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{{Diritto del lavoro in Italia}}
{{F|diritto pubblico|arg2=lavoro|luglio 2013}}
Un '''Centrocentro per l'Impiegoimpiego''', (in [[Italia]],acronimo ''Cpi'') è un [[ufficio (locale)|ufficio]] della [[pubblica amministrazione italiana|pubblica amministrazione]], di competenza regionale, a cui è demandatodemandata la funzione di gestireattuare ilpolitiche pubbliche in materia di lavoro ed erogare servizi a favore del [[mercato del lavoro]] a livello locale.
 
[[File:Centro per l'impiego di Avezzano.jpg|right|thumb|Sede del centro per l'impiego di [[Avezzano]] in [[Abruzzo]].]]
 
Il Centro per l'impiegoAttualmente dipendono dalle [[RegioniRegione d'(Italia)|Regioni]] e operano atramite livellodiversi provinciale.uffici Sonodecentrati glisul erediterritorio del(nei vecchio '''Ufficiocapoluoghi di collocamento'''provincia ovveroe dellenei '''Sezionidistretti Circoscrizionalieconomici perprincipali), l'Impiegoed ehanno sostituito il Collocamentoprecedente in''ufficio Agricolturadi collocamento''' (SCICA).
 
== Storia ==
=== Il secondo dopoguerra e la crezione del collocalmento ===
Le riforme avvenute a partire dalla metà degli [[Anni 1990|anni novanta]] del [[XX secolo]] hanno profondamente modificato le regole relative al [[mercato del lavoro]] nonché i Servizi ad esso relativi.
Gl uffici del collocamento vennero istituiti con la legge 29 aprile 1949, n. 264 quali uffici periferici del [[Ministero del lavoro e della previdenza sociale]] con competenza ripartita in ''Sezioni Circoscrizionali per l'Impiego'' ed il ''Collocamento in Agricoltura'' (SCICA). Tali strutture operavano attraverso un rigido meccanismo di avviamento numerico, e più tardi anche di avviamento nominativo, delle persone in cerca di lavoro, iscritte in apposite liste, presso i datori di lavoro nella [[circoscrizione territoriale]] relativa.
 
=== Le riforma degli anni 1990 ed il SIL ===
Il mutamento è iniziato con la legge 15 marzo 1997 n. 59 (la prima delle [[leggi Bassanini]]) che ha modificato ampiamente le precedenti strutture pubbliche di cui al [[sistema di collocamento pubblico]].<br />
Le riforme avvenute a partire dalla metà degli [[anni 1990]] del [[diritto del lavoro in Italia]], in particolare con il [[pacchetto Treu]], hanno profondamente modificato le regole relative al [[mercato del lavoro]] nonché i servizi ad esso relativi, cercando di scrollarsi di dosso una visione novecentesca e industriale del tessuto economico-occupazionale, comer ad esempio liberalizzazione dell'assunzione con la cessazione dell'obbligo di chiamata presso l'ufficio di collocamento, l'abolizione del [[libretto del lavoro]], l'introduzione del [[lavoro interinale]] con la legge 24 giugno 1997, n. 196. La successiva [[legge 15 marzo 1997, n. 59]] segmnò il passaggio dal centro alla periferia del "[[sistema di collocamento pubblico]]", difatti con il d. lgs. 23 dicembre 1997, n. 469 (attuativo della legge 59/1997), sono stati istituiti i Centri per l'impiego, destinati ad essere regolati da apposita [[legge regionale]] e gestiti dalle amministrazioni provinciali.
Con il d. lgs. 23 dicembre 1997, n. 469, attuativa della legge 59/1997, sono stati istituiti i ''Centri per l'impiego'', destinati ad essere regolati da apposita [[legge regionale]]. La [[legge Biagi]] nel [[2003]] decretò il passaggio definitivo al carattere privato della disciplina della materia da quello pubblico.
IlAl SILfine perdi espressafavorire definizionel'incontro legislativatra èdomanda costituitoe offerta nel [[mercato del lavoro]], lo stesso d.lgs istituì il ''Sistema Informativo Lavoro'' (SIL) ovvero una [[piattaforma informatica]] costituita da "''l'insieme ''delle strutture organizzative, delle risorse [[hardware]] e [[software]] e di rete ai fini dei compiti suindicati''". Il SILsistema si avvaleavvaleva del [[sistema pubblico di connettività]] e del suo precursore la Rete Unitaria della [[Pubblica Amministrazione]], al fine di realizzare i compiti ed i servizi istituzionali attraverso forme moderne. Tale verrà sostituito poi dalla "[[Borsa continua nazionale del lavoro]]".
 
