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{{citazione|I dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano, con qualsiasi modalità, senza l'espressa adozione di una [[licenza (informatica)|licenza]] (...) si intendono rilasciati come [[dati aperti|dati di tipo aperto]]. L'eventuale adozione di una licenza (...) è motivata ai sensi delle linee guida nazionali|Articolo 52, comma 2 del [[Codice dell'Amministrazione Digitale]]<ref>{{cita web|titolo=Art. 52. - Accesso telematico e riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni|sito=Agenzia per l'Italia Digitale|url=http://www.agid.gov.it/cad/art-52-accesso-telematico-riutilizzo-dati-pubbliche-amministrazioni|accesso=2016-11-09|urlmorto=no|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20161109221721/http://www.agid.gov.it/cad/art-52-accesso-telematico-riutilizzo-dati-pubbliche-amministrazioni|dataarchivio=9 novembre 2016}}</ref>}}
 
Il L'''dato'open apertoby per principiodefault'''<ref>[http://www.dati.gov.it/content/monitoraggio-sullo-stato-dellopen-data-italia-dopo-lopen-default Dati gov.it] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20130325031721/http://www.dati.gov.it/content/monitoraggio-sullo-stato-dellopen-data-italia-dopo-lopen-default |data=25 marzo 2013 }}</ref> o '''dato aperto automaticamente'''<ref name=ODC_italiano>{{cita web|titolo=L’Open Data Charter tradotta in italiano|editore=Agenzia per l'Italia Digitale|sito=dati.gov.it|url=http://www.dati.gov.it/content/l%E2%80%99open-data-charter-tradotta-italiano}}</ref> o '''per definizione'''<ref>{{cita news|autoreurlmorto=Simone Aliprandi|titolourlarchivio=Aperto per definizione|pubblicazione=Apogeonline|editore=Feltrinelli|data=2013-05-23|url=httphttps://wwwweb.apogeonlinearchive.comorg/webzineweb/201320161109021749/05http:/23/apertowww.dati.gov.it/content/l%E2%80%99open-perdata-definizionecharter-tradotta-italiano|dataarchivio=9 novembre 2016}}</ref> (in [[lingua inglese]] anche: ''Open data by default'' o semplicemente ''Open by default''<ref>[http://www.dati.gov.it/content/monitoraggio-sullo-stato-dellopen-data-italia-dopo-lopen-default Dati gov.it] </ref>; in [[lingua francese|francese]]: ''Seront ouvertes par défaut''; in [[lingua spagnola|spagnolo]]: ''Datos abiertos por defecto'') è un [[principio giuridico]] in base al quale i [[documento digitale|documenti informatici]] e le informazioni detenuti, prodotti o pubblicati dalle [[pubblica amministrazione|pubbliche amministrazioni]], nel caso in cui queste non specifichino perticolariparticolari [[Licenza (informatica)|termini d'uso]] nelle proprie [[note legali]], sono considerati [[dati aperti|dato aperto]] (''open data'') e, in quanto tali, liberamente riutilizzabili da chiunque e per qualunque scopo, anche per finalità commerciali<ref>{{cita libro|autore=Simone Aliprandi|titolo=Il Fenomeno Open Data: indicazioni e norme per un mondo di dati aperti|altri=prefazione di Morena Ragone|editore=Ledizioni|città=Milano|isbn=978-88-6705-168-7|url=https://archive.org/details/IlFenomenoOpenData}}</ref>.
 
Il principio è espressione dei noti [[principio di legalità]] e [[principio di legalità amministrativa]], ovvero dei celebri [[brocardo|brocardi]] in [[lingua latina]] del "''Permissa putantur omnia, quae non sunt prohibita''" (si ritengono permesse tutte le cose che non sono proibite) e del "''quae lex non prohibet debent permissa videri''" (ciò che la legge non proibisce dev'essere visto come consentito).
 
