautore=Gian Franco Campobasso|curatore=Mario Campobasso|titolo=Manuale di diritto commerciale|edizione=settima edizione|isbn=9788859814863|editore=[[UTET|UTET Giuridica]]|data=settembre 2017|cid=Campobasso, 2017}}
 
== Voci correlate ==
* [[Azienda]]
* [[Insegna (dirittocommercio)]]
* [[Impresa]]
* [[Imprenditore]]
 
{{Controllo di autorità}}
{{Portale|diritto|economiaitalia}}
 
[[Categoria:Diritto commerciale]]