DiDoRe: differenze tra le versioni
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica |
m Correggo dei wikilink. |
||
(8 versioni intermedie di 6 utenti non mostrate) | |||
Riga 1:
[[File:Genova Pride 2009 foto di Stefano Bolognini101.JPG|miniatura|Una coppia omosessuale]]
'''DiDoRe''' è una [[Sigla (linguistica)|sigla]] che significa "'''Di'''ritti e '''Do'''veri di '''Re'''ciprocità dei conviventi" e viene riferita al [[disegno di legge]] presentato l'8 ottobre [[2008]] sotto il [[Governo Berlusconi IV]].<ref name=":0" /> La proposta, a firma dell'allora ministro della Funzione Pubblica [[Renato Brunetta]] e dell'allora ministro dell'Attuazione del Programma [[Gianfranco Rotondi]],<ref>{{Cita web|url=http://www.repubblica.it/2008/09/sezioni/politica/brunetta-didore/brunetta-didore/brunetta-didore.html|titolo=Unioni civili, il Pdl si spacca Lega e An contro Rotondi - Politica - Repubblica
coppie di fatto, diritti ma senza costi
- Corriere della Sera
Nonostante l'assenza di un qualunque costo economico da parte dello Stato<ref name=":1" /> e la sottoscrizione della proposta da parte di 80 deputati del [[Il Popolo della Libertà|
== Normativa ==
{{doppia immagine|destra|Renato Brunetta daticamera 2013.jpg||Gianfranco Rotondi daticamera 2013.jpg||A sinistra [[Renato Brunetta]] e a destra [[Gianfranco Rotondi]] (i due primi firmatari del [[disegno di legge]])|larghezza totale=300}}
* '''Art. 1. (Esclusività della famiglia):''' 1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale. 2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.<ref name=":0">{{Cita web|url=http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/schedela/apriTelecomando_wai.asp?codice=16PDL0015810|titolo=PDL 1756
* '''Art. 2. (Definizioni):''' 1. La presente legge disciplina i diritti individuali e i doveri di soggetti maggiorenni, conviventi stabilmente da almeno tre anni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, uniti da legami affettivi e di solidarietà ai fini di reciproca assistenza e solidarietà materiali e morali, non legati da rapporti di parentela né vincolati da precedenti matrimoni. 2. Per l'individuazione dell'inizio della stabile convivenza trova applicazione l'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.<ref name=":0" />
Riga 25:
* [[Matrimonio]]
* [[Unione civile]]
* [[Unione civile (ordinamento
== Collegamenti esterni ==
|