Il principio introdotto inverte quello normalmente in uso nel [[diritto d'autore italiano]] che, conformemente alla [[Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche|Convenzione di Berna]], afferma che tutti i diritti sono riservati all'autore o aventi causa, salvo diversa indicazione.
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==Storia==
{{vedi anche|Open government}}
Agli inizi degli [[anni 2000]], con la progressiva espansione delle reti telematiche ([[Web 2.0]]) e diffusione del loro uso, si comiciòcominciò a rendersi conto che la conoscenza della [[legge]] e l'accesso ai [[documento amministrativo|documenti amministrativi]] era da lungo tempo appannaggio di una ristretta [[Élite (sociologia)|élite]] burocratico-professionale<ref>All'inizio del 2000 l'accesso per via telematica alle norme, in Italia e in altri paesi europei, era a pagamento ed inoltre il servizio, anche quando veniva erogato da istituzioni pubbliche, era concepito per rivolgersi ad una utenza professionale (su questo aspetto vedi il [http://ec.europa.eu/smart-regulation/better_regulation/documents/mandelkern_report.pdf Rapporto Mandelkern sulla Better Regulation] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20150824000512/http://ec.europa.eu/smart-regulation/better_regulation/documents/mandelkern_report.pdf |data=24 agosto 2015 }})</ref>: pertanto si prese consapevolezza che il libero accesso alle leggi costituiva un diritto fondamentale del cittadino (la cui ignoranza della legge non scusa) e che i testi normativi erano "dati aperti per eccellenza"<ref>{{cita pubblicazione|autore=AA.VV.|titolo=Report: Gli open data in ambito parlamentare|editore= Centro Nexa del Politecnico di Torino - Senato della Repubblica - Camera dei Deputati|edizione=Versione 1.0 Beta|data=28 Maggiomaggio 2015|url=http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00920095.pdf|urlmorto=no|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20161109021806/http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00920095.pdf|dataarchivio=9 novembre 2016}}</ref>.
 
===Direttiva PSI===
Nel 2003 l'[[Unione europea]] emanò la [[Direttiva relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico|Direttiva 2003/98/CE sul riutilizzo dell'informazione del settore pubblico]] (conosciuta anche come ''Direttiva PSI - Public Sector Information''<ref name="Infosoc2">[http://ec.europa.eu/information_society/policy/psi/rules/index_en.htm Existing rules on re-use of public sector information] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20091221010933/http://ec.europa.eu/information_society/policy/psi/rules/index_en.htm |data=21 dicembre 2009 }} Accessed: 2010-01-21 <!--Archived version http://www.webcitation.org/5mwtgR4Bz--></ref><ref name="eurlex">[httphttps://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009DC0212:IT:NOT Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Riutilizzo dell'informazione del settore pubblico : riesame della direttiva 2003/98/CE - [&#91;SEC(2009) 597]&#93; ] Accessed: 2013-01-29</ref>) al fine di promuovere il più possibile il riutilizzo libero dei dati e documenti in possesso del settore pubblico.
 
L'articolo 3 della Direttiva 2003/98/CE ha stabilito in particolare il principio basilare che:{{citazione|Gli Stati membri provvedono affinché, ove sia permesso il riutilizzo di documenti in possesso degli enti pubblici, questi documenti siano riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali<ref>{{cita pubblicazione|titolo=Direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico|pubblicazione=Gazzetta ufficiale della Comunità Europea|numero=L 345|data=31 dicembre 2003|ppp=90-96|url=httphttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003L0098&from=IT}}</ref>}}
 
