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Un '''Centrocentro per l'impiego''' (in acronimo ''Cpi'') è un [[ufficio (locale)|ufficio]] della [[pubblica amministrazione italiana]], di competenza regionale, a cui è demandata la funzione di attuare politiche pubbliche in materia di lavoro ed erogare servizi a favore del [[mercato del lavoro]] locale.
 
[[File:Centro per l'impiego di Avezzano.jpg|right|thumb|Sede del centro per l'impiego di [[Avezzano]] in [[Abruzzo]].]]
 
Attualmente dipendono dalle [[Regione (Italia)|Regioni]] e operano tramite diversi uffici decentrati sul territorio (nei capoluoghi di provincia e nei distretti economici principali), ed hanno sostituito il precedente ''ufficio di collocamento''.
 
== Storia ==
=== Il secondo dopoguerra e la crezione del collocalmento ===
I Centri per l'impiego dipendono dalle [[Regione (Italia)|Regioni]] e operano tramite diversiGl uffici decentratidel sulcollocamento territoriovennero (neiistituiti capoluoghicon dila provincialegge e29 neiaprile distretti1949, economici principali)n. Sono264 gliquali erediuffici periferici del vecchio[[Ministero Ufficiodel dilavoro collocamento,e istituitidella nelprevidenza 1949sociale]] e dicon competenza ministeriale,ripartita ovveroin delle''Sezioni sezioni circoscrizionaliCircoscrizionali per l'impiegoImpiego'' eed il collocamento''Collocamento in agricolturaAgricoltura'' (SCICA). GliTali Uffici di collocamentostrutture operavano attraverso un rigido meccanismo di avviamento numerico, e più tardi anche di avviamento nominativo, delle persone in cerca di lavoro, iscritte in apposite liste, presso i datori di lavoro nella [[circoscrizione territoriale]] relativa.
 
=== Le riforma degli anni 1990 ed il SIL ===
Le riforme avvenute a partire dalla metà degli [[anni 1990]] del [[diritto del lavoro in Italia]], in particolare con il [[pacchetto Treu]], hanno profondamente modificato le regole relative al [[mercato del lavoro]] nonché i servizi ad esso relativi, cercando di scrollarsi di dosso una visione novecentesca e industriale del tessuto economico-occupazionale, comer ad esempio liberalizzazione dell'assunzione con la cessazione dell'obbligo di chiamata presso il cosiddetto l''[[ufficio di collocamento]]'', l'abolizione del [[libretto del lavoro]], l'introduzione del [[lavoro interinale]] con la legge 24 giugno 1997, n. 196. laLa successiva [[legge 15 marzo 1997, n. 59]] (c.d. leggesegmnò Bassanini)il che ha decentratopassaggio dal centro alla periferia ildel "[[sistema di collocamento pubblico]]", difatti con il d. lgs. 23 dicembre 1997, n. 469 (attuativo della legge 59/1997), sono stati istituiti i Centri per l'impiego, destinati ad essere regolati da apposita [[legge regionale]] e gestiti dalle amministrazioni provinciali. Al contempo viene completamente superato il meccanismo di avviamento intermediato dalla Pubblica Amministrazione, aprendo anche all'intervento di soggetti privati (tra cui le Agenzie per il Lavoro). Negli anni successivi altri provvedimenti di legge hanno inciso debolmente sull'ordinamento e le funzioni degli uffici, a lungo poco considerati e privi di risorse sufficienti per svolgere efficacemente le proprie funzioni.
IlAl SILfine perdi espressafavorire definizionel'incontro legislativatra èdomanda e offerta nel [[mercato del lavoro]], lo stesso d.lgs istituì il ''Sistema Informativo Lavoro'' (SIL) ovvero una [[piattaforma informatica]] costituitocostituita da "''l'insieme delle strutture organizzative, delle risorse [[hardware]] e [[software]] e di rete ai fini dei compiti suindicati''". Il SILsistema si avvaleavvaleva del [[sistema pubblico di connettività]] e del suo precursore la rete unitaria della [[pubblica amministrazione]], al fine di realizzare i compiti ed i servizi istituzionali attraverso forme moderne. Tale verrà sostituito poi dalla "[[Borsa continua nazionale del lavoro]]".
 
