Codice civile (Italia): differenze tra le versioni
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{{F|leggi|arg2=diritto civile|marzo 2025}}
{{Norma giuridica
|nome = Codice civile
|titolo esteso = Approvazione del
|immagine = ETPTyISWkAAjWWV-900x.jpg
|larghezza =
|didascalia =
|tipo legge = [[regio decreto-legge|Regio decreto]]
|stato = [[Regno d'Italia (1861-1946)|Regno d'Italia]]<br/>[[Repubblica Italiana]]
|legislatura = [[XXX legislatura del Regno d'Italia|XXX legislatura]]
|autore = [[Dino Grandi]]
|schieramento = [[Partito Nazionale Fascista|PNF]]
|data_1 = 16 marzo [[1942]]
|promulgante = [[Vittorio Emanuele III di Savoia|Vittorio Emanuele III]]
|precedente = [[Codice civile del Regno d'Italia]]<ref>Meglio noto come “Codice Pisanelli” o “Codice civile del [[1865]]”.</ref>
|data_2 =
|vigore = 19 aprile [[1942]]
|link = {{Cita legge italiana|tipo=RD|anno=1942|mese=03|giorno=16|numero=262|titolo=Approvazione del testo del Codice civile}}
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Il '''codice civile''' in [[Italia]] è un corpo organico di disposizioni di [[diritto civile]] e di [[norma giuridica|norme giuridiche]] di [[diritto processuale civile]] di rilievo generale (es. libro VI - titolo IV) e di norme incriminatrici (es. libro V - titolo XI).▼
▲Il '''codice civile''' (noto anche come “''Codice civile del 1942''”) in [[Italia]] è un corpo organico di disposizioni di [[diritto civile]] e di [[norma giuridica|norme giuridiche]] di [[diritto processuale civile]] di rilievo generale (es. libro VI - titolo IV) e di norme incriminatrici (es. libro V - titolo XI).
La versione attualmente in vigore è stata emanata con il {{Cita legge italiana|tipo=RD|anno=1942|mese=03|giorno=16|numero=262|titolo=Approvazione del testo del Codice civile}}, e simbolicamente entrato in vigore il [[21 aprile]] dello stesso anno (in riferimento dalla data convenzionale della [[Ab Urbe condita|fondazione dell'antica Roma]]) costituisce, insieme alle leggi speciali, una delle [[fonti del diritto]] civile italiano in quanto ancora vigente nell'attuale [[Repubblica Italiana]].▼
▲
== Precedenti storici ==
=== Nell'Italia preunitaria ===
Se si eccettuano le [[diritto romano|leggi civili romane]], che costituirono le prime collezioni di diritto d'[[Europa]] (in particolare il ''[[Corpus iuris civilis]]'' giustinianeo) ed influenzarono quelle dei primi del [[XIX secolo]], ed eccettuando anche il cosiddetto "Codice Feliciano", cioè il codice civile del [[Regno di Sardegna]] promulgato da [[Carlo Felice]] nel [[1827]]<ref>Di cui
Durante l'[[età napoleonica]], negli anni del dominio di [[Napoleone Bonaparte]] in Italia, fu infatti in vigore un codice civile che era la traduzione italiana del ''[[codice napoleonico|code Napoléon]]''; dopo la caduta dell'[[Impero napoleonico|Impero]] e dopo la [[Restaurazione]], quasi tutti gli [[stati europei]] emanarono codici civili, in gran parte aventi a modello il ''Code Napoléon''.
=== L'unità italiana e il codice del 1865 ===
{{
Subito dopo l'[[unità d'Italia]] venne esteso al neonato Stato il [[codice civile sabaudo]] del [[1837]], entrato successivamente in vigore il 1º gennaio del [[1838]].
Il nuovo [[codice civile italiano del 1865]] fu elaborato negli anni successivi all'[[unità d'Italia]] sulla base del ''Code civil des français'', o ''Code Napoléon'', anzi, una parte (sebbene minoritaria) della [[dottrina (diritto)|dottrina]] dell'epoca era favorevole al recepimento in via diretta del [[codice napoleonico]] come codice civile italiano (è noto lo [[slogan]] di [[Giuseppe Montanelli]]: ''«Viva il Regno d'Italia! Viva Vittorio Emanuele re d'Italia! Viva il Codice Napoleone!»''). Venne redatto anche un nuovo codice relativo alla procedura, il [[codice di procedura civile italiano del 1865]].
* il primo, "Delle persone",
* il secondo, "Dei beni, della proprietà e delle sue modificazioni";
* il terzo, "Dei modi di acquistare e di trasmettere la proprietà e gli altri diritti sulle cose".
Nel periodo del [[colonialismo italiano]] fu poi redatta anche una variante del [[Codice Pisanelli]], poi varata per le colonie d'[[Africa]] da [[Vittorio Scialoja]], con R.D. 28 giugno [[1909]], che approvava il testo del codice di commercio per la colonia [[Eritrea]].
== Il codice del 1942 ==
Il codice civile vigente in Italia, approvato con [[R.D.]] 16 marzo [[1942]], n. 262, che ha sostituito [[Codice civile del Regno d'Italia|quello]] del [[1865]], è il Codice emanato nel [[1942]] e differisce dal modello della tradizione francese e italiana dell'Ottocento. Esso risente, oltre che di tale tradizione, anche dell'influenza di un altro modello di codice civile, più recente, che ha avuto un'importanza straordinaria per l'evoluzione della scienza giuridica italiana della prima metà del [[XIX secolo]]: si tratta del ''[[Bürgerliches Gesetzbuch]]'' (BGB) del [[1900]].