Nel giugno 2013 la Direttiva PSI è stata aggiornata dalla nuova Direttiva 2013/37/UE<ref name="2013/37/UE">{{cita pubblicazione|titolo=Direttiva 2013/37/UE che modifica la direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico|pubblicazione=Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea|numero=L 175/1|data=26 giugno 2016|url=https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1432829629457&uri=CELEX:32013L0037|urlmorto=no|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20161116090550/http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1432829629457&uri=CELEX:32013L0037|dataarchivio=16 novembre 2016}}</ref>, al fine di favorire il riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni Europee. In particolare, la nuova direttiva ha sancito l'obbligo per le amministrazioni di rendere disponibili, per il riutilizzo per scopi sia commerciali sia non commerciali, i dati in loro possesso, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. La direttiva ha esteso tale disposizione anche alle istituzioni culturali (biblioteche, comprese quelle universitarie, musei e archivi) in precedenza escluse:{{citazione|Gli Stati membri provvedono affinché i documenti cui si applica la presente direttiva (...) siano riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali (...).<br />Gli Stati membri provvedono affinché i documenti i cui diritti di proprietà intellettuale sono detenuti da biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, musei e archivi, qualora il loro riutilizzo sia autorizzato, siano riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali|Nuovo articolo 3 della Direttiva PSI<ref name="2013/37/UE"/>}}
 
===Carta dei dati aperti===
[[File:Open Data Charter (logo).png|miniatura|destra|Logo della [[Carta internazionale dei dati aperti]]]]
Il 18 giugno 2013 in [[Irlanda del Nord]], durante il [[G8 del 2013|39º vertice del G8]], i leader del [[G8]] firmarono la [[Carta dei Dati Aperti]] (in inglese: ''Open Data Charter''), con cui furono definiti i 5 principi strategici per rendere il proprio patrimonio informativo pubblico aperto per principio ("''by default''"), per incrementare la qualità e la quantità dei dati pubblicati, nonché le possibilità di riuso dei dati stessi<ref name=ODC_italiano/>.
Nell'ottobre 2015<ref>{{cita web|titolo=Nasce la Carta internazionale degli Open Data|sito=Agenzia per l'Italia digitale|data=2 Ottobreottobre 2015|url=http://www.agid.gov.it/notizie/2015/10/02/nasce-carta-internazionale-degli-open-data|accesso=2016-11-08|urlmorto=sì|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20161109083830/http://www.agid.gov.it/notizie/2015/10/02/nasce-carta-internazionale-degli-open-data|dataarchivio=9 novembre 2016}}</ref> un gruppo di 17 governi (tra cui quelli nazionali di Canada, Messico e Italia<ref>{{cita web|autore=Pia Marconi|titolo=Italy letter OGP Summit|editore=Presidenza del Consiglio dei Ministri|data=27 ottobre 2015|url=https://drive.google.com/file/d/0B2AhruCHugJiZXZ1dVpjVGJMWTA/view}}</ref>; attualmente la Convenzione ) ha sottoscritto a [[Città del Messico]] la [[Carta internazionale dei dati aperti]] per definire i principi e le [[buone pratiche]] per il rilascio dei dati aperti governativi. Il primo principio, stabilito dall'articolo 1 della Carta, è proprio quello dell'"Open by default"<ref>{{cita web|titolo=Principles|sito=Open data charter|lingua=en|url=http://opendatacharter.net/principles/|accesso=2016-11-08|urlmorto=no|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20161031041757/http://opendatacharter.net/principles/|dataarchivio=31 ottobre 2016}}</ref>.
 
== Nel mondo ==
==Il dato aperto per principio in Canada==
=== Canada ===
A partire dal 2011 il governo del [[Canada]] ha lanciato un piano per la pubblicazione dei dati aperti provenienti dalle amministrazioni canadesi. Dopo il lancio del portale dei dati aperti canadesi nel 2013, il 9 ottobre 2014 il governo canadese ha emanato la Direttiva sul Governo Aperto (Directive on Open Government)<ref>{{cita web|titolo=Directive on Open Government|lingua=en, fr|url=https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?id=28108|accesso=2016-11-08|urlmorto=no|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20161118125547/http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?id=28108|dataarchivio=18 novembre 2016}}</ref>, una direttiva "aperta per principio" per disciplinare il riuso dei documenti e dati governativi, che ha portato successivamente all'apertura del portale "''Canada Open Government/Gouvernement ouvert du Canada''"<ref>{{cita web|titolo=Canada Open Government|lingua=en, fr|url=http://open.canada.ca|accesso=2016-11-09}}</ref>
 
