Libertà religiosa in Italia: differenze tra le versioni

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== Rapporti tra Stato e chiese ==
{{Vedi anche|Rapporti tra stato italiano e chiese|Concordato|Intesa|Otto per mille|Lista di enti di culto acattolici disciplinati dalla legge 1159/1929|Consulta per l'islam italiano}}
 
I rapporti tra lo Stato e le singole confessioni religiose vengono regolati da appositi accordi, richiamati nell'art. 7 della Costituzione per la [[Chiesa cattolica]] e nell'art. 8 per tutte le altre confessioni non cattoliche. Per quanto riguarda la prima, tale accordo prende il nome di [[Concordato]], redatto nel 1929 ([[Patti Lateranensi]]) e modificato nel 1984 ([[Accordo di Villa Madama]]). Gli accordi con le altre religioni prendono invece il nome di [[Intesa|Intese]] e possono essere richieste con apposita procedura da tutti gli [[Lista di enti di culto acattolici disciplinati dalla legge 1159/1929|enti di culto dotati di personalità giuridica che abbiano chiesto e ottenuto lo status di "''confessione religiosa''"]] in base alla legge 1159/1929<ref>{{Cita web|url=https://presidenza.governo.it/USRI/confessioni/intese_indice.html|titolo=Governo Italiano - Le intese con le confessioni religiose|sito=presidenza.governo.it|accesso=1º gennaio 2022}}</ref> e al suo regolamento di attuazione, il [[regio decreto]] 28 febbraio 1930, n.289<ref>{{Cita web|url=http://www.interno.gov.it/it/temi/cittadinanza-e-altri-diritti-civili/religioni-e-stato|titolo=Religioni e Stato|sito=Ministero dell‘Interno|lingua=it|accesso=3 febbraio 2022}}</ref>.
 
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Invece, a differenza di altri [[Stati dell'Europa|paesi europei]], l'Italia non ha ancora introdotto nel proprio ordinamento gli strumenti della [[finanza islamica]], quali ad esempio i ''[[ṣakk]]'', sebbene nel 2017 sia stata avanzata una [[Disegno di legge|proposta di legge]] in tal senso<ref>{{Cita web|url=https://www.iusinitinere.it/finanza-islamica-in-italia-sukun-maurizio-bernardo-3872|titolo=Finanza islamica in Italia: Proposta di Maurizio Bernardo|autore=Claudia Addona|sito=Ius In Itinere|data=2017-06-30|lingua=it-IT|accesso=2024-09-09}}</ref>.
 
Inoltre, in Italia è prevista la possibilità per determinate categorie di persone di ricorrere all'[[Obiezione di coscienza in Italia|obiezione di coscienza]] in alcuni casi, quali ad esempio la [[sperimentazione animale]], l'[[Aborto|interruzione volontaria di gravidanza]], il [[Servizio militare di leva in Italia|servizio militare di leva]] (fino al momento della sua sospensione), e il [[testamento biologico]]. Strumento, quest'ultimo, con il quale è possibile anticipare l'opposizione a specifici [[Terapia|trattamenti medici]] e che talvolta viene esso stesso usato per motivi religiosi, come ad esempio nel caso dei [[testimoni di Geova]] che rifiutano le [[Trasfusione|trasfusioni]]. Inoltre, al momento del rilascio o del rinnovo del [[documento di identità]], le [[Anagrafe|anagrafi]] domandano di scegliere in merito alla [[donazione di organi]] dopo la morte; il cittadino può dichiarare il proprio consenso o dissenso, oppure scegliere di non prendere alcuna decisione in quel momento.
 
Per quanto riguarda il diritto a ottenere un medico del proprio sesso, questo non è esplicitamente previsto, mentre è obbligatorio che le perquisizioni personali eseguite dall'autorità giudiziaria vengono effettuate da personale dello stesso sesso del sospettato, salvo emergenze.
 
Nelle [[Intesa|intese]] è sancito il diritto di osservare le principali [[Giorno festivo|festività]] religiose sui luoghi di lavoro, nelle scuole e università e, per [[ebraismo|ebrei]] ed [[chiesa cristiana avventista del settimo giorno|avventisti]], di godere del [[Shabbat|riposo del sabato]].
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Anche i casi di [[cristianofobia]], e dei conseguenti [[crimini d'odio]] sono in aumento Italia<ref>{{Cita web|url=https://www.acistampa.com/story/23785/europa-cresce-lodio-anti-cristiano|titolo=Europa, cresce l’odio anti-cristiano}}</ref>.
===VersoCasi di intolleranza verso i non credenti===
In Italia è stata a lungo presente una certa [[discriminazione verso gli atei]]. L'ateismo esplicito e militante era considerato passibile di "offesa alla [[religione di Stato]]" o [[blasfemia]], almeno fino alla [[Costituzione della Repubblica Italiana|Costituzione del 1948]]. Dall'epoca [[fascista]] infatti, nelle carceri i detenuti erano obbligati ad assistere alle funzioni religiose e l'[[Insegnamento della religione cattolica in Italia|ora di religione]] era pressoché obbligatoria nelle scuole pubbliche fino al 1984, insieme ad altre disposizioni di favore verso la confessione maggioritaria cattolica, tuttora in vigore.
{{vedi anche|Esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche italiane|Lautsi v. Italia}}
 
Nella stessa Costituzione furono inseriti alcuni articoli riguardanti i [[Patti lateranensi]] che riconoscevano il [[cattolicesimo]] come religione ufficiale, ma anche articoli sulla libertà religiosa e il libero pensiero.<ref name=uaar>[https://www.uaar.it/laicita/ateismo-legislazione-italiana/#02 Ateismo e legislazione italiana - 2], su UAAR</ref> In particolare, l’articolo 19 recita:
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* [[Festività in Italia]]
* [[Consulta per l'islam italiano]]
* [[Rapporti tra stato italiano e chiese]]
* [[Libera Chiesa in libero Stato]]
 
== Collegamenti esterni ==