Centro per l'impiego: differenze tra le versioni

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Un '''centro per l'impiego''' (in acronimo ''Cpi'') è un [[ufficio (locale)|ufficio]] della [[pubblica amministrazione italiana]], di competenza regionale, a cui è demandata la funzione di gestireattuare ilpolitiche pubbliche in materia di lavoro ed erogare servizi a favore del [[mercato del lavoro]] a livello locale.
 
[[File:Centro per l'impiego di Avezzano.jpg|right|thumb|Sede del centro per l'impiego di [[Avezzano]] in [[Abruzzo]].]]
I centri per l'impiego dipendono dalle [[Regioni d'Italia|regioni]] e operano a livello [[Provincia (Italia)|provinciale]]. Sono gli eredi del vecchio ufficio di collocamento ovvero delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e il collocamento in agricoltura (SCICA).
 
Attualmente dipendono dalle [[Regione (Italia)|Regioni]] e operano tramite diversi uffici decentrati sul territorio (nei capoluoghi di provincia e nei distretti economici principali), ed hanno sostituito il precedente ''ufficio di collocamento''.
 
== Storia ==
=== Il secondo dopoguerra e la crezione del collocalmento ===
Le riforme avvenute a partire dalla metà degli [[Anni 1990|anni novanta]] del [[XX secolo]] hanno profondamente modificato le regole relative al [[mercato del lavoro]] nonché i servizi ad esso relativi.
Gl uffici del collocamento vennero istituiti con la legge 29 aprile 1949, n. 264 quali uffici periferici del [[Ministero del lavoro e della previdenza sociale]] con competenza ripartita in ''Sezioni Circoscrizionali per l'Impiego'' ed il ''Collocamento in Agricoltura'' (SCICA). Tali strutture operavano attraverso un rigido meccanismo di avviamento numerico, e più tardi anche di avviamento nominativo, delle persone in cerca di lavoro, iscritte in apposite liste, presso i datori di lavoro nella [[circoscrizione territoriale]] relativa.
 
=== Le riforma degli anni 1990 ed il SIL ===
Il mutamento è iniziato con la legge 15 marzo 1997 n. 59 (la prima delle [[leggi Bassanini]]) che ha modificato ampiamente le precedenti strutture pubbliche di cui al [[sistema di collocamento pubblico]].
Le riforme avvenute a partire dalla metà degli [[anni 1990]] del [[diritto del lavoro in Italia]], in particolare con il [[pacchetto Treu]], hanno profondamente modificato le regole relative al [[mercato del lavoro]] nonché i servizi ad esso relativi, cercando di scrollarsi di dosso una visione novecentesca e industriale del tessuto economico-occupazionale, comer ad esempio liberalizzazione dell'assunzione con la cessazione dell'obbligo di chiamata presso l'ufficio di collocamento, l'abolizione del [[libretto del lavoro]], l'introduzione del [[lavoro interinale]] con la legge 24 giugno 1997, n. 196. La successiva [[legge 15 marzo 1997, n. 59]] segmnò il passaggio dal centro alla periferia del "[[sistema di collocamento pubblico]]", difatti con il d. lgs. 23 dicembre 1997, n. 469 (attuativo della legge 59/1997), sono stati istituiti i Centri per l'impiego, destinati ad essere regolati da apposita [[legge regionale]] e gestiti dalle amministrazioni provinciali.
IlAl SILfine perdi espressafavorire definizionel'incontro legislativatra èdomanda costituitoe offerta nel [[mercato del lavoro]], lo stesso d.lgs istituì il ''Sistema Informativo Lavoro'' (SIL) ovvero una [[piattaforma informatica]] costituita da "''l'insieme delle strutture organizzative, delle risorse [[hardware]] e [[software]] e di rete ai fini dei compiti suindicati''". Il SILsistema si avvaleavvaleva del [[sistema pubblico di connettività]] e del suo precursore la rete unitaria della [[pubblica amministrazione]], al fine di realizzare i compiti ed i servizi istituzionali attraverso forme moderne. Tale verrà sostituito poi dalla "[[Borsa continua nazionale del lavoro]]".
 