=== Le novità del "Jobs Act" ===
Infine con il d. lgs. 14 settembre 2015, n. 150 del 2015 (facente parte del pacchetto di decreti delegati del c.d. [[Jobs Act]])<ref>{{Cita web|url=https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-14;150!vig|titolo=*** NORMATTIVA ***|accesso=2020-08-02}}</ref>, che viene imposto un ripensamento eintrodotta una riorganizzazione del sistema dei servizi pubblici per l'impiego, nel quale i Cpi regionali costituiscono la falange operativa. A partire dal 2019 viene avviato un Piano nazionale di potenziamento dei Cpi (e delle politiche attive del lavoro)<ref>{{Cita web|url=http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=10df11e2-2eec-4186-a7d3-44dda9a00e0c&title=scheda|titolo=Banca Dati Documentale NORMALAVORO|sito=bancadati.anpalservizi.it|accesso=2020-08-02}}</ref>, sul versante del personale, delle dotazioni infrastrutturali e della qualità dei servizi, per tentare di avvicinare i Cpi italiani agli standard delle omologhe strutture di altri PaesiStati europei più avanzati.
 
== Compiti ==
A differenza degli Uffici di collocamento - storicamente aventi quasi esclusivamente compiti di carattere burocratico-amministrativo - itali Cpistrutture sono chiamati ad erogareerogano un ampio ventaglio di servizi al lavoro, che si rivolgono tanto alle persone fisiche (in primis disoccupati e disoccupate, ma anche persone in [[Cassa integrazione guadagni|CIG]], a rischio di disoccupazione e già occupate) quanto alle persone giuridiche (imprese e liberi professionisti).
 
Più dettagliatamente, i '''compiti conferiti aidi Cpi'''tali enti costituiscono [[Livelli essenziali di prestazione|livelli essenziali delle prestazioni]] e sono elencati dall'articolo 18 del d.lgs. 150/2015:
 
* orientamento di base, analisi delle competenze in relazione alla situazione del mercato del lavoro locale e profilazione;
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A questi compiti se ne sommano altri, previsti da altre disposizioni di legge, in materia di:
 
* lavoratori [[disabile|disabili]] e c.d. categorie protette, con la gestione del circuito del collocamento mirato, ai sensi della L. 68/1999;
* gestione di bandi per l'avviamento a selezione presso le [[pubbliche amministrazioni]] (art. 16, legge 56/1987);
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== Le competenze delle Regioni ==
La [[Regioni d'Italia|Regione]] in attuazione del D. Lgs. n. 469/1997, art. 4, mediante una [[legge regionale]] istituiscee istituisceregolementa i propri servizi regionali per l'impiego, definiti dal Decreto semplicemente Centri per l'Impiego; nelle varie Regioni essi sono stati variamente denominati: ad esempio "Centri Regionali per il Lavoro", "Centri Regionali per l'Impiego", "Centri Servizi per il Lavoro, ecc".
[[File:Centro per l'impiego di Avezzano.jpg|thumb|Sede del centro per l'impiego di [[Avezzano]] in [[Abruzzo]]]]
 
La [[Regioni d'Italia|Regione]] in attuazione del D. Lgs. n. 469/1997, art. 4, mediante una [[legge regionale]] istituisce i propri servizi regionali per l'impiego, definiti dal Decreto semplicemente Centri per l'Impiego; nelle varie Regioni essi sono stati variamente denominati: Centri Regionali per il Lavoro, Centri Regionali per l'Impiego, Centri Servizi per il Lavoro, ecc.
 
Di norma, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 469/1997, i Centri per l'Impiego sono attribuiti dalle Regioni alle [[Provincia|Province]], al fine di rendere il servizio su un bacino di circa {{formatnum:100000}} abitanti (art. 4, comma 1, lett. f, D. Lgs. n. 469/1997). Per le Regioni a Statuto speciale (vale a dire [[Friuli-Venezia Giulia]], [[Sardegna]], [[Sicilia]], [[Valle d'Aosta]]), nonché per le Province Autonome di [[Bolzano]] e [[Trento]], sono fatte salve le speciali previsioni statutarie.
 