Il codice civile del 1942, a differenza di quelli coevi europei, contiene sia la disciplina del [[diritto civile]] che quella del [[diritto commerciale]], in precedenza dettate in codici distinti (c.d. ''commercializzazione'' del diritto privato). Alla redazione del [[codice di procedura civile italiano del 1942]] lavorarono personalità quali [[Dino Grandi]] e il giurista [[Piero Calamandrei]].
=== I lavori preparatori ===
I lavori per la redazione del codice civile presero il via all’indomani della prima guerra mondiale. Il testo, entrato in vigore nel 1942, è il risultato del lavoro di una serie di commissioni e sottocommissioni formate da [[professore|professori universitari]], [[Magistrato|magistrati]], [[Avvocato|avvocati]] e funzionari, coordinate da [[Filippo Vassalli]].<ref>Principale collaboratore del Vassalli fu [[Rosario Nicolò]], insieme ai magistrati [[Gaetano Azzariti]] e [[Dino Mandrioli]].</ref> Nel codice confluirono gli articolati in origine destinati al codice di commercio, opera di commissioni e sottocommissioni coordinate da [[Alberto Asquini]].
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=== Il secondo dopoguerra ===
Nel [[secondo dopoguerra]] il codice del 1942 non subì radicali modifiche ed innovazioni; vennero
=== Le riforme dagli anni '70 ===
Numerosi interventi legislativi hanno modificato e integrato il codice
Oltre al fenomeno della novellazione, in misura maggiore si è assistito alla proliferazione della legislazione speciale: il legislatore ha spesso preferito, piuttosto che integrarlo o modificarlo, affiancare al codice leggi ''ad hoc'' che disciplinassero fenomeni giuridici non coperti dalle previsioni del codice stesso. Ciò ha dato vita al fenomeno della cosiddetta [[decodificazione del diritto privato]], ossia la presenza di sempre più grandi porzioni del diritto privato collocate fuori del codice.<ref>{{Cita libro|autore=Vincenzo Roppo|titolo=Diritto privato|edizione=VIII|anno=2022|editore=G. Giappichelli Editore|città=Torino|pp=34-40|ISBN=978-88-921-4353-1}}</ref>
== Struttura ==▼
▲== Struttura ==
Il Codice Civile si articola in 6 libri, preceduti dalle [[disposizioni sulla legge in generale]] (c.d. Preleggi) e succeduti dalle disposizioni di attuazione e transitorie. I sei libri sono i seguenti:
* Libro
* Libro
* Libro
* Libro
* Libro Quinto - ''Del Lavoro'', artt. 2060-2642 - contiene la disciplina dell'[[impresa]] in generale, del [[lavoro|lavoro subordinato e autonomo]], delle [[Società (diritto)|società]] aventi scopo di lucro e della [[concorrenza (diritto commerciale)|concorrenza]];
* Libro Sesto - ''Della Tutela dei Diritti'', artt. 2643-2969 - contiene la disciplina della [[trascrizione (diritto)|trascrizione]], delle [[prova (diritto)|prove]], della [[responsabilità patrimoniale]] del debitore e delle cause di [[prelazione]], della [[Prescrizione (ordinamento civile italiano)|prescrizione]].
{| class=wikitable
|- bgcolor="#ADDFFF"
! Delle persone e della famiglia
|-
| Titolo I
Line 95 ⟶ 101:
| Titolo IX
| Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio (Artt. 315-342)
|-
|Titolo IX-''bis''
|Ordini di protezione contro gli abusi familiari (Artt. 342-''bis''—342-''ter'')
|-
| Titolo X
Line 111 ⟶ 120:
| Degli atti dello [[stato civile]] (Artt. 449-455)
|-
|
|
|- bgcolor="#ADDFFF"
! Delle successioni
|-
| Titolo I
|
|-
| Titolo II
Line 130 ⟶ 141:
| Delle [[Contratto di donazione|donazioni]] (Artt. 769-809)
|-
|
|
|- bgcolor="#ADDFFF"
|-
| Titolo I
Line 161 ⟶ 174:
| Della denunzia di nuova opera e di danno temuto (Artt. 1171-1172)
|-
|
|
|-bgcolor="#ADDFFF"
! Delle obbligazioni
|-
| Titolo I
Line 192 ⟶ 207:
| Dei [[fatto illecito|fatti illeciti]] (Artt. 2043-2059)
|-
|
|
|-bgcolor="#ADDFFF"
! Del lavoro
|-
| Titolo I
Line 227 ⟶ 244:
|-
| Titolo XI
| Disposizioni penali in materia di società,
|-
|
|
|-bgcolor="#ADDFFF"
! Della tutela dei diritti
|-
| Titolo I
Line 261 ⟶ 280:
== Collegamenti esterni ==
* {{Cita legge italiana|tipo=RD|anno=1942|mese=03|giorno=16|numero=262|titolo=Approvazione del testo del Codice civile.}}
*
{{Codici vigenti in Italia}}
{{Portale|diritto
[[Categoria:Codici in Italia|Civile]]
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