=== Le novità del "Jobs Act" ===
Con il d. lgs. 23 dicembre 1997, n. 469, attuativa della legge 59/1997, sono stati istituiti i centri per l'impiego, destinati ad essere regolati da apposita [[legge regionale]]. La [[legge Biagi]] nel [[2003]] decretò il passaggio definitivo al carattere privato della disciplina della materia da quello pubblico.
Infine con il d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150 (facente parte del pacchetto di decreti delegati del c.d. [[Jobs Act]]) viene introdotta una riorganizzazione del sistema dei servizi pubblici per l'impiego. A partire dal 2019 viene avviato un Piano nazionale di potenziamento dei Cpi (e delle politiche attive del lavoro)<ref>{{Cita web|url=http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=10df11e2-2eec-4186-a7d3-44dda9a00e0c&title=scheda|titolo=Banca Dati Documentale NORMALAVORO|sito=bancadati.anpalservizi.it|accesso=2020-08-02}}</ref>, sul versante del personale, delle dotazioni infrastrutturali e della qualità dei servizi, per tentare di avvicinare i Cpi italiani agli standard delle omologhe strutture di altri Stati europei più avanzati.
 
== Compiti ==
A differenza degli Uffici di collocamento - storicamente aventi quasi esclusivamente compiti di carattere burocratico-amministrativo - tali strutture erogano un ampio ventaglio di servizi al lavoro, che si rivolgono tanto alle persone fisiche (in primis disoccupati e disoccupate, ma anche persone in [[Cassa integrazione guadagni|CIG]], a rischio di disoccupazione e già occupate) quanto alle persone giuridiche (imprese e liberi professionisti).
I compiti conferiti alle Regioni, prima detenuti dallo [[Stato]], sono:
* in materia di collocamento dei [[lavoratore|lavoratori]] presso [[datore di lavoro|datori di lavoro]] privati, compresi quelli [[lavoro agricolo|agricoli]], dello [[spettacolo]], [[colf|domestici]], [[extracomunitario|non comunitari]], [[lavoro a domicilio|a domicilio]], ecc.;
* in materia di lavoratori [[disabile|disabili]], cosiddetto ''collocamento obbligatorio'' ai sensi della L. 68/1999;
* in materia di avviamento dei lavoratori vincitori di [[concorso|concorso pubblico]], tranne quelli delle Amministrazioni statali centrali;
* preselezione ed incontro tra [[domanda (economia)|domanda]] e [[offerta]] di [[lavoro]];
* iniziative per incrementare il lavoro femminile;
* programmazione in materia di mercato del lavoro, soggetti svantaggiati, [[tirocinio|tirocini]], ecc.
 
Più dettagliatamente, i conferiti di tali enti costituiscono [[Livelli essenziali di prestazione|livelli essenziali delle prestazioni]] e sono elencati dall'articolo 18 del d.lgs. 150/2015:
Diversa è invece la funzione della [[Direzione provinciale del lavoro]] che rimane competente per le funzioni statali non conferite alle Regioni. Infatti rimangono allo [[Stato]]:
* vigilanza in materia di lavoro, che la effettua tramite gli [[Ispettore del lavoro|Ispettori del Lavoro]];
* conciliazione delle vertenze di lavoro, svolta tramite le Commissioni presso le [[Direzione provinciale del lavoro|Direzioni Provinciali del Lavoro]];
* coordinamento del SIL, il ''Sistema Informativo Lavoro'' (di cui si dirà);
* raccordo con gli organismi internazionali e dell'[[Unione europea]].
 