In aggiunta al servizio pubblico vi sono gli operatori privati, che si occupano della generale intermediazione di lavoro, oltre ad offrire dei servizi specialistici alle aziende dietro compenso. Infatti, con il D. Lgs. n. 276/2003, attuativo della c.d. [[Legge Biagi|riforma Biagi]], si introduce la figura delle [[Agenzia per il lavoro|agenzie per il lavoro]]. L'introduzione di tali soggetti privati è dovuta a sollecitazioni dell'[[Unione europea]] che aveva più volte sanzionato l'Italia dinnanzi alla [[Corte di giustizia europea]] per il [[monopolio]] pubblico nel collocamento dei lavoratori. In tal modo la legge crea un modello in regime di [[concorrenza (diritto commerciale)|concorrenza]] tra i servizi pubblici e gli operatori privati autorizzati.
 
Diversa dai Centri per l'impiego è invece la funzione dell'[[Ispettorato nazionale del lavoro]] che rimane competente per le funzioni statali non conferite alle Regioni. Infatti rimangono allo [[Stato]]:
* vigilanza in materia di rispetto della legislazione lavoristica, che la effettua tramite gli [[Ispettore del lavoro|Ispettori del Lavoro]];
* conciliazione delle vertenze di lavoro, svolta tramite le Commissioni presso gli [[Ispettorato nazionale del lavoro|Ispettorati territoriali del lavoro]];
* coordinamento del SIL, il ''Sistema Informativo Lavoro'' (di cui si dirà);
* raccordo con gli organismi internazionali e dell'[[Unione europea]].
 
== Il sistema informativo lavoro (SIL) ==
Al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta nel [[mercato del lavoro]], Il d.lgs. 23 dicembre 1997, n. 469 istituì il sistema informativo lavoro (SIL).<ref>Art. 11, comma 1, del d.lgs. 23 dicembre 1997 n. 469.</ref>
 
Il SIL per espressa definizione legislativa è costituito da "''l'insieme delle strutture organizzative, delle risorse [[hardware]] e [[software]] e di rete ai fini dei compiti suindicati''". Il SIL si avvale del [[sistema pubblico di connettività]] e del suo precursore la rete unitaria della [[pubblica amministrazione]], al fine di realizzare i compiti ed i servizi istituzionali attraverso forme moderne.
 
Realizzazioni di tale proposito sono:
 
Di norma, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 469/1997, i Centri per l'Impiego sono attribuiti dalle Regioni alle [[Provincia|Province]], al fine di rendere il servizio su unin determinato bacino di circa {{formatnum:100000}} abitanti (art. 4, comma 1, lett. f, D. Lgs. n. 469/1997)utenza. Per le Regioni a Statuto speciale (vale a dire [[Friuli-Venezia Giulia]], [[Sardegna]], [[Sicilia]], [[Valle d'Aosta]]), nonché per le Province Autonome di [[Bolzano]] e [[Trento]], sono fatte salve le speciali previsioni statutarie.
* il sistema delle [[Comunicazioni obbligatorie]], in cooperazione applicativa con i sistemi informatici del [[Ministero del lavoro e delle politiche sociali]];
* la [[Borsa continua nazionale del lavoro]];
* il sistema delle [[Dimissioni]] volontarie, abrogato dal giugno 2008 (d.l. 25 giugno 2008, n. 112 conv. nella legge 9 agosto 2008, n. 133);
* il sistema della comunicazione telematica del ''Prospetto informativo collocamento mirato'', cosiddetto ''prospetto disabili'', ex art. 40, comma 4, della legge 9 agosto 2008, n. 133.
 
==Note==
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* [[Direzione provinciale del lavoro]]
* [[Direzione regionale del lavoro]]
* [[Jobs Act]]
* [[Legge Biagi]]
* [[Ministero del lavoro e delle politiche sociali]]