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Nel 2003 l'[[Unione europea]] emanò la [[Direttiva relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico|Direttiva 2003/98/CE sul riutilizzo dell'informazione del settore pubblico]] (conosciuta anche come ''Direttiva PSI - Public Sector Information''<ref name="Infosoc2">[http://ec.europa.eu/information_society/policy/psi/rules/index_en.htm Existing rules on re-use of public sector information] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20091221010933/http://ec.europa.eu/information_society/policy/psi/rules/index_en.htm |data=21 dicembre 2009 }} Accessed: 2010-01-21 <!--Archived version http://www.webcitation.org/5mwtgR4Bz--></ref><ref name="eurlex">[https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009DC0212:IT:NOT Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Riutilizzo dell'informazione del settore pubblico : riesame della direttiva 2003/98/CE - [SEC(2009) 597] ] Accessed: 2013-01-29</ref>) al fine di promuovere il più possibile il riutilizzo libero dei dati e documenti in possesso del settore pubblico.
L'articolo 3 della Direttiva 2003/98/CE ha stabilito in particolare il principio basilare che:{{citazione|Gli Stati membri provvedono affinché, ove sia permesso il riutilizzo di documenti in possesso degli enti pubblici, questi documenti siano riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali<ref>{{cita pubblicazione|titolo=Direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico|pubblicazione=Gazzetta ufficiale della Comunità Europea|numero=L 345|data=31 dicembre 2003|
Nel giugno 2013 la Direttiva PSI è stata aggiornata dalla nuova Direttiva 2013/37/UE<ref name="2013/37/UE">{{cita pubblicazione|titolo=Direttiva 2013/37/UE che modifica la direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico|pubblicazione=Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea|numero=L 175/1|data=26 giugno 2016|url=https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1432829629457&uri=CELEX:32013L0037|urlmorto=no|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20161116090550/http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1432829629457&uri=CELEX:32013L0037|dataarchivio=16 novembre 2016}}</ref>, al fine di favorire il riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni Europee. In particolare, la nuova direttiva ha sancito l'obbligo per le amministrazioni di rendere disponibili, per il riutilizzo per scopi sia commerciali sia non commerciali, i dati in loro possesso, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. La direttiva ha esteso tale disposizione anche alle istituzioni culturali (biblioteche, comprese quelle universitarie, musei e archivi) in precedenza escluse:{{citazione|Gli Stati membri provvedono affinché i documenti cui si applica la presente direttiva (...) siano riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali (...).<br />Gli Stati membri provvedono affinché i documenti i cui diritti di proprietà intellettuale sono detenuti da biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, musei e archivi, qualora il loro riutilizzo sia autorizzato, siano riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali|Nuovo articolo 3 della Direttiva PSI<ref name="2013/37/UE"/>}}
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L'articolo 5 della Legge n. 633/1941 sul [[diritto d'autore italiano|diritto d'autore]] stabilisce che le disposizioni in materia di protezione del diritto d'autore non si applicano ai testi degli atti ufficiali dello stato e delle Amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere<ref>{{cita legge italiana|tipo=legge|titolo=Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio|anno=1941|mese=04|giorno=22|numero=633|articolo=5}}</ref>.
