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{{L|lavoro|arg2=diritto|aprile 2015}}
Un '''lavoratore''' è una persona che svolge un'attività manuale o intellettuale in un contesto di [[produzione]] di [[bene (economia)|beni]] o erogazione di [[servizio|servizi]], svolgendo la sua attività lavorativa a titolo ''oneroso'' oppure a titolo ''gratuito'' (in questa seconda accezione una persona che svolge un'attività lavorativa come [[Volontariato|volontario]] è anch'essa un lavoratore<ref>[http://books.google.it/books?id=2ms4qeFBiesC&pg=PA254&lpg=PA254&dq=volontariato+lavoratore+gratuito&source=bl&ots=KFaWbg9VKP&sig=S6_g811rXYfjJclbNObzhoATOIo&hl=it#v=onepage&q=volontariato%20lavoratore%20gratuito&f=false ''I nuovi contratti nella prassi civile e commerciale'' cit. § 15.2]</ref>).
 
== Descrizione ==
Possono svolgere la loro attività a titolo ''oneroso'' oppure a titolo ''gratuito'' (in questa seconda accezione una persona che svolge un'attività lavorativa come [[Volontariato|volontario]] è anch'esso un lavoratore<ref>[http://books.google.it/books?id=2ms4qeFBiesC&pg=PA254&lpg=PA254&dq=volontariato+lavoratore+gratuito&source=bl&ots=KFaWbg9VKP&sig=S6_g811rXYfjJclbNObzhoATOIo&hl=it#v=onepage&q=volontariato%20lavoratore%20gratuito&f=false ''I nuovi contratti nella prassi civile e commerciale'' cit. § 15.2]</ref>).
== Caratteristiche ==
Sebbene si ritenga, superficialmente, che il lavoratore sia solo il classico [[lavoratori dipendenti|dipendente]], pur tuttavia sono diverse le tipologie, alcune delle quali molto diffuse. Di seguito una sintetica presentazione.
 
Il termine, senza altre specificazioni, si riferisce solitamente a coloro che prestano l'[[lavoro|attività lavorativa]] alle dipendenze di un [[datore di lavoro]], pubblico ([[Ente pubblico (ordinamento italiano)|ente]] o [[azienda pubblica]]) oppure privato ([[impresa]] o [[lavoro autonomo]]): in questi casi si parla di [[lavoratore dipendente]] o, in linguaggio più tecnico, [[lavoratore subordinato]]. Il lavoratore presta la sua attività in cambio di una [[retribuzione]].
 
Una larga parte di lavoratori sono gli [[Lavoratore autonomo|autonomi]] cioè quelli che lavorano "in proprio", che non hanno un datore di lavoro ma clienti.
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Categoria peculiare è quella dei soggetti che lavorano in [[Cooperativa|cooperative]] in quanto sono, prima di tutto, soci lavoratori (e partecipano così al rischio di impresa), ma successivamente possono essere dipendenti, collaboratori o autonomi.
 
Il [[lavoro occasionale|lavoratore occasionale]] ha una tipologia contrattuale ad hoc, non inquadrabile nelle altre. Medesimo discorso vale per chi eroga la prestazione nell'ambito del [[lavoro accessorio]], formalizzato attraverso il [[Buono lavoro|voucher]].
 
La classica forma di collaborazione con un'agenzia di [[somministrazione di lavoro]] è la missione a tempo determinato presso l'azienda utilizzatrice. Il soggetto è un dipendente dell'agenzia, con tutti i diritti e doveri dei lavoratori subordinati. Anche se non molto utilizzato in Italia, vi sono pure i dipendenti a tempo indeterminato (dell'agenzia) distaccati presso il cliente: questo è lo [[staff leasing]].
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Nel mondo del [[settore terziario avanzato|terziario avanzato]] (società di consulenza, studi professionali) è molto utilizzato il rapporto di lavoro come [[Associazione in partecipazione|associato]]: semplificando, è un livello intermedio tra il collaboratore e il socio.
 
Caso un po' complicato da inquadrare negli schemi classici, per i non addetti in amministrazione del personale, è quello dei soci lavoratori e/o amministratori "operativi"<ref>Il termine "operativo" significa che l'amministratore svolge una funzione esecutiva all'interno dell'impresa non è un mero rappresentante di quote.</ref> di società (sia di persone, è questa è la situazione più ordinaria, che quella di capitali): a seconda di diverse combinazioni (unico reddito da lavoro o meno, solo reddito da partecipazione finanziaria, inquadramento professionale, previdenziale e assicurativo, tipologia di mansione, ecc.) queste persone possono essere (per la società stessa) o lavoratori dipendenti o collaboratori coordinati e continuativi (che è il caso prevalente per i soci/amministratori di piccole-medie imprese in forma societaria) o prestatori d'opera a partita iva.
 