=== Le novità del "Jobs Act" ===
Infine con il d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150 (facente parte del pacchetto di decreti delegati del c.d. [[Jobs Act]]) viene introdotta una riorganizzazione del sistema dei servizi pubblici per l'impiego. A partire dal 2019 viene avviato un Piano nazionale di potenziamento dei Cpi (e delle politiche attive del lavoro)<ref>{{Cita web|url=http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=10df11e2-2eec-4186-a7d3-44dda9a00e0c&title=scheda|titolo=Banca Dati Documentale NORMALAVORO|sito=bancadati.anpalservizi.it|accesso=2020-08-02}}</ref>, sul versante del personale, delle dotazioni infrastrutturali e della qualità dei servizi, per tentare di avvicinare i Cpi italiani agli standard delle omologhe strutture di altri Stati europei più avanzati.
 
== Compiti ==
A differenza degli Uffici di collocamento - storicamente aventi quasi esclusivamente compiti di carattere burocratico-amministrativo - tali strutture erogano un ampio ventaglio di servizi al lavoro, che si rivolgono tanto alle persone fisiche (in primis disoccupati e disoccupate, ma anche persone in [[Cassa integrazione guadagni|CIG]], a rischio di disoccupazione e già occupate) quanto alle persone giuridiche (imprese e liberi professionisti).
I compiti conferiti alle Regioni, prima detenuti dallo [[Stato]], sono:
* in materia di collocamento dei [[lavoratore|lavoratori]] presso [[datore di lavoro|datori di lavoro]] privati, compresi quelli [[lavoro agricolo|agricoli]], dello [[spettacolo]], [[colf|domestici]], [[extracomunitario|non comunitari]], [[lavoro a domicilio|a domicilio]], ecc.;
* in materia di lavoratori [[disabile|disabili]], cosiddetto ''collocamento obbligatorio'' ai sensi della L. 68/1999;
* in materia di avviamento dei lavoratori vincitori di [[concorso|concorso pubblico]], tranne quelli delle Amministrazioni statali centrali;
* preselezione ed incontro tra [[domanda (economia)|domanda]] e [[offerta]] di [[lavoro]];
* iniziative per incrementare il lavoro femminile;
* programmazione in materia di mercato del lavoro, soggetti svantaggiati, [[tirocinio|tirocini]], ecc.
 
Più dettagliatamente, i conferiti di tali enti costituiscono [[Livelli essenziali di prestazione|livelli essenziali delle prestazioni]] e sono elencati dall'articolo 18 del d.lgs. 150/2015:
Diversa è invece la funzione della [[Direzione provinciale del lavoro]] che rimane competente per le funzioni statali non conferite alle Regioni. Infatti rimangono allo [[Stato]]:
* vigilanza in materia di lavoro, che la effettua tramite gli [[Ispettore del lavoro|Ispettori del Lavoro]];
* conciliazione delle vertenze di lavoro, svolta tramite le Commissioni presso le [[Direzione provinciale del lavoro|Direzioni Provinciali del Lavoro]];
* coordinamento del SIL, il ''Sistema Informativo Lavoro'' (di cui si dirà);
* raccordo con gli organismi internazionali e dell'[[Unione europea]].
 
* orientamento di base, analisi delle competenze in relazione alla situazione del mercato del lavoro locale e profilazione;
== Le competenze delle Regioni ==
* ausilio alla ricerca di una occupazione, anche mediante sessioni di gruppo, entro quattro mesi dalla registrazione;
La [[Regioni d'Italia|Regione]] in attuazione del D. Lgs. n. 469/1997, art. 4, mediante una [[legge regionale]] istituisce i propri servizi regionali per l'impiego, definiti dal Decreto semplicemente Centri per l'Impiego; nelle varie Regioni essi sono stati variamente denominati: Centri Regionali per il Lavoro, Centri Regionali per l'Impiego, Centri Servizi per il Lavoro, ecc.
* orientamento specialistico e individualizzato, mediante bilancio delle competenze ed analisi degli eventuali fabbisogni in termini di formazione, esperienze di lavoro o altre misure di politica attiva del lavoro, con riferimento all'adeguatezza del profilo alla domanda di lavoro espressa a livello territoriale, nazionale ed europea;
* orientamento individualizzato all'autoimpiego e tutoraggio per le fasi successive all'avvio dell'impresa;
* avviamento ad attività di formazione ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell'autoimpiego e dell'immediato inserimento lavorativo;
* accompagnamento al lavoro, anche attraverso l'utilizzo dell'assegno individuale di ricollocazione;
* promozione di esperienze lavorative ai fini di un incremento delle competenze, anche mediante lo strumento del tirocinio;
* gestione, anche in forma indiretta, di incentivi all'attività di lavoro autonomo;
* gestione di incentivi alla mobilità territoriale;
* gestione di strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi di lavoro con gli obblighi di cura nei confronti di minori o di soggetti non autosufficienti;
* promozione di prestazioni di lavoro socialmente utile.
 