* orientamento di base, analisi delle competenze in relazione alla situazione del mercato del lavoro locale e profilazione;
== Le competenze delle Regioni ==
* ausilio alla ricerca di una occupazione, anche mediante sessioni di gruppo, entro quattro mesi dalla registrazione;
La [[Regioni d'Italia|Regione]] in attuazione del D. Lgs. n. 469/1997, art. 4, mediante una [[legge regionale]] istituisce i propri servizi regionali per l'impiego, definiti dal Decreto semplicemente Centri per l'Impiego; nelle varie Regioni essi sono stati variamente denominati: Centri Regionali per il Lavoro, Centri Regionali per l'Impiego, Centri Servizi per il Lavoro, ecc.
* orientamento specialistico e individualizzato, mediante bilancio delle competenze ed analisi degli eventuali fabbisogni in termini di formazione, esperienze di lavoro o altre misure di politica attiva del lavoro, con riferimento all'adeguatezza del profilo alla domanda di lavoro espressa a livello territoriale, nazionale ed europea;
* orientamento individualizzato all'autoimpiego e tutoraggio per le fasi successive all'avvio dell'impresa;
* avviamento ad attività di formazione ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell'autoimpiego e dell'immediato inserimento lavorativo;
* accompagnamento al lavoro, anche attraverso l'utilizzo dell'assegno individuale di ricollocazione;
* promozione di esperienze lavorative ai fini di un incremento delle competenze, anche mediante lo strumento del tirocinio;
* gestione, anche in forma indiretta, di incentivi all'attività di lavoro autonomo;
* gestione di incentivi alla mobilità territoriale;
* gestione di strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi di lavoro con gli obblighi di cura nei confronti di minori o di soggetti non autosufficienti;
* promozione di prestazioni di lavoro socialmente utile.
 
A questi compiti se ne sommano altri, previsti da altre disposizioni di legge, in materia di:
Di norma, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 469/1997, i Centri per l'Impiego sono attribuiti dalle Regioni alle [[Provincia|Province]], al fine di rendere il servizio su un bacino di circa 100.000 abitanti (art. 4, comma 1, lett. f, D. Lgs. n. 469/1997). Per le Regioni a Statuto speciale, ovvero: [[Friuli-Venezia Giulia]], [[Sardegna]], [[Sicilia]], [[Valle d'Aosta]], nonché per le Province Autonome di [[Bolzano]] e [[Trento]] sono fatte salve le speciali previsioni statutarie.
 
* in materia di lavoratori [[disabile|disabili]] e c.d. categorie protette, cosiddettocon la gestione del circuito del ''collocamento obbligatorio''mirato, ai sensi della L. 68/1999;
Diversa dai servizi pubblici per il lavoro è l'introduzione di aziende private che si occupano di collocamento dei lavoratori. Infatti, con il D. Lgs. n. 297/2002, insieme alla [[Legge Biagi|riforma Biagi]], introduce la figura dei soggetti privati: le [[Agenzia per il lavoro|agenzie per il lavoro]].
* gestione di bandi per l'avviamento a selezione presso le [[pubbliche amministrazioni]] (art. 16, legge 56/1987);
* preselezione eddi personale, su richiesta delle aziende, e un generale incontro tra [[domanda (economia)|domanda]] e [[offerta]] di [[lavoro]];.
È importante sottolineare come l'effettiva erogazione di molti di questi compiti possa, e venga, affidata a '''operatori privati''' (accreditati o autorizzati), in regime di [[Principio di sussidiarietà|sussidiarietà orizzontale]], tramite un sistema di bandi regionali e contribuzioni pubbliche.
 
== Le competenze delle Regioni ==
L'introduzione di tali soggetti privati è dovuta a sollecitazioni dell'[[Unione europea]] che aveva più volte sanzionato l'Italia dinnanzi alla [[Corte di giustizia europea]] per il [[monopolio]] pubblico nel collocamento dei lavoratori. In tal modo la legge crea un modello in regime di [[concorrenza (diritto commerciale)|concorrenza]] tra i servizi pubblici e gli operatori privati autorizzati.
La [[Regioni d'Italia|Regione]] in attuazione del D. Lgs. n. 469/1997, art. 4, mediante una [[legge regionale]] istituiscee istituisceregolementa i propri servizi regionali per l'impiego, definiti dal Decreto semplicemente Centri per l'Impiego; nelle varie Regioni essi sono stati variamente denominati: ad esempio "Centri Regionali per il Lavoro", "Centri Regionali per l'Impiego", "Centri Servizi per il Lavoro, ecc".
 
== Il sistema informativo lavoro (SIL) ==
Al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta nel [[mercato del lavoro]], Il d.lgs. 23 dicembre 1997, n. 469 istituì il sistema informativo lavoro (SIL).<ref>Art. 11, comma 1, del d.lgs. 23 dicembre 1997 n. 469.</ref>
 
Il SIL per espressa definizione legislativa è costituito da "l'insieme delle strutture organizzative, delle risorse [[hardware]] e [[software]] e di rete ai fini dei compiti suindicati". Il SIL si avvale del [[sistema pubblico di connettività]] e del suo precursore la rete unitaria della [[pubblica amministrazione]], al fine di realizzare i compiti ed i servizi istituzionali attraverso forme moderne.
 