Questo serve anche a capire perché i piccoli imprenditori, i soci operativi di società, i componenti del vertice delle imprese a controllo familiare (che in Italia sono tantissime, anche nelle grandi aziende), oltre a essere "lavoratori" nel senso letterale del termine, lo sono anche dal punto di vista dell'amministrazione del personale: o sono dipendenti o sono co.co.co. Invece, amministratori di estrazione finanziaria e quindi che esercitano queste funzioni in diverse società (come un vero e proprio mestiere) sono il più delle volte (per le società stesse di cui sono amministratori) persone fisiche che emettono fattura.
 
Infine, anche gli stagisti e/o tirocinanti, i ricercatori universitari o i praticanti (non gli apprendisti che ricadono in un contratto di lavoro dipendente ben codificato) sono naturalmente lavoratori e il legame contrattuale può essere di stage/tirocinio vero e proprio oppure quelli già visti sopra nel caso del praticantato (che è essenzialmente caratteristico delle libere professioni ordinistiche) o dell'inquadramento accademico durante e dopo lo svolgimento del dottorato di ricerca<ref>Queste modalità di lavoro, in molti casi, sottendono forme contrattuali specifiche che non sono quelle viste sopra. Ad esempio: gli stagisti o i praticanti o i tirocinanti sono inquadrati attraverso contratti che sono ad hoc, né di subordinazione né di para subordinazione né altri.</ref>.
Molto articolato è il caso del lavoro occasionale (molto utilizzato in agricoltura o nel turismo o nel commercio) tramite [[buono lavoro]] detto ''voucher'': pur con tutte le obbligatorie tutele previdenziali e assicurative, questa forma di lavoro è anch'essa né dipendente né autonoma ma una categoria a sé (il lavoratore occasionale, appunto). In questo segmento c'è anche la collaborazione occasionale vera e propria, formalizzata attraverso ricevuta di prestazione e non tramite il voucher.
 
Infine, anche gli stagisti e/o tirocinanti, i ricercatori universitari o i praticanti (non gli apprendisti che ricadono in un contratto di lavoro dipendente ben codificato) sono naturalmente lavoratori e il legame contrattuale può essere di stage/tirocinio vero e proprio oppure quelli già visti sopra nel caso del praticantato (che è essenzialmente caratteristico delle libere professioni ordinistiche) o dell'inquadramento accademico durante e dopo lo svolgimento del dottorato di ricerca.
 
== Nel mondo ==
=== Italia ===
{{vedi anche|Classificazione dei lavoratori in Italia}}
Oltre al lavoratore dipendente, vi è il [[lavoratore autonomo]] che è ''indipendente'' da un datore di lavoro. Pertanto, riceve il compenso da un [[committente]] oppure i [[Ricavo|ricavi]] dalla [[Clientela (economia)|clientela]]. In Italia, il numero di lavoratori autonomi è molto alto e il rapporto autonomi sul totale addetti è tra i più elevati dentro e fuori l'[[Europa]]<ref>[http://www.internazionale.it/opinioni/tito-boeri Tito Boeri da internazionale.it]</ref>. Pertanto, molti lavoratori autonomi, avendo dei dipendenti a loro carico, sono essi stessi datori di lavoro (caso tipico dei [[Piccolo imprenditore|piccoli imprenditori]]) o delle imprese (ditte) individuali nonché dei liberi professionisti.
 
Vi sono i soggetti che stanno, per così dire, a metà tra i dipendenti e gli autonomi: i lavoratori [[Lavoro parasubordinato|parasubordinati]]. In questa famiglia vi sono, soprattutto, i collaboratori a progetto (ma non, in termini rigorosi e formali, il personale in somministrazione in quanto questo è dipendente dell'agenzia anche se spesso è inserito tra il lavoro parasubordinato). Con il superamento dei cocopro i parasubordinati sono rappresentati soprattutto dagli addetti con contratto di [[collaborazione coordinata e continuativa]] (cococo).

L'articolo 2 del [[Testo Unico Sicurezza Lavoro|D.Lgs.81/2008]] definisce il lavoratore come "''persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.''"
 
L'articolo 2104 del [[Codice civile italiano|Codice civile]] afferma che il "''lavoratore deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta e dall'interesse dell'[[azienda|impresa]]''". L'articolo 2105 inoltre prevede espressamente l'"''obbligo della fedeltà''" ossia al lavoratore è vietato divulgare notizie attinenti ai metodi di produzione dell'azienda o sulla organizzazione nonché "''trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore''".
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* [[Formazione professionale]]
* [[Lavoro]]
* [[LavoratoreLavoro dipendenteparasubordinato]]
* [[Mobbing]]
* [[Occupazione]]
* [[Professione]]
* [[Rapporto di lavoro]]
* [[Ricerca del lavoro]]
* [[Sicurezza sul lavoro]]
* [[Tasso di attività]]
* [[Tasso di disoccupazione]]
* [[Tasso di occupazione]]
==Altri progetti==
* [[Tasso di disoccupazione]]
{{ip}}
* [[Tasso di attività]]
 
==Collegamenti esterni==
*{{cita web|http://www.lavoratorio.it|Il primo editoriale sul mondo del lavoro}}
 
{{Controllo di autorità}}
{{Portale|diritto|economia|lavoro}}