Libertà religiosa in Italia: differenze tra le versioni
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== Rapporti tra Stato e chiese ==
{{Vedi anche|Rapporti tra stato italiano e chiese|Concordato|Intesa|Otto per mille|Lista di enti di culto acattolici disciplinati dalla legge 1159/1929|Consulta per l'islam italiano}}
I rapporti tra lo Stato e le singole confessioni religiose vengono regolati da appositi accordi, richiamati nell'art. 7 della Costituzione per la [[Chiesa cattolica]] e nell'art. 8 per tutte le altre confessioni non cattoliche. Per quanto riguarda la prima, tale accordo prende il nome di [[Concordato]], redatto nel 1929 ([[Patti Lateranensi]]) e modificato nel 1984 ([[Accordo di Villa Madama]]). Gli accordi con le altre religioni prendono invece il nome di [[Intesa|Intese]] e possono essere richieste con apposita procedura da tutti gli [[Lista di enti di culto acattolici disciplinati dalla legge 1159/1929|enti di culto dotati di personalità giuridica che abbiano chiesto e ottenuto lo status di "''confessione religiosa''"]] in base alla legge 1159/1929<ref>{{Cita web|url=https://presidenza.governo.it/USRI/confessioni/intese_indice.html|titolo=Governo Italiano - Le intese con le confessioni religiose|sito=presidenza.governo.it|accesso=1º gennaio 2022}}</ref> e al suo regolamento di attuazione, il [[regio decreto]] 28 febbraio 1930, n.289<ref>{{Cita web|url=http://www.interno.gov.it/it/temi/cittadinanza-e-altri-diritti-civili/religioni-e-stato|titolo=Religioni e Stato|sito=Ministero dell‘Interno|lingua=it|accesso=3 febbraio 2022}}</ref>.
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Invece, a differenza di altri [[Stati dell'Europa|paesi europei]], l'Italia non ha ancora introdotto nel proprio ordinamento gli strumenti della [[finanza islamica]], quali ad esempio i ''[[ṣakk]]'', sebbene nel 2017 sia stata avanzata una [[Disegno di legge|proposta di legge]] in tal senso<ref>{{Cita web|url=https://www.iusinitinere.it/finanza-islamica-in-italia-sukun-maurizio-bernardo-3872|titolo=Finanza islamica in Italia: Proposta di Maurizio Bernardo|autore=Claudia Addona|sito=Ius In Itinere|data=2017-06-30|lingua=it-IT|accesso=2024-09-09}}</ref>.
Inoltre, in Italia è prevista la possibilità per determinate categorie di persone di ricorrere all'[[Obiezione di coscienza in Italia|obiezione di coscienza]] in alcuni casi, quali ad esempio la [[sperimentazione animale]], l'[[Aborto|interruzione volontaria di gravidanza]], il [[Servizio militare di leva in Italia|servizio militare di leva]] (fino al momento della sua sospensione), e il [[testamento biologico]]. Strumento, quest'ultimo, con il quale è possibile anticipare l'opposizione a specifici [[Terapia|trattamenti medici]] e che talvolta viene esso stesso usato per motivi religiosi, come ad esempio nel caso dei [[testimoni di Geova]] che rifiutano le [[Trasfusione|trasfusioni]]. Inoltre, al momento del rilascio o del rinnovo del [[documento di identità]], le [[Anagrafe|anagrafi]] domandano di scegliere in merito alla [[donazione di organi]] dopo la morte; il cittadino può dichiarare il proprio consenso o dissenso, oppure scegliere di non prendere alcuna decisione in quel momento.
Per quanto riguarda il diritto a ottenere un medico del proprio sesso, questo non è esplicitamente previsto, mentre è obbligatorio che le perquisizioni personali eseguite dall'autorità giudiziaria vengono effettuate da personale dello stesso sesso del sospettato, salvo emergenze.
Nelle [[Intesa|intese]] è sancito il diritto di osservare le principali [[Giorno festivo|festività]] religiose sui luoghi di lavoro, nelle scuole e università e, per [[ebraismo|ebrei]] ed [[chiesa cristiana avventista del settimo giorno|avventisti]], di godere del [[Shabbat|riposo del sabato]].
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Anche i casi di [[cristianofobia]], e dei conseguenti [[crimini d'odio]] sono in aumento Italia<ref>{{Cita web|url=https://www.acistampa.com/story/23785/europa-cresce-lodio-anti-cristiano|titolo=Europa, cresce l’odio anti-cristiano}}</ref>.
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In Italia è stata a lungo presente una certa [[discriminazione verso gli atei]]. L'ateismo esplicito e militante era considerato passibile di "offesa alla [[religione di Stato]]" o [[blasfemia]], almeno fino alla [[Costituzione della Repubblica Italiana|Costituzione del 1948]]. Dall'epoca [[fascista]] infatti, nelle carceri i detenuti erano obbligati ad assistere alle funzioni religiose e l'[[Insegnamento della religione cattolica in Italia|ora di religione]] era pressoché obbligatoria nelle scuole pubbliche fino al 1984, insieme ad altre disposizioni di favore verso la confessione maggioritaria cattolica, tuttora in vigore.
Nella stessa Costituzione furono inseriti alcuni articoli riguardanti i [[Patti lateranensi]] che riconoscevano il [[cattolicesimo]] come religione ufficiale, ma anche articoli sulla libertà religiosa e il libero pensiero.<ref name=uaar>[https://www.uaar.it/laicita/ateismo-legislazione-italiana/#02 Ateismo e legislazione italiana - 2], su UAAR</ref> In particolare, l’articolo 19 recita:
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* [[Festività in Italia]]
* [[Consulta per l'islam italiano]]
* [[Rapporti tra stato italiano e chiese]]
* [[Libera Chiesa in libero Stato]]
== Collegamenti esterni ==
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