Realizzazioni di tale proposito sono:
 
Di norma, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 469/1997, i Centri per l'Impiego sono attribuiti dalle Regioni alle [[Provincia|Province]], al fine di rendere il servizio su unin determinato bacino di circa 100.000 abitanti (art. 4, comma 1, lett. f, D. Lgs. n. 469/1997)utenza. Per le Regioni a Statuto speciale, ovvero:(vale a dire [[Friuli-Venezia Giulia]], [[Sardegna]], [[Sicilia]], [[Valle d'Aosta]]), nonché per le Province Autonome di [[Bolzano]] e [[Trento]], sono fatte salve le speciali previsioni statutarie.
* il sistema delle [[Comunicazioni obbligatorie]], in cooperazione applicativa con i sistemi informatici del [[Ministero del lavoro e delle politiche sociali]];
* la [[Borsa continua nazionale del lavoro]];
* il sistema delle [[Dimissioni]] volontarie, abrogato dal giugno 2008 (d.l. 25 giugno 2008, n. 112 conv. nella legge 9 agosto 2008, n. 133);
* il sistema della comunicazione telematica del ''Prospetto informativo collocamento mirato'', cosiddetto ''prospetto disabili'', ex art. 40, comma 4, della legge 9 agosto 2008, n. 133.
 
==Note==
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* [[Direzione provinciale del lavoro]]
* [[Direzione regionale del lavoro]]
* [[Jobs Act]]
* [[Legge Biagi]]
* [[Ministero del lavoro e delle politiche sociali]]
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== Collegamenti esterni ==
* {{cita web |1=https://www.centroimpiego.it |2=Elenco dei Centri per l'Impiego in Italia |accesso=28 marzo 2008 |urlmorto=no }}
* {{Collegamenti esterni}}
* {{cita web |1=http://www.lavoro.gov.it/co |2=Sito ufficiale delle comunicazioni obbligatorie |accesso=28 marzo 2008 |urlarchivio=https://web.archive.org/web/20080330074000/http://www.lavoro.gov.it/co |dataarchivio=30 marzo 2008 |urlmorto=sì }}
* {{cita web |1=http://www.lavoro.gov.it/mdv |2=Sito del sistema delle dimissioni volontarie |accesso=28 marzo 2008 |urlarchivio=https://web.archive.org/web/20080327005702/http://www.lavoro.gov.it/mdv |dataarchivio=27 marzo 2008 |urlmorto=sì }}
* {{cita web |1=http://www.borsalavoro.it/wps/portal |2=Sito della Borsa nazionale continua del lavoro |urlmorto=sì |accesso=28 marzo 2008 |urlarchivio=https://web.archive.org/web/20080122123039/http://www.borsalavoro.it/wps/portal |dataarchivio=22 gennaio 2008 }}
* {{cita web |1=http://www.borsalavoro.it/wps/portal/!ut/p/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKLd4l38wPJmMUbxBub6keiijjCBXw98nNT9YP0vfUD9AtyQyPKHR0VAc8Pp_Q!/delta/base64xml/L3dJdyEvd0ZNQUFzQUMvNElVRS82X0RfUVQ! |2=Sito dei centri per l'impiego - divisi per Regione |urlmorto=sì |accesso=28 marzo 2008 |urlarchivio=https://web.archive.org/web/20090414000714/http://www.borsalavoro.it/wps/portal/!ut/p/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKLd4l38wPJmMUbxBub6keiijjCBXw98nNT9YP0vfUD9AtyQyPKHR0VAc8Pp_Q!/delta/base64xml/L3dJdyEvd0ZNQUFzQUMvNElVRS82X0RfUVQ! |dataarchivio=14 aprile 2009 }}
* {{cita web |1=http://www.lavoro.gov.it/co/ProspettoInformativo/ |2=Sito ufficiale della Comunicazione telematica del prospetto informativo collocamento mirato |accesso=30 gennaio 2009 |urlarchivio=https://web.archive.org/web/20090304100539/http://www.lavoro.gov.it/co/prospettoinformativo |dataarchivio=4 marzo 2009 |urlmorto=sì }}
 
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