A seguito della Direttiva europea PSI, nel 2012 la regola del dato aperto per principio fu introdotta nel [[Codice dell'Amministrazione Digitale]] dal comma 2 dell'articolo 9 del cosiddetto ''Decreto Crescita 2.0''<ref>{{cita news|titolo=Decreto Crescita 2.0: il testo coordinato in Gazzetta Ufficiale|sito=Altalex|data=27 giugno 2014|url=http://www.altalex.com/documents/leggi/2014/06/27/decreto-crescita-2-0-il-testo-coordinato-in-gazzetta-ufficiale|accesso=2016-11-08|urlmorto=no|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20151224184354/http://www.altalex.com/documents/leggi/2014/06/27/decreto-crescita-2-0-il-testo-coordinato-in-gazzetta-ufficiale|dataarchivio=24 dicembre 2015}}</ref> (Decreto Legge n. 179/2012)<ref>{{Cita legge italiana|tipo=decreto legge|anno=2012|mese=10|giorno=18|numero=179|titolo=Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese|articolo=9|originale=SI|data=|cid=|nolink=}}</ref>, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221<ref>{{Cita legge italiana|tipo=legge|anno=2012|mese=12|giorno=17|numero=221|titolo=Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.|articolo=|originale=|data=|cid=|nolink=}}</ref> e modificato successivamente dal Decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217<ref>{{Cita web|url=https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-13;217|titolo=DECRETO LEGISLATIVO 13 dicembre 2017, n. 217 - Normattiva|sito=www.normattiva.it|accesso=2024-06-07}}</ref>:
{{Citazione|I dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano, con qualsiasi modalità, senza l'espressa adozione di una [[licenza d'uso|licenza]] di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del [[Direttiva relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico|decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36]]<ref>{{Cita legge italiana|tipo=DLGS|anno=2006|mese=01|giorno=24|numero=36|titolo=Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico|articolo=2|originale=|data=|cid=|nolink=}}</ref>, si intendono rilasciati come dati di tipo aperto ai sensi all'articolo 68, comma 3, del presente [[Codice dell'Amministrazione Digitale|Codice]]. L'eventuale adozione di una licenza di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera h), è motivata ai sensi delle linee guida nazionali di cui al comma 7.|Nuova formulazione dell'articolo 52, comma 2 del [[Codice dell'Amministrazione Digitale]]}}▼
▲{{Citazione|I dati e i documenti che
In seguito all'entrata in vigore (18 marzo 2013) di tale disposizione, i dati e i documenti pubblicati online dalle pubbliche amministrazioni - senza una esplicita licenza d’uso che ne definisca le possibilità e i limiti di riutilizzo – sono da intendersi come [[dati aperti]].▼
▲In seguito all'entrata in vigore (18 marzo 2013) di tale disposizione, i dati e i documenti
Per quanto sopra, in caso di omissione della Pubblica Amministrazione nell'apporre una [[licenza (informatica)|licenza d'uso]]<ref>L'art. 2, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 36/2006 definisce la "licenza standard per il riutilizzo" come "''il contratto, o altro strumento negoziale, redatto ove possibile in forma elettronica, nel quale sono definite le modalità di riutilizzo dei documenti delle pubbliche amministrazioni o degli organismi di diritto pubblico''"</ref>, i [[atto amministrativo|documenti amministrativi]]<ref>L'art. 22 della Legge 241/1990 definisce il "documento amministrativo" come: "''ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale''"</ref> e i dati pubblicati on-line sul proprio sito sono utilizzabili liberamente e gratuitamente "da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato" ai sensi degli articoli 52, comma 2 e 68, comma 3 del [[Codice dell'Amministrazione Digitale]].<ref>{{cita pubblicazione|autore=Antonella De Robbio|titolo=Dati aperti nella Pubblica Amministrazione tra crescita e trasparenza|editore=Digitalia|url=http://digitalia.sbn.it/article/download/718/493|urlmorto=no|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20161110105546/http://digitalia.sbn.it/article/download/718/493|dataarchivio=10 novembre 2016}}</ref><ref>{{cita pubblicazione|titolo=Dati aperti|sito=Open Data in ambito parlamentare|editore=Nexa Center - Politecnico di Torino|url=https://datiparlamento.nexacenter.org/wiki/Dati_aperti|urlmorto=sì|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20161109223202/https://datiparlamento.nexacenter.org/wiki/Dati_aperti|dataarchivio=9 novembre 2016|accesso=9 novembre 2016}}</ref>▼
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L'articolo 7 del cosiddetto ''Decreto Trasparenza'' del 2013 ha rafforzato ulteriormente il principio dell'open by default, precisando che i dati e documenti soggetti a pubblicazione online obbligatoria non possono avere alcuna licenza che vada oltre l'obbligo di citare la fonte e rispettarne l'integrità<ref>{{cita legge italiana|tipo=DLGS|titolo=Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni|anno=2013|mese=03|giorno=14|numero=33|articolo=7}}</ref>.
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==Collegamenti esterni==
*{{cita web|titolo=Open data charter|lingua=en, es|url=http://opendatacharter.net/}}
*{{cita web|titolo=Portale dei dati aperti della Pubblica Amministrazione|url=http://www.dati.gov.it/|accesso=19 marzo 2013|dataarchivio=23 settembre 2012|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20120923020159/http://www.dati.gov.it/|urlmorto=sì}}
*{{cita web|titolo=AGID - Agenzia per l'Italia Digitale|url=http://www.agid.gov.it/}}
*{{cita news|autore=Simone Aliprandi|titolo=Aperto per definizione|pubblicazione=Apogeonline|editore=Feltrinelli|data=2013-05-23|url=http://www.apogeonline.com/webzine/2013/05/23/aperto-per-definizione|urlmorto=no|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20161109222156/http://www.apogeonline.com/webzine/2013/05/23/aperto-per-definizione|dataarchivio=9 novembre 2016}}
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