A questi compiti se ne sommano altri, previsti da altre disposizioni di legge, in materia di:
Di norma, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 469/1997, i Centri per l'Impiego sono attribuiti dalle Regioni alle [[Provincia|Province]], al fine di rendere il servizio su un bacino di circa 100.000 abitanti (art. 4, comma 1, lett. f, D. Lgs. n. 469/1997). Per le Regioni a Statuto speciale, ovvero: [[Friuli-Venezia Giulia]], [[Sardegna]], [[Sicilia]], [[Valle d'Aosta]], nonché per le Province Autonome di [[Bolzano]] e [[Trento]] sono fatte salve le speciali previsioni statutarie.
 
* in materia di lavoratori [[disabile|disabili]] e c.d. categorie protette, cosiddettocon la gestione del circuito del ''collocamento obbligatorio''mirato, ai sensi della L. 68/1999;
Diversa dai Servizi pubblici per il lavoro è l'introduzione di aziende private che si occupano di collocamento dei lavoratori. Infatti, con il D. Lgs. n. 297/2002, insieme alla [[Legge Biagi|Riforma Biagi]], introduce la figura dei soggetti privati: le [[Agenzia per il lavoro|Agenzie per il lavoro]].
* gestione di bandi per l'avviamento a selezione presso le [[pubbliche amministrazioni]] (art. 16, legge 56/1987);
* preselezione eddi personale, su richiesta delle aziende, e un generale incontro tra [[domanda (economia)|domanda]] e [[offerta]] di [[lavoro]];.
È importante sottolineare come l'effettiva erogazione di molti di questi compiti possa, e venga, affidata a '''operatori privati''' (accreditati o autorizzati), in regime di [[Principio di sussidiarietà|sussidiarietà orizzontale]], tramite un sistema di bandi regionali e contribuzioni pubbliche.
 
== Le competenze delle Regioni ==
L’introduzione di tali soggetti privati è dovuta a sollecitazioni dell'[[Unione europea]] che aveva più volte sanzionato l'Italia dinnanzi alla [[Corte di giustizia europea]] per il [[monopolio]] pubblico nel collocamento dei lavoratori. In tal modo la legge crea un modello in regime di [[concorrenza (diritto commerciale)|concorrenza]] tra i servizi pubblici e gli operatori privati autorizzati.
La [[Regioni d'Italia|Regione]] in attuazione del D. Lgs. n. 469/1997, art. 4, mediante una [[legge regionale]] istituiscee istituisceregolementa i propri servizi regionali per l'impiego, definiti dal Decreto semplicemente Centri per l'Impiego; nelle varie Regioni essi sono stati variamente denominati: ad esempio "Centri Regionali per il Lavoro", "Centri Regionali per l'Impiego", "Centri Servizi per il Lavoro, ecc".
 
== Il Sistema Informativo Lavoro (SIL) ==
Al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta nel [[mercato del lavoro]], Il d.lgs. 23 dicembre 1997, n. 469 istituì il ''Sistema Informativo Lavoro'' (SIL).<ref>Art. 11, comma 1, del Il d.lgs. 23 dicembre 1997 n. 469.</ref>
 
Il SIL per espressa definizione legislativa è costituito da "l'insieme ''delle strutture organizzative, delle risorse [[hardware]] e [[software]] e di rete ai fini dei compiti suindicati''". Il SIL si avvale del [[sistema pubblico di connettività]] e del suo precursore la Rete Unitaria della [[Pubblica Amministrazione]], al fine di realizzare i compiti ed i servizi istituzionali attraverso forme moderne.
 