=== Italia ===
==Il dato aperto per principio in Italia==
[[File:Logo-datigov.png|miniatura|destra|Logo del portale dei dati aperti della Pubblica Amministrazione italiana [http://www.dati.gov.it/ dati.gov.it]]]
{{vedi anche|Codice dell'amministrazione digitale|Direttiva PSI}}
L'articolo 5 della Legge n. 633/1941sul1941 sul [[diritto d'autore italiano|diritto d'autore]] stabilisce che le disposizioni in materia di protezione del diritto d'autore non si applicano ai testi degli atti ufficiali dello stato e delle Amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere<ref>{{cita legge italiana|tipo=legge|titolo=Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio|anno=1941|mese=04|giorno=22|numero=633|articolo=5}}</ref>.
 
A seguito della Direttiva europea PSI, nel 2012 la regola del dato aperto per principio fu introdotta nel [[Codice dell'Amministrazione Digitale]] dal comma 2 dell'articolo 9 del cosiddetto ''Decreto Crescita 2.0''<ref>{{cita news|titolo=Decreto Crescita 2.0: il testo coordinato in Gazzetta Ufficiale|sito=Altalex|data=27 giugno 2014|url=http://www.altalex.com/documents/leggi/2014/06/27/decreto-crescita-2-0-il-testo-coordinato-in-gazzetta-ufficiale|accesso=2016-11-08|urlmorto=no|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20151224184354/http://www.altalex.com/documents/leggi/2014/06/27/decreto-crescita-2-0-il-testo-coordinato-in-gazzetta-ufficiale|dataarchivio=24 dicembre 2015}}</ref> (Decreto Legge n. 179/2012)<ref>{{Cita legge italiana|tipo=decreto legge|anno=2012|mese=10|giorno=18|numero=179|titolo=Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese|articolo=9|originale=SI|data=|cid=|nolink=}}</ref>, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221<ref>{{Cita legge italiana|tipo=legge|anno=2012|mese=12|giorno=17|numero=221|titolo=Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.|articolo=|originale=|data=|cid=|nolink=}}</ref> e modificato successivamente dal Decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217<ref>{{Cita web|url=https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-13;217|titolo=DECRETO LEGISLATIVO 13 dicembre 2017, n. 217 - Normattiva|sito=www.normattiva.it|accesso=2024-06-07}}</ref>:
{{Citazione|I dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano, con qualsiasi modalità, senza l'espressa adozione di una [[licenza d'uso|licenza]] di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del [[Direttiva relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico|decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36]]<ref>{{Cita legge italiana|tipo=DLGS|anno=2006|mese=01|giorno=24|numero=36|titolo=Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico|articolo=2|originale=|data=|cid=|nolink=}}</ref>, si intendono rilasciati come dati di tipo aperto ai sensi all'articolo 68, comma 3, del presente [[Codice dell'Amministrazione Digitale|Codice]]. L'eventuale adozione di una licenza di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera h), è motivata ai sensi delle linee guida nazionali di cui al comma 7.|Nuova formulazione dell'articolo 52, comma 2 del [[Codice dell'Amministrazione Digitale]]}}
 
