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{{Nota disambigua}}
{{Nota disambigua|descrizione=il comune francese nel dipartimento dell'[[Alta Corsica]] |titolo=Patrimonio (Francia)}}
Il concetto di '''patrimonio''' (dal [[lingua latina|latino]] ''patrimonium'', derivato da ''pater'', 'padre', e ''munus'', 'compito'; dapprima col significato di 'compito del padre' poi con quello di 'cose appartenenti al padre') è usato sia in [[diritto]] che in [[economia]], con significati non esattamente coincidenti.
 
== Concetto giuridico ==
In diritto il ''patrimonio'' viene definito come l'insieme dei [[rapporto giuridico|rapporti giuridici]], aventi contenuto economico, che fanno capo ad un [[soggetto giuridico]] (il ''titolare''), ed aventi per oggetto cose strumentalmente funzionali, ossia capaci di soddisfare bisogni umani, materiali o spirituali.<ref>{{Citacita libro|autore = Fernando[[Ferrando Mantovani]]|titolo = Diritto Penalepenale. Parte Specialespeciale|anno città= Padova|editore = |città = |p = |pp = |ISBN = CEDAM}}</ref> Tra i rapporti giuridici che compongono il patrimonio rientrano tanto quelli ''attivi'', che comportano un [[diritto soggettivo]] ([[diritto soggettivo#Diritti assoluti e relativi|assoluto o relativo]]) del titolare, quanto quelli ''passivi'', che comportano invece un suo [[obbligo]] (e, in particolare, un [[debito]]). Ne segue che, contrariamente all'accezione del termine nel linguaggio comune, si può parlare di patrimonio anche in presenza di soli rapporti giuridici passivi.<ref>{{Cita libro|cognome=Bobbio|nome=Luigi|cognome2=Gliozzi|nome2=Ettore|cognome3=Lenti|nome3=Leonardo|titolo=Diritto per il secondo biennio|città=Milano|editore=Scuola & azienda|anno=2012|ISBN=978-88-247-4111-8}}</ref>
 
Rientrano nel patrimonio i soli diritti ed obblighi, definiti appunto ''[[diritto soggettivo#Diritti soggettivi patrimoniali|patrimoniali]]'', che corrispondono ad [[interesse (diritto)|interessi]] di natura economica, riguardando beni che hanno o possono avere un valore di scambio e sono quindi suscettibili di essere valutati in denaro. Non vi rientrano, invece, i diritti e gli obblighi [[diritto soggettivo#Diritti soggettivi non patrimoniali|non patrimoniali]], quali i [[diritto soggettivo#Diritti soggettivi della personalità|diritti della personalità]], i [[diritto soggettivo#Diritti di famiglia|diritti di famiglia]] e i [[diritto soggettivo#Diritti soggettivi pubblici|diritti soggettivi pubblici]], nonché, a maggior ragione, le [[potestà]].
 
=== Patrimonio autonomo, separato e segregato ===
Anche i soggetti giuridici diversi dalle [[persona fisica|persone fisiche]] hanno un proprio patrimonio, distinto da quello degli altri soggetti: si parla, in questo caso, di ''patrimonio autonomo''. Nelle [[persone giuridiche]] la separazione tra il loro patrimonio e quello di altri soggetti e, in particolare, di associati, amministratori e fondatori, è completa; si dice, quindi, che godono di ''[[autonomia patrimoniale|autonomia patrimoniale perfetta]]''. Vi sono però anche casi in cui ad un [[ente (diritto)|ente]] è riconosciuta ''[[autonomia patrimoniale|autonomia patrimoniale imperfetta]]'', ossia una non completa separazione tra il patrimonio ad esso riferibile e quello di altri soggetti; questi enti, secondo una diffusa teoria, sarebbero comunque da considerare soggetti giuridici, seppur privi di personalità giuridicagiuridico.
 
Dal patrimonio autonomo si distingue il ''patrimonio separato'': con questa espressione si fa riferimento ad una parte del patrimonio di un soggetto diversificata dal resto dello stesso patrimonio per esser destinata ad assolvere una determinata funzione, senza però la creazione di un nuovo soggetto giuridico, come invece avviene nel caso del patrimonio autonomo. Esempi di patrimonio separato, con riferimento all'ordinamento italiano, sono il [[fondo patrimoniale]], l'[[eredità giacente]] e quella [[accettazione dell'eredità con beneficio di inventario|accettata con beneficio d'inventario]].
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