Realizzazioni di tale proposito sono:
 
Di norma, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 469/1997, i Centri per l'Impiego sono attribuiti dalle Regioni alle [[Provincia|Province]], al fine di rendere il servizio su unin determinato bacino di circa 100.000 abitanti (art. 4, comma 1, lett. f, D. Lgs. n. 469/1997)utenza. Per le Regioni a Statuto speciale, ovvero:(vale a dire [[Friuli-Venezia Giulia]], [[Sardegna]], [[Sicilia]], [[Valle d'Aosta]]), nonché per le Province Autonome di [[Bolzano]] e [[Trento]], sono fatte salve le speciali previsioni statutarie.
* il sistema delle [[Comunicazioni obbligatorie]], in cooperazione applicativa con i sistemi informatici del [[Ministero del lavoro]];
* la [[Borsa continua nazionale del lavoro]];
* il sistema delle [[Dimissioni]] volontarie, abrogato dal giugno 2008 (d.l. 25 giugno 2008, n. 112 conv. nella legge 9 agosto 2008, n. 133);
* il sistema della comunicazione telematica del ''Prospetto Informativo Collocamento Mirato'', cosiddetto ''prospetto disabili'', ex art. 40, comma 4, della legge 9 agosto 2008, n. 133.
 
==Note==
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* [[Direzione provinciale del lavoro]]
* [[Direzione regionale del lavoro]]
* [[Jobs Act]]
* [[Legge Biagi]]
* [[Ministero del Lavorolavoro e delle Politichepolitiche Socialisociali]]
* [[Patto di servizio]]
* [[Sistema di collocamento pubblico]]
 
== Collegamenti esterni ==
* {{cita web |1=https://www.centroimpiego.it |2=Elenco dei Centri per l'Impiego in Italia |accesso=28 marzo 2008 |urlmorto=no }}
* [http://www.lavoro.gov.it/co Sito ufficiale delle Comunicazioni Obbligatorie]
* {{cita web |1=http://www.lavoro.gov.it/co |2=Sito ufficiale delle comunicazioni obbligatorie |accesso=28 marzo 2008 |urlarchivio=https://web.archive.org/web/20080330074000/http://www.lavoro.gov.it/co |dataarchivio=30 marzo 2008 |urlmorto=sì }}
* [http://www.lavoro.gov.it/mdv Sito del Sistema delle Dimissioni volontarie]
* {{cita web |1=http://www.lavoro.gov.it/mdv |2=Sito del sistema delle dimissioni volontarie |accesso=28 marzo 2008 |urlarchivio=https://web.archive.org/web/20080327005702/http://www.lavoro.gov.it/mdv |dataarchivio=27 marzo 2008 |urlmorto=sì }}
* [http://www.borsalavoro.it/wps/portal Sito della Borsa Nazionale Continua del Lavoro]
* {{cita web |1=http://www.borsalavoro.it/wps/portal |2=Sito della Borsa nazionale continua del lavoro |urlmorto=sì |accesso=28 marzo 2008 |urlarchivio=https://web.archive.org/web/20080122123039/http://www.borsalavoro.it/wps/portal |dataarchivio=22 gennaio 2008 }}
* [{{cita web |1=http://www.borsalavoro.it/wps/portal/!ut/p/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKLd4l38wPJmMUbxBub6keiijjCBXw98nNT9YP0vfUD9AtyQyPKHR0VAc8Pp_Q!/delta/base64xml/L3dJdyEvd0ZNQUFzQUMvNElVRS82X0RfUVQ! |2=Sito dei Centricentri per l'Impiegoimpiego - divisi per Regione] |urlmorto=sì |accesso=28 marzo 2008 |urlarchivio=https://web.archive.org/web/20090414000714/http://www.borsalavoro.it/wps/portal/!ut/p/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKLd4l38wPJmMUbxBub6keiijjCBXw98nNT9YP0vfUD9AtyQyPKHR0VAc8Pp_Q!/delta/base64xml/L3dJdyEvd0ZNQUFzQUMvNElVRS82X0RfUVQ! |dataarchivio=14 aprile 2009 }}
* [http://www.lavoro.gov.it/co/ProspettoInformativo/ Sito ufficiale della Comunicazione telematica del Prospetto Informativo Collocamento Mirato]
* {{cita web |1=http://www.lavoro.gov.it/co/ProspettoInformativo/ |2=Sito ufficiale della Comunicazione telematica del prospetto informativo collocamento mirato |accesso=30 gennaio 2009 |urlarchivio=https://web.archive.org/web/20090304100539/http://www.lavoro.gov.it/co/prospettoinformativo |dataarchivio=4 marzo 2009 |urlmorto=sì }}
 
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[[Categoria:Ministero del Lavoro, della Salutelavoro e delle Politichepolitiche Socialisociali]]
[[Categoria:Organizzazioni del mondo del lavoro]]