{{Citazione|I dati e i documenti che lei amministrazionisoggetti titolaridi cui all'articolo 2, comma 2 pubblicano, con qualsiasi modalità, senza l'espressa adozione di una [[licenza d'uso|licenza]] di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del [[Direttiva relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico|decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36]]<ref>{{Cita legge italiana|tipo=DLGS|anno=2006|mese=01|giorno=24|numero=36|titolo=Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico|articolo=2|originale=|data=|cid=|nolink=}}</ref>, si intendono rilasciati come dati di tipo aperto ai sensi all'articolo 681, comma 31, lettere l-bis) e l-ter) del presente [[Codice dell'Amministrazione Digitale|Codice]]., L'eventualead adozioneeccezione didei unacasi licenza diin cui alla citatopubblicazione articoloriguardi 2,dati commapersonali 1,del lettera h), è motivata ai sensi delle lineepresente guida nazionali di cui al comma 7Codice.|Nuova formulazione dell'articoloArticolo 52, comma 2 del [[Codice dell'Amministrazione Digitale]]<ref>https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art1</ref>}}
In seguito all'entrata in vigore (18 marzo 2013) di tale disposizione, i dati e i documenti pubblicati online dalle pubbliche amministrazioni - senza una esplicita licenza d’uso che ne definisca le possibilità e i limiti di riutilizzo – sono da intendersi come [[dati aperti]].
 
In seguito all'entrata in vigore (18 marzo 2013) di tale disposizione, i dati e i documenti pubblicatiche online dallele pubbliche amministrazioni -pubblicano online senza unaindicare esplicitaespressamente una licenza d’usod'uso, che ne definisca lein possibilitàche modo e ia quali condizioni il limitimateriale dipuò riutilizzoessere utilizzato, sono da intendersi come [[dati aperti]].
Per quanto sopra, in caso di omissione della Pubblica Amministrazione nell'apporre una [[licenza (informatica)|licenza d'uso]]<ref>L'art. 2, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 36/2006 definisce la "licenza standard per il riutilizzo" come "''il contratto, o altro strumento negoziale, redatto ove possibile in forma elettronica, nel quale sono definite le modalità di riutilizzo dei documenti delle pubbliche amministrazioni o degli organismi di diritto pubblico"</ref>, i [[atto amministrativo|documenti amministrativi]]<ref>L'art. 22 della Legge 241/1990 definisce il "documento amministrativo" come: "''ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attivita' di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale''"</ref> e i dati pubblicati on-line sul proprio sito sono utilizzabili liberamente e gratuitamente "da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato" ai sensi degli articoli 52, comma 2 e 68, comma 3 del [[Codice dell'Amministrazione Digitale]].<ref>{{cita pubblicazione|autore=Antonella De Robbio|titolo=Dati aperti nella Pubblica Amministrazione tra crescita e trasparenza|editore=Digitalia|url=http://digitalia.sbn.it/article/download/718/493}}</ref><ref>{{cita pubblicazione|titolo=Dati aperti|sito=Open Data in ambito parlamentare|editore=Nexa Center - Politecnico di Torino|url=https://datiparlamento.nexacenter.org/wiki/Dati_aperti}}</ref>
 
PerDi quanto sopraconseguenza, in caso di omissione della Pubblica Amministrazione nell'apporre una [[licenza (informatica)|licenza d'uso]]<ref>L'art. 2, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 36/2006 definisce la "licenza standard per il riutilizzo" come "''il contratto, o altro strumento negoziale, redatto ove possibile in forma elettronica, nel quale sono definite le modalità di riutilizzo dei documenti delle pubbliche amministrazioni o degli organismi di diritto pubblico''"</ref>, i [[atto amministrativo|documenti amministrativi]]<ref>L'art. 22 della Legge 241/1990 definisce il "documento amministrativo" come: "''ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attivita'attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale''"</ref> e i dati pubblicati on-line sul proprio sito sono utilizzabili liberamente e gratuitamente "da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato"<ref>{{Cita web|url=https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art1|titolo=Art. 1, comma 1 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - Normattiva|sito=www.normattiva.it|accesso=2024-06-07}}</ref> ai sensi degli articolidell'art. 52, comma 2 e 68dell'art. 1, comma 31, lettere I-bis) e I-ter) del [[Codice dell'Amministrazione Digitale]].<ref>{{cita pubblicazione|autore=Antonella De Robbio|titolo=Dati aperti nella Pubblica Amministrazione tra crescita e trasparenza|editore=Digitalia|url=http://digitalia.sbn.it/article/download/718/493|urlmorto=no|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20161110105546/http://digitalia.sbn.it/article/download/718/493|dataarchivio=10 novembre 2016}}</ref><ref>{{cita pubblicazione|titolo=Dati aperti|sito=Open Data in ambito parlamentare|editore=Nexa Center - Politecnico di Torino|url=https://datiparlamento.nexacenter.org/wiki/Dati_aperti|urlmorto=sì|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20161109223202/https://datiparlamento.nexacenter.org/wiki/Dati_aperti|dataarchivio=9 novembre 2016|accesso=9 novembre 2016}}</ref>
 
