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Il '''crimine''' (dal [[lingua latina|latino]] ''crimen'', 'decisione giudiziaria', poi 'accusa' e, infine, 'reato'; derivato dal verbo ''cernĕre'', 'distinguere, decidere'), nel [[diritto penale]] di vari ordinamenti di [[civil law]], è un [[reato]] appartenente alla categoria di maggiore gravità, tra le due o tre nelle quali si dividono i reati.
Il soggetto che pone in essere tali attività viene detto '''criminale''' o '''malvivente'''.
In certi ordinamenti (ad esempio, in [[Germania]]) i crimini si contrappongono ai [[delitto|delitti]], in altri (ad esempio, in [[Francia]], [[Svizzera]] e [[Belgio]]) a delitti e [[contravvenzione|contravvenzioni]], mentre in altri ancora (ad esempio, in [[Italia]] e [[Spagna]]) non c'è questa categoria e i reati più gravi rientrano tra i delitti, contrapposti alle contravvenzioni (''faltas'' in [[lingua spagnola|spagnolo]]).▼
== Storia ==
Negli ordinamenti di [[common law]] il ''crime'' è, invece, un qualsiasi reato, così come lo era il ''crimen'' nel [[diritto romano]] e lo è il ''crime'' nell'ordinamento [[Portogallo|portoghese]] e in quello [[Brasile|brasiliano]].▼
Il diritto romano originario non conosceva la distinzione tra reato e [[illecito civile]]: solo nel periodo repubblicano, infatti, la figura del ''[[delitto#Delitto civile|delictum]]'', l'illecito civile, si differenziò dal ''crimen'' (al plurale ''crimina''), il reato. Inizialmente la competenza ad accertare e punire i ''crimina'' spettava al popolo riunito nei [[comizi centuriati]], in seguito fu attribuita a speciali [[giuria|giurie]], le ''[[Quaestio perpetua de repetundis|quaestiones perpetuae]]'' che, in epoca imperiale, furono via via soppiantate dalla ''[[cognitio extra ordinem]]''. I ''crimina'' potevano essere puniti con la morte, l'''interdictio aqua et igni'' (che comportava l'allontanamento perpetuo dal territorio romano), i [[lavoro forzato|lavori forzati]] (''[[damnatio ad metalla]]'' e ''damnatio in opus publicum''), la [[confisca (diritto penale)|confisca]] totale o parziale del [[patrimonio]] (''publicatio bonorum'') oppure, nei casi meno gravi, con una [[pena pecuniaria]].▼
La classificazione tripartita dei reati in ''crimini'', ''delitti'' e ''contravvenzioni'' risale alle codificazioni [[Napoleone|napoleoniche]] e, più precisamente, al ''Code d'instruction criminelle'' del [[1808]] e al ''Code penal'' del [[1810]]; è stata poi adottata da molti altri ordinamenti di civil law, tra i quali quello italiano con il codice penale del [[1865]].
▲Il diritto romano originario non conosceva la distinzione tra reato e [[illecito civile]]: solo nel periodo repubblicano, infatti, la figura del ''[[delitto#Delitto civile|delictum]]'', l'illecito civile, si differenziò dal ''crimen'' (al plurale ''crimina''), il reato. Inizialmente la competenza ad accertare e punire i ''crimina'' spettava al popolo riunito nei [[comizi centuriati]], in seguito fu attribuita a speciali [[giuria|giurie]], le ''[[Quaestio perpetua de repetundis|quaestiones perpetuae]]'' che, in epoca imperiale, furono via via soppiantate dalla ''[[cognitio extra ordinem]]''.
Nell'ordinamento italiano, poiché la categoria non è stata ripresa né dal [[Codice Zanardelli]] del [[1889]] né dal [[codice penale italiano|codice penale vigente]], il termine "crimine" non ha più un significato giuridico, ma è rimasto nel linguaggio corrente per indicare genericamente un grave reato.▼
== Classificazione ==
== Nel mondo ==
▲Nell'ordinamento italiano, poiché la categoria non è stata ripresa né dal [[Codice Zanardelli]] del [[1889]] né dal [[codice penale italiano|codice penale vigente]], il termine "crimine" non ha più un significato giuridico, ma è rimasto nel linguaggio corrente per indicare genericamente un grave reato.
▲In certi ordinamenti (ad esempio, in [[Germania]]) i crimini si contrappongono ai [[delitto|delitti]], in altri (ad esempio, in [[Francia]], [[Svizzera]] e [[Belgio]]) a delitti e [[contravvenzione|contravvenzioni]], mentre in altri ancora (ad esempio, in [[Italia]] e [[Spagna]]) non c'è questa categoria e i reati più gravi rientrano tra i delitti, contrapposti alle contravvenzioni (''faltas'' in [[lingua spagnola|spagnolo]]).
▲Negli ordinamenti di [[common law]] il ''crime'' è, invece, un qualsiasi reato, così come lo era il ''crimen'' nel [[diritto romano]] e lo è il ''crime'' nell'ordinamento [[Portogallo|portoghese]] e in quello [[Brasile|brasiliano]].
==Voci correlate==
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==Altri progetti==
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== Collegamenti esterni ==
* {{Collegamenti esterni}}
{{Criminologia}}
{{Controllo di autorità}}
{{Portale|diritto}}
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[[Categoria:Diritto comparato]]
[[Categoria:Teoria del diritto]]
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