Partigiano: differenze tra le versioni

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Letteralmente significa "di parte", ovvero persona schierata con una delle parti in causa. In [[Italia]], con il termine "partigiano" ci si riferisce ai protagonisti del fenomeno della [[Resistenza (politica)|Resistenza]] sviluppatasi nei paesi occupati dalle truppe dell'[[Potenze dell'Asse|Asse]] durante la [[seconda guerra mondiale]].
 
Per "lotta partigiana" si intende una guerra di difesa di natura civile contro un'[[occupazione militare]], la conquista o la [[colonizzazione]] di un territorio. Tale forma di [[Guerra|conflitto]] è sancita come lecita anche dalla XX [[Assemblea Generale dell'ONU]] ([[1965]]) laddove dichiara «la legittimità della lotta da parte dei popoli sotto oppressione coloniale, per esercitare il loro diritto all'autodeterminazione e all'indipendenza», invitando «tutti gli Stati a fornire assistenza morale e materiale ai movimenti di liberazione nazionale nei territori coloniali».sole
 
== Storia ==
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== Caratteristiche peculiari ==
* Partecipazione volontaria alla lotta armata (non c'è leva obbligatoria)
* Mancato utilizzo di uniformi o altri segni di riconoscimento (attualmente la convenzione di Ginevra estende la definizione di combattente a qualsiasi elemento armato mentre versioni precedenti obbligavano all'impiego di elementi di riconoscimento<ref>Per facilitare la protezione della popolazione civile contro gli effetti delle ostilità, i combattenti sono obbligati a distinguersi dalla popolazione civile quando prendono parte ad un attacco o ad una operazione militare preparatoria di un attacco. Tuttavia, dato che vi sono situazioni nei conflitti armati in cui, a causa della natura delle ostilità, un combattente armato non può distinguersi dalla popolazione civile, egli conserverà lo statuto di combattente a condizione che, in tali situazioni, porti le armi apertamente: a) durante ogni fatto d’armi; e b) durante il tempo in cui è esposto alla vista dell’avversario, mentre prende parte ad uno spiegamento militare che precede l’inizio di un attacco al quale deve partecipare. (art. 44, comma 3 Protocollo aggiuntivo dell'8 giugno 1977 alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, [https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1982/1362_1362_1362/it#art_44 Art. 44 par. 3 [[Convenzione di Ginevra]], protocollo 1 del 8/06/1977] </ref>)
* Organizzazione in bande armate ([[Brigata partigiana]])
* Utilizzo di soprannomi (nom de guerre) per non farsi riconoscere