L'articolo 7 del cosiddetto ''Decreto Trasparenza'' del 2013 ha rafforzato ulteriormente il principio dell'open by default, precisando che i dati e documenti soggetti a pubblicazione online obbligatoria non possono avere alcuna licenza che vada oltre l'obbligo di citare la fonte e rispettarne l'integrità<ref>{{cita legge italiana|tipo=DLGS|titolo=Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni|anno=2013|mese=03|giorno=14|numero=33|articolo=7}}</ref>.
 
Nel maggio 2015 la [[Presidenza del Consiglio dei ministri|Presidenza del Consiglio dei Ministri]] ha ribadito che la Direttiva PSI obbliga la [[Pubblica amministrazione dell'Italia|Pubblica Amministrazione italiana]] a rendere riutilizzabili gratuitamente<ref>Salvo eventuali costi di riproduzione o altre eccezioni</ref> tutti i documenti in suo possesso<ref>salvi i casi prestabiliti in cui non è consentito il classico [[diritto di accesso agli atti amministrativi]]</ref>, inclusi i documenti i cui diritti di [[proprietà intellettuale]] siano detenuti da biblioteche, da musei e da archivi<ref>{{cita web|titolo=INFORMAZIONE DEL SETTORE PUBBLICO: Attuazione di direttiva europea in materia di riutilizzo dell’informazione del settore pubblico (decreto legislativo)|opera=Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 64|editore=Presidenza del Consiglio dei Ministri|data=18 Maggiomaggio 2015|url=http://www.governo.it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-64-ammortizzatori-sociali-e-pensioni/1144|urlmorto=sì|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20161109221750/http://www.governo.it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-64-ammortizzatori-sociali-e-pensioni/1144|dataarchivio=9 novembre 2016}}</ref>.
 
==Note==
{{references|Note strette}}
 
==Voci correlate==
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==Collegamenti esterni==
*{{cita web|titolo=Open data charter|lingua=en, es|url=http://opendatacharter.net/}}
*{{cita web|titolo=Portale dei dati aperti della Pubblica Amministrazione|url=http://www.dati.gov.it/|accesso=19 marzo 2013|dataarchivio=23 settembre 2012|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20120923020159/http://www.dati.gov.it/|urlmorto=sì}}
*{{cita web|titolo=AGID - Agenzia per l'Italia Digitale|url=http://www.agid.gov.it/}}
*{{cita news|autore=Simone Aliprandi|titolo=Aperto per definizione|pubblicazione=Apogeonline|editore=Feltrinelli|data=2013-05-23|url=http://www.apogeonline.com/webzine/2013/05/23/aperto-per-definizione|urlmorto=no|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20161109222156/http://www.apogeonline.com/webzine/2013/05/23/aperto-per-definizione|dataarchivio=9 novembre 2016}}
*{{cita pubblicazione|titolo=DIRETTIVA (UE) 2019/1024 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 giugno 2019 relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (rifusione)|url=https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1024&from=EN}}
 
{{Portale|diritto|informatica}}